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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La CIGO è erogata fino a un massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a 52 settimane.
  • Dopo 52 settimane consecutive, una nuova domanda per la stessa unità produttiva è ammessa solo dopo almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
  • Per periodi non consecutivi, la CIGO non può superare 52 settimane in un biennio mobile.
  • Il limite delle 52 settimane del biennio mobile non si applica agli eventi oggettivamente non evitabili (con eccezioni per edilizia e lapideo).
  • Le ore di CIGO autorizzate non possono superare un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, calcolate sulla media dei lavoratori dell'unità produttiva nel semestre precedente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 12 D.Lgs. 148/2015 — Durata

Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

1. Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.

2. Qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

3. L’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all’articolo 10, lettere m), n), e o).

5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale.

6. Con riferimento all’unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, nella domanda di concessione dell’integrazione salariale l’impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale. articolo precedente articolo successivo

Commento

La struttura dei limiti temporali della CIGO

L'articolo 12 del D.Lgs. 148/2015 disciplina i vincoli di durata della cassa integrazione guadagni ordinaria attraverso un sistema articolato di regole che operano su orizzonti temporali differenti. Comprendere la logica di questi limiti è fondamentale per pianificare correttamente l'utilizzo della CIGO ed evitare di trovarsi senza copertura in un momento critico.

Il limite base: 13 settimane prorogabili fino a 52

Il comma 1 stabilisce che la CIGO è concessa fino a un massimo di 13 settimane continuative. Il termine «continuative» indica che la sospensione o riduzione dell'orario deve essere ininterrotta; eventuali riprese dell'attività spezzano la continuità. L'azienda può richiedere proroghe trimestrali fino a raggiungere il limite massimo complessivo di 52 settimane. In pratica, l'impresa presenta la domanda iniziale per 13 settimane e, se la situazione persiste, chiede la proroga trimestre per trimestre, motivando il perdurare della causale originaria.

Il «cooldown» dopo 52 settimane consecutive

Il comma 2 introduce un meccanismo di raffreddamento: se l'impresa ha fruito di 52 settimane consecutive di CIGO, può presentare una nuova domanda per la stessa unità produttiva solo dopo che siano trascorse almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Questo limite ha una funzione antiabusiva: impedisce che la CIGO diventi uno strumento strutturale di riduzione del costo del lavoro, anziché uno strumento di tutela temporanea. Il calcolo delle settimane di normale attività decorre dalla fine dell'ultimo periodo autorizzato.

Il biennio mobile: limite per periodi non consecutivi

Il comma 3 affronta il caso più frequente nella pratica: l'azienda che utilizza la CIGO a intermittenza, con periodi alternati di sospensione e ripresa. In questo scenario, la norma stabilisce che la CIGO complessiva non può superare 52 settimane in un biennio mobile. Il «biennio mobile» si calcola retrocedendo di 24 mesi dalla data dell'ultimo giorno del periodo richiesto: si sommano tutte le settimane di CIGO fruite in quel lasso temporale. Se la somma raggiunge 52 settimane, non è possibile ottenere ulteriori autorizzazioni finché le settimane più vecchie non escono dal biennio mobile.

L'eccezione per eventi oggettivamente non evitabili

Il comma 4 introduce un'esenzione importante: i limiti del cooldown (comma 2) e del biennio mobile (comma 3) non si applicano quando la CIGO è richiesta per eventi oggettivamente non evitabili. Questa eccezione è coerente con la causale di cui all'articolo 11, lettera a), in quanto sarebbe irragionevole penalizzare un'impresa che ha già esaurito i propri limiti di CIGO per cause di mercato, impedendole poi di accedere al trattamento in caso di calamità naturale o guasto improvviso. L'eccezione, però, non si applica alle imprese edili, delle escavazioni lapidee e artigiane lapidee (lettere m), n), o) dell'articolo 10): per questi settori ad alta stagionalità, il legislatore ha ritenuto che i limiti rimangano fermi anche per gli eventi non evitabili.

Il tetto orario: un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile

Il comma 5 aggiunge un ulteriore vincolo quantitativo, spesso trascurato: non possono essere autorizzate ore di CIGO eccedenti un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente. Questo limite è calcolato dall'INPS in sede istruttoria e può risultare più restrittivo del limite temporale di 52 settimane qualora l'unità produttiva abbia un organico ampio rispetto alle ore effettivamente sospese. Il comma 6 impone all'impresa di comunicare in domanda il numero medio dei lavoratori occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale, proprio ai fini di questo calcolo.

Interazione con il limite complessivo dell'articolo 4

La durata della CIGO concorre al limite complessivo di 24 mesi nel quinquennio mobile previsto dall'articolo 4 per ciascuna unità produttiva (elevato a 30 mesi per le imprese edili e lapidee). Un'azienda che ha già «consumato» periodi di CIGS deve quindi verificare lo spazio residuo nel quinquennio mobile prima di richiedere la CIGO, e viceversa. I limiti degli articoli 4 e 12 operano in modo congiunto: un'unità produttiva può raggiungere il tetto complessivo anche prima di aver saturato il limite specifico della CIGO.

Casi pratici

Caso 1: Calcolo del biennio mobile: attenzione alle settimane residue

Alfa S.p.A., azienda metalmeccanica, ha fruito di 30 settimane di CIGO tra gennaio e luglio dell'anno precedente per situazione temporanea di mercato. Ora, a fronte di un nuovo calo di ordini, vorrebbe richiedere ulteriore CIGO. Il consulente del lavoro verifica le settimane già fruite nel biennio mobile: restano disponibili solo 22 settimane (52 - 30). La nuova domanda viene presentata per un massimo di 13 settimane, con la previsione di una eventuale proroga. Quando le prime 30 settimane usciranno dal biennio mobile (tra 24 mesi dal loro inizio), lo spazio sarà di nuovo pieno.

Caso 2: Il cooldown di 52 settimane: come evitare la trappola

La società Beta S.r.l. ha fruito di 52 settimane consecutive di CIGO a seguito di una pesante crisi di mercato. Concluso il periodo, il direttore HR chiede se possa subito richiedere nuova CIGO. Il consulente spiega che il comma 2 impone un «cooldown» di 52 settimane di normale attività lavorativa prima di presentare una nuova domanda per la medesima unità produttiva. Se entro quel periodo la crisi si struttura, l'impresa dovrà valutare la CIGS per crisi aziendale (articolo 21, lettera b), che non è soggetta a questa preclusione temporale.

Caso 3: Evento non evitabile dopo aver saturato il biennio mobile

L'impresa edile Gamma S.r.l. ha già fruito di 52 settimane di CIGO nel biennio mobile corrente. A dicembre, un'eccezionale ondata di gelo blocca i cantieri per tre settimane. Tizio, responsabile amministrativo, chiede se sia possibile richiedere CIGO. Il consulente verifica: l'eccezione del comma 4 per eventi non evitabili non si applica alle imprese edili (lettera m). Beta non può quindi richiedere CIGO per le tre settimane di gelo, avendo già saturato il biennio mobile. Dovrà far ricorso ad altri strumenti o accollarsi il costo della retribuzione per le ore non lavorate.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'biennio mobile' nel calcolo della CIGO?

Il biennio mobile è un arco di 24 mesi che scorre di settimana in settimana. Ogni volta che si valuta il residuo di CIGO disponibile, si contano tutte le settimane di CIGO fruite nei 24 mesi precedenti. Man mano che le settimane più vecchie escono dal biennio, il «serbatoio» si ricarica automaticamente.

Le 52 settimane di cooldown si calcolano per l'intera azienda o per la singola unità produttiva?

Per la singola unità produttiva. Un'impresa con più stabilimenti può avere unità produttive con diversi livelli di utilizzo della CIGO. L'eventuale cooldown riguarda solo l'unità produttiva per cui era stato richiesto il trattamento, non l'intero organico aziendale.

Il limite di un terzo delle ore lavorabili come si calcola concretamente?

Si moltiplicano le ore contrattuali settimanali per il numero di settimane del biennio mobile (104) e per il numero medio di lavoratori dell'unità produttiva nel semestre precedente. Il risultato è il monte ore totale lavorabile. Un terzo di questo monte ore è il tetto massimo di CIGO autorizzabile. L'INPS effettua questo calcolo in sede istruttoria.

Dopo quante settimane si può chiedere la prima proroga della CIGO?

La domanda iniziale copre fino a 13 settimane continuative. La proroga può essere richiesta su base trimestrale prima della scadenza del periodo autorizzato. Non esiste un termine minimo di attesa: l'impresa può presentare istanza di proroga già durante il periodo in corso, documentando il perdurare della causale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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