Testo dell'articoloVigente
Art. 9 Cod. Amb. – Norme procedurali generali
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
2. L’autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi dell’ articolo 14 della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.
3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell’ambito delle procedure di seguito disciplinate, l’autorità competente può concludere con il proponente o l’autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.
4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all’autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L’autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l’interesse alla riservatezza con l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni. L’autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l’obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.L’invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto.
4-bis. L’autorità competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai sensi dell’ articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 , in ogni atto notificato al destinatario sono indicati l’autorità cui è possibile ricorrere e il relativo termine . 134
In sintesi
Indice dei contenuti
Il quadro procedurale e la semplificazione
L'articolo 9 del Codice dell'ambiente definisce le regole procedurali generali che guidano le attività di verifica e autorizzazione previste dal decreto. Il principio cardine è l'applicazione, per quanto compatibile, delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti. Questo garantisce che l'iter burocratico segua binari certi e trasparenti, assicurando al contempo il rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti.
Per favorire una gestione più snella, l'autorità competente ha la facoltà di indire una o più conferenze di servizi. Tale strumento permette di acquisire in modo coordinato le valutazioni e gli elementi informativi necessari da parte di tutte le autorità pubbliche interessate. Inoltre, è prevista la possibilità di concludere accordi tra l'autorità competente, il proponente e le altre amministrazioni coinvolte, con l'obiettivo di disciplinare le attività di interesse comune, puntando alla semplificazione e a una maggiore efficacia procedurale.
La tutela del segreto industriale
Una parte rilevante della norma riguarda la protezione delle informazioni sensibili. Il proponente di un progetto può presentare una richiesta motivata per evitare che una parte della documentazione, relativa allo studio preliminare o di impatto ambientale, venga resa pubblica. Ciò avviene qualora sussistano ragioni legate al segreto industriale o commerciale. In questo caso, l'autorità competente è chiamata a un delicato bilanciamento: deve valutare se prevalga l'interesse alla riservatezza del privato o l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. Indipendentemente dalla decisione, l'autorità conserva comunque la disponibilità della documentazione riservata, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Immaginiamo che Tizio, titolare di un'azienda, presenti un progetto che richiede l'uso di un macchinario innovativo. Tizio teme che la descrizione tecnica del macchinario possa rivelare un segreto industriale ai concorrenti. In base a questo articolo, Tizio può chiedere all'autorità di non pubblicare quella specifica parte di documentazione. L'autorità valuterà la richiesta e, se accoglie l'istanza, manterrà il segreto pur potendo visionare i documenti per le proprie valutazioni.
Trasparenza e tutela del destinatario
La norma pone un forte accento sulla trasparenza verso il pubblico. L'autorità competente deve pubblicare sul proprio sito istituzionale le informazioni pratiche su come accedere alle procedure di ricorso, sia in sede amministrativa che giurisdizionale. Inoltre, viene stabilito un obbligo preciso per ogni atto notificato al destinatario: in esso devono essere sempre indicati l'autorità a cui è possibile ricorrere e il relativo termine per farlo. Questo assicura che il cittadino o l'impresa, come nel caso di Caio che riceve un provvedimento, sia sempre messo nelle condizioni di conoscere i propri strumenti di tutela e le tempistiche entro cui agire.
Domande frequenti
Quali norme si applicano alle procedure di verifica e autorizzazione?
Alle procedure si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina il procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti.
È possibile proteggere segreti industriali durante la presentazione di un progetto?
Sì, il proponente può presentare una richiesta motivata all'autorità competente per non rendere pubblica parte della documentazione, se sussistono ragioni di segreto industriale o commerciale.
Come viene deciso se accogliere la richiesta di riservatezza?
L'autorità competente valuta la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza del proponente con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni, fornendo una risposta motivata.
Cosa deve contenere un atto notificato al destinatario?
Ogni atto notificato deve indicare l'autorità cui è possibile ricorrere e il relativo termine per presentare il ricorso.