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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Regola norme procedurali generali nel quadro del riparto Stato-Regioni
  • Si fonda sull'art. 117, comma 2, lett. s) Cost.
  • Attua i principi di sussidiarietà e leale collaborazione
  • Distingue tra livelli statale, regionale e locale
  • È stata interpretata dalla Corte costituzionale con orientamento consolidato

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 9 Cod. Amb. — Norme procedurali generali

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

2. L’autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi dell’ articolo 14 della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.

3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell’ambito delle procedure di seguito disciplinate, l’autorità competente può concludere con il proponente o l’autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.

4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all’autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L’autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l’interesse alla riservatezza con l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni. L’autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l’obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.L’invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto.

4-bis. L’autorità competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai sensi dell’ articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 , in ogni atto notificato al destinatario sono indicati l’autorità cui è possibile ricorrere e il relativo termine . 134

Commento

L'architettura delle competenze in materia di valutazioni ambientali risponde al riparto costituzionale di funzioni tra Stato, Regioni ed enti locali, coordinato dai principi di sussidiarietà e leale collaborazione. La disposizione in esame contribuisce a definire questo riparto, in coerenza con la disciplina eurounitaria delle direttive 2001/42/CE (VAS), 2011/92/UE (VIA) e 2010/75/UE (IED).

Quadro costituzionale del riparto

La norma in tema di norme procedurali generali attua il riparto di competenze costituzionali in materia ambientale. principi comuni di trasparenza, partecipazione, motivazione e termini di conclusione del procedimento. L'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Tuttavia, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la materia ambientale è di per sé trasversale, sì da intersecarsi con competenze concorrenti (governo del territorio, valorizzazione dei beni culturali) e con competenze residuali regionali, imponendo un modello di leale collaborazione.

Articolazione del riparto operativo

In linea generale, il codice distingue: competenza statale per i progetti di rilevanza nazionale o transfrontaliera (Allegato II) e per la VAS dei piani statali; competenza regionale per i progetti degli Allegati III e IV e per la VAS dei piani regionali e locali. Per i SIN e per gli impianti AIA di maggiore impatto, la competenza è statale. La Commissione tecnica di verifica VIA e VAS opera presso il MASE come organo istruttorio. Le Regioni, a loro volta, possono designare le strutture interne competenti, anche avvalendosi delle ARPA per le attività tecniche.

Coordinamento e leale collaborazione

L'intersezione tra competenze impone strumenti di coordinamento orizzontale e verticale: conferenze di servizi (artt. 14 ss. l. 241/1990), intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, pareri obbligatori delle Soprintendenze in caso di interferenza paesaggistica. La giurisprudenza amministrativa ha valorizzato il rispetto del principio di leale collaborazione, sanzionando con l'annullamento provvedimenti adottati senza il previo coinvolgimento degli enti competenti. La Cassazione, sul versante civile e penale, ha riconosciuto la rilevanza dell'organizzazione delle competenze per la determinazione del soggetto pubblico responsabile.

Profili procedimentali

Sul piano operativo, l'individuazione dell'autorità competente è il primo adempimento del proponente. Errori in questa fase possono comportare la trasmissione d'ufficio dell'istanza al soggetto effettivamente competente, con eventuale slittamento dei termini procedimentali. In linea generale, la giurisprudenza ha riconosciuto un margine di sanatoria per gli errori incolpevoli, salvi i casi di mala fede del proponente. Il MASE, come amministrazione di vertice, può intervenire d'ufficio o su sollecitazione per dirimere conflitti di competenza tra Regioni o tra livelli di governo.

Connessioni sistemiche

La norma si collega ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione (art. 3-quinquies), agli obblighi di trasparenza (art. 3-sexies) e alle procedure successive (artt. 11 ss. per la VAS, 19 ss. per la VIA, 29-bis ss. per l'AIA). Si raccorda inoltre con la disciplina della valutazione di incidenza ex art. 5 d.P.R. 357/1997 e con la rete Natura 2000.

Domande frequenti

Come si individua l'autorità competente per i procedimenti regolati dall'articolo 9?

Occorre verificare gli Allegati al codice e le caratteristiche del progetto o del piano. Per i progetti dell'Allegato II la competenza è statale (MASE), per quelli degli Allegati III e IV è regionale. Per i piani statali la VAS è statale, per quelli regionali è regionale.

Cosa accade se l'istanza è presentata all'autorità sbagliata?

L'autorità ricevente la trasmette d'ufficio a quella competente. In linea generale, la giurisprudenza ha riconosciuto un margine di sanatoria per gli errori incolpevoli del proponente, salvi i casi di mala fede.

Quale ruolo hanno ARPA e ISPRA?

ARPA e ISPRA svolgono funzioni tecniche di supporto: ARPA opera a livello regionale per istruttoria e controlli, ISPRA cura il coordinamento nazionale, la redazione di linee guida e la reportistica verso UE.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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