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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le imprese che ricorrono alla cassa integrazione devono versare un contributo addizionale crescente in base al numero di settimane fruite nel quinquennio mobile: 9% fino a 52 settimane, 12% da 52 a 104, 15% oltre le 104.
  • Dal 1° gennaio 2025 le imprese che non hanno fruito di integrazioni salariali per almeno 24 mesi beneficiano di aliquote ridotte: 6% fino a 52 settimane, 9% da 52 a 104 settimane.
  • Il contributo addizionale si calcola sulla retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non lavorate (stessa base dell'integrazione salariale).
  • La contribuzione addizionale ha funzione disincentivante: più a lungo un'impresa usa la cassa integrazione, più costosa diventa la misura.
  • È prevista una disposizione speciale (ora in vigore solo per il 2019) di esonero per aziende del settore elettrodomestici con specifiche caratteristiche dimensionali e di accordo governativo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 5 D.Lgs. 148/2015 — Contribuzione addizionale

Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a: a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile. 1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’ articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), che prevedono nell’anno 2019 la riduzione concordata dell’orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al comma 1. L’esonero è autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra l’impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla continuità produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali. L’accordo è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, decorsi i quali si intendono non più presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 6,9 milioni di euro per l’anno 2020. Qualora nel corso della procedura di stipula dell’accordo emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell’accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4. 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari: a) al 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

Commento

La logica della contribuzione addizionale: disincentivo all'uso strutturale

L'articolo 5 del D.Lgs. 148/2015 disciplina la contribuzione addizionale a carico delle imprese che accedono alla cassa integrazione. Si tratta di un meccanismo redistributivo e, al tempo stesso, disincentivante: l'impresa che ricorre alla cassa integrazione non si limita a versare la contribuzione ordinaria calcolata sulla propria forza lavoro, ma deve corrispondere un contributo aggiuntivo commisurato all'uso effettivo del trattamento. Più esteso è il ricorso alla cassa integrazione, più elevata diventa l'aliquota addizionale applicabile.

Questa logica risponde a una precisa scelta di politica del lavoro: la cassa integrazione deve essere un ammortizzatore temporaneo per situazioni di crisi genuina, non uno strumento di gestione strutturale del costo del lavoro. L'escalation delle aliquote — 9%, 12%, 15% — rende progressivamente meno conveniente il prolungamento del trattamento, spingendo l'impresa a trovare soluzioni strutturali (riorganizzazione, formazione, accordi sindacali, eventuale riduzione del personale attraverso altri strumenti).

Le tre fasce di aliquota e il quinquennio mobile

Il comma 1 articola il contributo addizionale in tre scaglioni crescenti calcolati in un quinquennio mobile: la prima fascia (9%) si applica fino a 52 settimane di integrazione salariale complessive, sia ordinarie che straordinarie, fruite all'interno di uno o più interventi autorizzati; la seconda fascia (12%) si applica oltre le 52 settimane e fino a 104; la terza fascia (15%) scatta oltre le 104 settimane. Il riferimento al quinquennio mobile — coerente con il meccanismo dell'art. 4 — implica che il contatore si ricalcola continuamente, cosicché le settimane fruite da oltre cinque anni escono dal computo e non pesano più sull'aliquota applicabile.

La base di calcolo è la retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate: la stessa base utilizzata per quantificare l'integrazione salariale al netto del massimale. Ciò significa che il contributo addizionale è calcolato sulla retribuzione lorda ipotetica delle ore non lavorate, non sull'importo effettivamente erogato come integrazione salariale.

Il regime agevolato per le imprese virtuose (dal 2025)

Il comma 1-ter, introdotto dalla legge di bilancio 2025, introduce un meccanismo premiale per le imprese che non hanno fatto ricorso alla cassa integrazione per almeno 24 mesi consecutivi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione. Per queste imprese «virtuose» le aliquote addizionali sono ridotte: 6% (invece del 9%) per i periodi fino a 52 settimane, e 9% (invece del 12%) per i periodi tra 52 e 104 settimane nel quinquennio mobile. La disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2025, risponde a una logica simile alle agevolazioni contributive per le imprese con un basso tasso di infortuni: chi utilizza meno il sistema contribuisce meno quando vi ricorre nuovamente.

La disposizione speciale per il settore elettrodomestici

Il comma 1-bis ha previsto, solo per l'anno 2019, un esonero dalla contribuzione addizionale per le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici con organico superiore a 4.000 unità aventi almeno un'unità produttiva in un'area di crisi industriale complessa, che stipulavano contratti di solidarietà di durata non inferiore a quindici mesi con riduzione dell'orario di almeno quindici mesi nel 2019, nell'ambito di un accordo governativo con precisi impegni di continuità produttiva. La norma ha avuto carattere eccezionale e puntuale, esaurito il proprio effetto nel tempo.

Casi pratici

Caso 1: Calcolo del contributo addizionale su tre fasce

Alfa S.p.A. ha fruito di 120 settimane di integrazione salariale nel quinquennio mobile, su una retribuzione globale teorica delle ore non lavorate pari a 500 euro a settimana per lavoratore. Il calcolo del contributo addizionale avviene per fasce: per le prime 52 settimane l'aliquota è del 9% (52 × 500 × 9% = 2.340 euro per lavoratore), per le settimane 53-104 è del 12% (52 × 500 × 12% = 3.120 euro), per le settimane 105-120 è del 15% (16 × 500 × 15% = 1.200 euro). Il totale per lavoratore è 6.660 euro. L'ammontare complessivo si moltiplica per i lavoratori mediamente coinvolti.

Caso 2: Impresa virtuosa: le aliquote ridotte dal 2025

Beta S.r.l. non ha fatto ricorso alla cassa integrazione dal 2021 al 2024, rispettando il requisito dei 24 mesi consecutivi senza trattamenti. Nel 2025 presenta domanda di CIGO per 30 settimane. Poiché ha maturato il requisito di assenza di fruizione, l'aliquota addizionale applicata è del 6% (anziché del 9% standard), con un risparmio significativo sul costo totale della misura.

Caso 3: Impresa in crisi prolungata: il costo cresce con il tempo

Gamma S.p.A. ha attraversato una crisi aziendale profonda e ha fruito di CIGS per 90 settimane. Sta valutando se richiedere un ulteriore intervento di 20 settimane. Il consulente del lavoro illustra che le prime 14 settimane aggiuntive saranno ancora alla seconda fascia (12%), mentre le ultime 6 settimane scatteranno alla terza fascia (15%). L'incremento di costo è significativo e Gamma valuta se sia preferibile avviare un processo di riorganizzazione più incisivo o ricorrere a strumenti contrattuali diversi.

Domande frequenti

Il contributo addizionale è sempre dovuto quando si chiede la cassa integrazione?

Sì, salvo eccezioni. Per la CIGO, il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili (art. 13, comma 3). Per la CIGS e per i fondi bilaterali, si applica in via generale. Dal 2025 esistono aliquote ridotte per le imprese che non hanno fruito di trattamenti per almeno 24 mesi.

Su quale base si calcola il contributo addizionale?

Si calcola sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate: la stessa base teorica usata per quantificare l'80% di integrazione salariale, non l'importo effettivamente erogato come prestazione INPS.

Le aliquote ridotte del 2025 si applicano anche alla CIGS?

Sì. Il comma 1-ter fa riferimento all'integrazione salariale in generale (ordinaria o straordinaria), senza distinzioni. Il requisito è non aver fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell'ultimo periodo.

Come si conta il quinquennio mobile per le fasce addizionali?

Le 52, 104 settimane rappresentano soglie cumulative di settimane di integrazione fruite nell'arco dei 60 mesi precedenti (quinquennio mobile). Le settimane fruite da più di cinque anni escono dal computo e non pesano più sull'aliquota.

Chi versa materialmente il contributo addizionale?

Il datore di lavoro, che lo versa all'INPS. La misura è interamente a carico dell'impresa e non ha contropartita diretta sul lavoratore. Viene versata contestualmente agli altri contributi previdenziali.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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