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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO) afferiscono alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti istituita presso l'INPS (ai sensi dell'art. 24 della L. 88/1989).
  • La stessa Gestione eroga le prestazioni CIGO e raccoglie i relativi contributi ordinari e addizionali previsti dall'art. 13 del decreto.
  • La Gestione è tenuta a evidenziare separatamente, per ciascun trattamento, le prestazioni erogate e la contribuzione ordinaria e addizionale ricevuta.
  • Questa architettura contabile garantisce trasparenza finanziaria e consente il monitoraggio della sostenibilità del sistema di CIGO.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 9 D.Lgs. 148/2015 — Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali ordinarie

Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

1. I trattamenti ordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti istituita presso l’INPS, di cui all’ articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali, di cui all’articolo 13.

2. La gestione di cui al comma 1 evidenzia, per ciascun trattamento, le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale.

Commento

La Gestione prestazioni temporanee: il contenitore finanziario della CIGO

L'articolo 9 del D.Lgs. 148/2015 definisce il quadro istituzionale-finanziario entro cui opera la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO). La norma individua nella Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti, istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il contenitore contabile e amministrativo nel quale confluiscono sia le risorse finanziarie (contributi ordinari e addizionali) sia le uscite (prestazioni erogate ai lavoratori sospesi).

La scelta di collocare la CIGO in questa Gestione specifica risponde a una logica di separazione patrimoniale e contabile che caratterizza l'intera architettura finanziaria dell'INPS: ciascuna categoria di prestazioni fa riferimento a una gestione dedicata, che ha un proprio saldo e una propria sostenibilità finanziaria. La Gestione prestazioni temporanee raccoglie non solo i flussi della CIGO, ma anche quelli di altri trattamenti temporanei a sostegno del reddito, garantendo una gestione unitaria delle prestazioni a breve termine.

Il flusso di entrate e uscite

Il comma 1 chiarisce che la Gestione eroga le prestazioni di integrazione salariale ordinaria e al tempo stesso riceve i contributi ordinari (ex art. 13, nella misura dell'1,70% o 2% della retribuzione imponibile a seconda della dimensione aziendale) e i contributi addizionali (ex art. 5) versati dalle imprese che hanno effettivamente fruito del trattamento. Il circuito è dunque autofinanziato, almeno in linea di principio: le aziende del settore industriale e affini finanziano il sistema con i propri contributi, e da quel fondo provengono le prestazioni erogate ai loro lavoratori sospesi.

In realtà la Gestione prestazioni temporanee non è sempre in equilibrio autonomo: il legislatore può autorizzare trasferimenti da altre gestioni o dal bilancio dello Stato in caso di emergenze economiche particolari (come avvenuto durante la pandemia da Covid-19), il che trasforma la CIGO da strumento puramente assicurativo a strumento anche di politica economica anticiclica.

La trasparenza contabile per trattamento

Il comma 2 impone alla Gestione di evidenziare, per ciascun trattamento, le prestazioni erogate e la contribuzione ordinaria e addizionale. Questo obbligo di evidenziazione disaggregata ha una duplice funzione: consente all'INPS e al Ministero dell'economia di monitorare l'andamento finanziario del singolo intervento di integrazione salariale e di valutare, in modo aggregato, la sostenibilità del sistema. Per le imprese e i consulenti del lavoro, questa struttura trasparente significa che è possibile, tramite i canali istituzionali, ricostruire con precisione i flussi di contribuzione e prestazione relativi a ciascuna posizione aziendale.

Casi pratici

Caso 1: Flusso contabile della CIGO per un'impresa industriale

Alfa S.p.A., impresa manifatturiera con 80 dipendenti, versa mensilmente all'INPS il contributo ordinario CIGO del 2% (fascia oltre 50 dipendenti) sulla retribuzione imponibile di tutti i lavoratori. Quando ottiene la CIGO per 40 dipendenti per tre mesi, questi flussi in entrata e le prestazioni erogate vengono registrati separatamente nella Gestione prestazioni temporanee, consentendo all'INPS di conoscere con precisione il costo del singolo intervento e il relativo finanziamento.

Caso 2: Gestione e crisi sistemica: il ruolo del monitoraggio

Durante un'improvvisa crisi settoriale, numerose imprese del medesimo comparto industriale richiedono simultaneamente la CIGO. Il monitoraggio per-trattamento previsto dal comma 2 consente all'INPS e al Ministero dell'economia di quantificare rapidamente l'impatto finanziario complessivo sulla Gestione prestazioni temporanee e di valutare se sia necessario un intervento finanziario straordinario a sostegno della gestione, evitando ritardi nei pagamenti ai lavoratori.

Caso 3: Contribuzione ordinaria e addizionale: come transitano nella Gestione

Beta S.r.l. fruisce di CIGO per due mesi e versa il contributo addizionale del 9% (prima fascia). Sia i contributi ordinari versati nei mesi precedenti che il contributo addizionale relativo al periodo di fruizione confluiscono nella Gestione prestazioni temporanee, che ne tiene evidenza separata per pozione aziendale. Questo consente a Beta di richiedere, se necessario, estratti della propria posizione contributiva anche ai fini della verifica del quinquennio mobile.

Domande frequenti

Cos'è la Gestione prestazioni temporanee dell'INPS?

È una delle gestioni interne dell'INPS, istituita dall'art. 24 della L. 88/1989, che raccoglie i contributi ordinari e addizionali per la CIGO e finanzia le relative prestazioni erogate ai lavoratori sospesi nelle imprese del settore industriale e assimilato.

La CIGO è un sistema autofinanziato dalle imprese?

In linea di principio sì: le imprese versano contributi ordinari e, quando fruiscono del trattamento, contributi addizionali. In situazioni di crisi sistemica, tuttavia, possono essere necessari apporti da altre gestioni INPS o dal bilancio dello Stato per garantire la sostenibilità dei pagamenti.

Un'impresa può verificare i propri flussi contributivi verso la Gestione prestazioni temporanee?

Sì. Tramite i servizi INPS online, il datore di lavoro può accedere alla propria posizione contributiva e verificare i versamenti effettuati e le prestazioni attribuite. La separazione contabile per trattamento prevista dal comma 2 garantisce la tracciabilità.

La Gestione prestazioni temporanee gestisce anche la NASpI?

No. La NASpI (indennità di disoccupazione) riguarda chi ha perso il lavoro e afferisce a una gestione diversa. La Gestione prestazioni temporanee si occupa esclusivamente delle prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, come la CIGO.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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