← Torna a Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina verifica di assoggettabilità a VAS nel procedimento di VAS
  • Attua la direttiva 2001/42/CE sulla valutazione strategica
  • Si applica a piani e programmi con effetti significativi
  • Garantisce la partecipazione del pubblico interessato
  • Si raccorda con il monitoraggio e la motivazione del provvedimento

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 12 Cod. Amb. — Verifica di assoggettabilita

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Nel caso di piani e programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3-bis, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente, su supporto informatico, un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del presente decreto.

2. L’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all’autorità competente ed all’autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall’autorità competente con l’autorità procedente, l’autorità competente, sulla base degli elementi di cui all’allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente. 3-bis. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente

4. L’autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a

18. 5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell’autorità competente.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Commento

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è lo strumento di valutazione preventiva degli effetti significativi sull'ambiente di piani e programmi, introdotto a livello eurounitario dalla direttiva 2001/42/CE. La VAS opera ex ante rispetto alla VIA: incide sulle scelte a monte (piani urbanistici, piani di settore, programmi regionali) in modo da integrare la dimensione ambientale nelle decisioni di pianificazione. La disposizione in esame regola un passaggio specifico del procedimento.

Inquadramento sistematico nella VAS

La disposizione sul tema della verifica di assoggettabilità a VAS si colloca nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica disciplinato dagli artt. 11 ss. del codice. screening per accertare se un piano o programma sia da assoggettare a VAS in ragione dei suoi potenziali effetti significativi. La VAS riguarda piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, in particolare nei settori agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.

Funzione preventiva e integrativa

La VAS opera come strumento di integrazione delle considerazioni ambientali nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi. La sua funzione preventiva si manifesta nella necessità di valutare gli effetti significativi sull'ambiente prima dell'approvazione dell'atto pianificatorio, in modo da incidere a monte sulle scelte. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che l'omessa VAS, ove dovuta, costituisce vizio di legittimità del piano, sanzionabile con l'annullamento in sede di ricorso.

Rapporto ambientale e consultazione

Cuore del procedimento è il rapporto ambientale, redatto dall'autorità procedente con il supporto dell'autorità competente. Tale documento descrive lo stato dell'ambiente, individua e valuta gli effetti significativi del piano o programma, indica le misure di mitigazione e definisce un sistema di monitoraggio. La consultazione del pubblico e delle autorità con competenze ambientali costituisce momento essenziale del procedimento, in attuazione della Convenzione di Aarhus e della direttiva 2003/35/CE.

Decisione e motivazione

La decisione di VAS si traduce in un parere motivato dell'autorità competente, che deve essere considerato dall'autorità procedente in sede di adozione definitiva del piano o programma. La giurisprudenza amministrativa, in linea generale, ha sviluppato un sindacato attento alla congruenza tra esiti della VAS e contenuti del piano: non è ammessa una motivazione meramente apparente, e l'eventuale discostamento dalle indicazioni della VAS deve essere supportato da congrue ragioni tecniche o di interesse pubblico.

Monitoraggio e ciclo di valutazione

La VAS non si esaurisce nell'approvazione del piano, ma si proietta nella fase di attuazione attraverso il monitoraggio degli effetti ambientali significativi. Questo consente di rilevare eventuali impatti imprevisti e di adottare misure correttive. ISPRA e il sistema delle Agenzie regionali forniscono supporto tecnico ai fini del monitoraggio, mentre il MASE coordina, a livello nazionale, le linee guida e i criteri metodologici applicabili.

Domande frequenti

Quando un piano è soggetto alla VAS regolata dall'articolo 12?

Quando può avere effetti significativi sull'ambiente. La disciplina distingue tra piani obbligatoriamente assoggettati (settori indicati dalla direttiva 2001/42/CE) e piani da sottoporre a screening di assoggettabilità (art. 12).

Quali sono i contenuti minimi del rapporto ambientale?

Stato dell'ambiente, alternative considerate (compresa l'opzione zero), valutazione degli effetti significativi, misure di mitigazione e compensazione, sistema di monitoraggio. L'Allegato VI della Parte Seconda contiene l'elenco dei contenuti.

Cosa succede se la VAS è omessa?

L'omissione, ove la VAS sia dovuta, costituisce vizio di legittimità del piano, sanzionabile con l'annullamento. La giurisprudenza amministrativa ha confermato che il vizio non è sanabile in via successiva con una valutazione postuma.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.