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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina redazione del rapporto ambientale nella VAS nel procedimento di VAS
  • Attua la direttiva 2001/42/CE sulla valutazione strategica
  • Si applica a piani e programmi con effetti significativi
  • Garantisce la partecipazione del pubblico interessato
  • Si raccorda con il monitoraggio e la motivazione del provvedimento

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 13 Cod. Amb. — Redazione del rapporto ambientale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi anche transfrontalieri, dell’attuazione del piano o programma, il proponente e/o l’autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione di piani e programmi, con l’autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all’autorità competente ed all’autorità procedente entro trenta giorni dall’avvio della consultazione. 150

2. La consultazione, salvo quanto diversamente comunicato dall’autorità competente , si conclude entro quarantacinque giorni dall’invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all’autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione.

4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. L’allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

5. L’autorità procedente trasmette all’autorità competente in formato elettronico: a) la proposta di piano o di programma; b) il rapporto ambientale; c) la sintesi non tecnica; d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell’articolo 32; e) l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati all’articolo 14 comma 1; f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152 .

5-bis. La documentazione di cui al comma 5 è immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell’autorità competente e dell’autorità procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinchè questi abbiano l’opportunità di esprimersi.

6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell’autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

Commento

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è lo strumento di valutazione preventiva degli effetti significativi sull'ambiente di piani e programmi, introdotto a livello eurounitario dalla direttiva 2001/42/CE. La VAS opera ex ante rispetto alla VIA: incide sulle scelte a monte (piani urbanistici, piani di settore, programmi regionali) in modo da integrare la dimensione ambientale nelle decisioni di pianificazione. La disposizione in esame regola un passaggio specifico del procedimento.

Inquadramento sistematico nella VAS

La disposizione sul tema della redazione del rapporto ambientale nella VAS si colloca nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica disciplinato dagli artt. 11 ss. del codice. contenuti del rapporto: stato dell'ambiente, alternative, valutazione degli effetti significativi, misure di mitigazione. La VAS riguarda piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, in particolare nei settori agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.

Funzione preventiva e integrativa

La VAS opera come strumento di integrazione delle considerazioni ambientali nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi. La sua funzione preventiva si manifesta nella necessità di valutare gli effetti significativi sull'ambiente prima dell'approvazione dell'atto pianificatorio, in modo da incidere a monte sulle scelte. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che l'omessa VAS, ove dovuta, costituisce vizio di legittimità del piano, sanzionabile con l'annullamento in sede di ricorso.

Rapporto ambientale e consultazione

Cuore del procedimento è il rapporto ambientale, redatto dall'autorità procedente con il supporto dell'autorità competente. Tale documento descrive lo stato dell'ambiente, individua e valuta gli effetti significativi del piano o programma, indica le misure di mitigazione e definisce un sistema di monitoraggio. La consultazione del pubblico e delle autorità con competenze ambientali costituisce momento essenziale del procedimento, in attuazione della Convenzione di Aarhus e della direttiva 2003/35/CE.

Decisione e motivazione

La decisione di VAS si traduce in un parere motivato dell'autorità competente, che deve essere considerato dall'autorità procedente in sede di adozione definitiva del piano o programma. La giurisprudenza amministrativa, in linea generale, ha sviluppato un sindacato attento alla congruenza tra esiti della VAS e contenuti del piano: non è ammessa una motivazione meramente apparente, e l'eventuale discostamento dalle indicazioni della VAS deve essere supportato da congrue ragioni tecniche o di interesse pubblico.

Monitoraggio e ciclo di valutazione

La VAS non si esaurisce nell'approvazione del piano, ma si proietta nella fase di attuazione attraverso il monitoraggio degli effetti ambientali significativi. Questo consente di rilevare eventuali impatti imprevisti e di adottare misure correttive. ISPRA e il sistema delle Agenzie regionali forniscono supporto tecnico ai fini del monitoraggio, mentre il MASE coordina, a livello nazionale, le linee guida e i criteri metodologici applicabili.

Domande frequenti

Quando un piano è soggetto alla VAS regolata dall'articolo 13?

Quando può avere effetti significativi sull'ambiente. La disciplina distingue tra piani obbligatoriamente assoggettati (settori indicati dalla direttiva 2001/42/CE) e piani da sottoporre a screening di assoggettabilità (art. 12).

Quali sono i contenuti minimi del rapporto ambientale?

Stato dell'ambiente, alternative considerate (compresa l'opzione zero), valutazione degli effetti significativi, misure di mitigazione e compensazione, sistema di monitoraggio. L'Allegato VI della Parte Seconda contiene l'elenco dei contenuti.

Cosa succede se la VAS è omessa?

L'omissione, ove la VAS sia dovuta, costituisce vizio di legittimità del piano, sanzionabile con l'annullamento. La giurisprudenza amministrativa ha confermato che il vizio non è sanabile in via successiva con una valutazione postuma.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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