← Torna a Accise — TU D.Lgs. 504/1995
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Sono esenti da accisa i prodotti destinati a rappresentanze diplomatiche e consolari, organizzazioni internazionali riconosciute e loro membri, nei limiti fissati dalle convenzioni applicabili.
  • L'esenzione si estende alle forze armate NATO e, dal recepimento della direttiva (UE) 2020/262, alle forze armate di altri Stati UE impegnate in missioni di difesa comune (escluse le forze nazionali italiane).
  • Le esenzioni si applicano alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale; gli accordi che le prevedono devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio UE.
  • La circolazione in regime sospensivo verso soggetti esenti avviene con e-AD (art. 6 co. 5) e certificato di esenzione conforme al formulario adottato dalla Commissione europea.
  • Prodotti agevolati o a aliquota ridotta possono essere soggetti a colorazione/marcatura, eseguita di norma nei depositi fiscali; per i tabacchi lavorati esistono esenzioni specifiche (denaturazione, distruzione, prove scientifiche, riutilizzo dal produttore).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 17 D.Lgs. 504/1995 — Esenzioni

Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati: a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi; b-bis) alle forze armate di qualsiasi altro Stato membro dell’Unione europea, per gli usi consentiti, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione europea nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, con esclusione delle Forze armate nazionali; c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali; d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Unione europea, con l’osservanza della procedura all’uopo prevista.

3. Le forze armate e le organizzazioni di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti in regime sospensivo con il documento amministrativo elettronico di cui all’articolo 6, comma 5, e con un certificato di esenzione conforme al formulario adottato dalla Commissione con atti di esecuzione ai sensi dell’ articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262. 3-bis. Le disposizioni relative all’articolo 6, commi 5 e 6, non si applicano alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati alle forze armate di cui al comma 1, lettera c), nell’ambito di una procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord Atlantico, salvo quanto diversamente disposto da eventuali accordi stipulati ai sensi dell’ articolo 12, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2020/262.

4. La colorazione o marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l’applicazione di una aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale. In luogo della marcatura, può essere previsto il condizionamento in recipienti di determinata capacità. 4-bis. I tabacchi lavorati sono esenti dal pagamento dell’accisa quando sono: a) denaturati e usati a fini industriali od orticoli; b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa; c) destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti; d) riutilizzati dal produttore.

Commento

Ratio e struttura delle esenzioni oggettive

L'art. 17 del TUA traduce nel diritto interno le esenzioni «soggettive» previste dalla direttiva accise orizzontale — ora direttiva (UE) 2020/262 — che gli Stati membri sono obbligati a riconoscere in base a obblighi internazionali o a decisioni del Consiglio dell'Unione europea. Si tratta di esenzioni che prescindono dalla natura del prodotto e operano in ragione della destinazione soggettiva: il prodotto è lo stesso che sarebbe imponibile in circostanze ordinarie, ma il soggetto destinatario gode di un privilegio convenzionale o istituzionale che esclude il pagamento dell'accisa.

La norma è strutturata in quattro blocchi principali: (i) esenzioni per sedi diplomatico-consolari e organizzazioni internazionali; (ii) esenzioni per le forze armate NATO e, novità del recepimento della direttiva 2020/262, per le forze armate UE in missioni di difesa comune; (iii) regole procedurali per la circolazione in sospensione verso soggetti esenti; (iv) misure di controllo per i prodotti agevolati (colorazione/marcatura) ed esenzioni specifiche per i tabacchi lavorati.

Esenzioni diplomatico-consolari e per organizzazioni internazionali

Il comma 1, lett. a) e b), riflette gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961) e dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (1963), nonché dagli accordi di sede con le organizzazioni internazionali (ONU, NATO, ecc.). L'esenzione per le organizzazioni internazionali (lett. b) opera nei limiti e alle condizioni fissati dalle convenzioni o accordi istitutivi: non è quindi illimitata ma soggetta alle quote e alle destinazioni d'uso previste da ciascun accordo.

La lettera b-bis), introdotta in sede di recepimento della direttiva (UE) 2020/262, estende l'esenzione alle forze armate di qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea che partecipano a uno sforzo di difesa nell'ambito della politica di sicurezza e difesa comune (PSDC). La norma esclude espressamente le Forze armate nazionali italiane, evitando che il meccanismo sia utilizzato per aggirare l'imposizione interna.

Forze armate NATO

La lettera c) garantisce l'esenzione alle forze armate di qualsiasi Stato parte del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti e con esclusione delle forze nazionali. Il presupposto è l'appartenenza dello Stato mittente all'Alleanza Atlantica; l'uso deve essere strettamente connesso alle attività NATO (mense militari, carburanti per veicoli/aeromobili militari, ecc.).

La lettera d) completa il quadro estendendo l'esenzione ai prodotti consumati nell'ambito di accordi con Paesi terzi o organizzazioni internazionali che prevedano esenzione anche dall'IVA: si tratta di una clausola di chiusura che evita frammentazioni.

Condizioni procedurali e autorizzazione del Consiglio UE

Il comma 2 chiarisce due aspetti fondamentali di natura procedurale:

  • Le esenzioni si applicano «alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale»: l'ADM fissa le procedure operative (moduli di richiesta, quantità massime, controlli), che variano per ciascuna categoria di beneficiario.
  • Gli accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa richiedono preventiva autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea, secondo la procedura prevista dalla direttiva. Ciò significa che l'Italia non può autonomamente estendere le esenzioni al di là di quanto già coperto dalla direttiva 2020/262, salvo appunto l'avallo del Consiglio.
Circolazione in regime sospensivo verso soggetti esenti: e-AD e certificato di esenzione

Il comma 3 regola il profilo operativo della circolazione. I soggetti esenti elencati al comma 1 possono ricevere prodotti in regime sospensivo da altri Stati membri con:

  • il documento amministrativo elettronico (e-AD) di cui all'art. 6, co. 5, transitante nel sistema EMCS;
  • un certificato di esenzione conforme al formulario adottato dalla Commissione con atti di esecuzione ai sensi dell'art. 12, par. 3, della direttiva (UE) 2020/262.

Il comma 3-bis introduce una deroga per le forze NATO: la circolazione nell'ambito di una procedura che si fonda direttamente sul Trattato del Nord Atlantico è esentata dall'obbligo di e-AD e dalla disciplina dell'art. 6, co. 5 e 6, salvo diversa previsione degli accordi stipulati ai sensi dell'art. 12, par. 4 della direttiva. Si tratta di una semplificazione logistica per le operazioni militari, dove l'uso del sistema EMCS potrebbe essere incompatibile con esigenze operative.

Colorazione/marcatura dei prodotti agevolati e tabacchi lavorati

Il comma 4 prevede che i prodotti destinati a usi agevolati o soggetti ad aliquota ridotta siano sottoposti a colorazione o marcatura in conformità alle norme comunitarie. La colorazione avviene di norma nei depositi fiscali, che offrono le condizioni di sicurezza e tracciabilità necessarie. In alternativa, può essere previsto il condizionamento in recipienti di capacità determinata (soluzione usata ad esempio per i carburanti denaturati per uso agricolo).

Il comma 4-bis elenca i casi di esenzione per i tabacchi lavorati, che seguono logiche proprie del monopolio tabacchi:

  • tabacchi denaturati usati a fini industriali od orticoli;
  • tabacchi distrutti sotto sorveglianza amministrativa (ad esempio prodotti scaduti o difettosi ritirati dal mercato);
  • tabacchi destinati esclusivamente a prove scientifiche o a prove relative alla qualità dei prodotti;
  • tabacchi riutilizzati dal produttore nel processo produttivo.

Queste esenzioni richiedono in ogni caso il rispetto delle procedure amministrative fissate dall'ADM (comunicazione preventiva, sorveglianza nel caso della distruzione, tenuta di apposita contabilità).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Le forze armate italiane godono dell'esenzione prevista dall'art. 17?

No. L'art. 17 esclude espressamente le Forze armate nazionali italiane, sia per le forze NATO (lett. c) sia per le forze armate UE in missioni PSDC (lett. b-bis). Le forniture alle forze armate italiane sono disciplinate da appositi regimi agevolativi diversi dall'art. 17.

Un'organizzazione internazionale con sede in Italia può acquistare carburante senza accisa in quantità illimitata?

No. L'esenzione per le organizzazioni internazionali opera nei limiti e alle condizioni fissati dalle rispettive convenzioni o accordi di sede. ADM fissa quote e modalità operative; eventuali eccedenze rispetto ai limiti convenzionali sono soggette all'accisa ordinaria.

Come si documenta la circolazione in sospensiva verso un soggetto esente?

La spedizione deve essere scortata dall'e-AD (documento amministrativo elettronico transitante nel sistema EMCS) e da un certificato di esenzione conforme al formulario stabilito dalla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2020/262, art. 12, par. 3. Per le forze NATO che operano in base al Trattato, il comma 3-bis prevede invece una procedura semplificata senza obbligo di e-AD.

Cosa si intende per colorazione dei prodotti agevolati?

È l'aggiunta al prodotto di una sostanza colorante (marker) per renderlo fisicamente distinguibile dal prodotto a tassazione piena, prevenendo usi non autorizzati. È prevista dalla normativa UE (es. Direttiva 95/60/CE per i carburanti agevolati) e viene eseguita di norma nei depositi fiscali prima della consegna al beneficiario. L'uso di prodotto colorato per usi non agevolati costituisce contrabbando.

Un produttore di tabacchi può distruggere prodotti difettosi senza pagare l'accisa?

Sì, ma solo se la distruzione avviene sotto sorveglianza amministrativa, secondo le procedure fissate dall'ADM. Il produttore deve dare comunicazione preventiva all'Ufficio doganale competente, che assiste alla distruzione e redige verbale. In mancanza di sorveglianza, l'accisa resta dovuta.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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