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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Regola competenze in materia di VAS e di AIA nel quadro del riparto Stato-Regioni
  • Si fonda sull'art. 117, comma 2, lett. s) Cost.
  • Attua i principi di sussidiarietà e leale collaborazione
  • Distingue tra livelli statale, regionale e locale
  • È stata interpretata dalla Corte costituzionale con orientamento consolidato

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 7 Cod. Amb. — Competenze in materia di VAS e di AIA

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all’articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.

2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all’articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104 .

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104 .

4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all’allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.

4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all’allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell’allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.

5. In sede statale, l’autorità competente ai fini della VAS e dell’AIA è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il parere motivato in sede di VAS è espresso dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal competente direttore generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica .

6. In sede regionale, l’autorità competente ai fini della VAS e dell’AIA è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA. Disciplinano inoltre: a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati; b) i criteri specifici per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale; c) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili, per l’individuazione dei piani e programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione; d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia; e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all’ articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.

9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente Titolo.

Commento

L'architettura delle competenze in materia di valutazioni ambientali risponde al riparto costituzionale di funzioni tra Stato, Regioni ed enti locali, coordinato dai principi di sussidiarietà e leale collaborazione. La disposizione in esame contribuisce a definire questo riparto, in coerenza con la disciplina eurounitaria delle direttive 2001/42/CE (VAS), 2011/92/UE (VIA) e 2010/75/UE (IED).

Quadro costituzionale del riparto

La norma in tema di competenze in materia di VAS e di AIA attua il riparto di competenze costituzionali in materia ambientale. riparto tra Stato e Regioni delle competenze per la valutazione strategica e l'autorizzazione integrata ambientale. L'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Tuttavia, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la materia ambientale è di per sé trasversale, sì da intersecarsi con competenze concorrenti (governo del territorio, valorizzazione dei beni culturali) e con competenze residuali regionali, imponendo un modello di leale collaborazione.

Articolazione del riparto operativo

In linea generale, il codice distingue: competenza statale per i progetti di rilevanza nazionale o transfrontaliera (Allegato II) e per la VAS dei piani statali; competenza regionale per i progetti degli Allegati III e IV e per la VAS dei piani regionali e locali. Per i SIN e per gli impianti AIA di maggiore impatto, la competenza è statale. La Commissione tecnica di verifica VIA e VAS opera presso il MASE come organo istruttorio. Le Regioni, a loro volta, possono designare le strutture interne competenti, anche avvalendosi delle ARPA per le attività tecniche.

Coordinamento e leale collaborazione

L'intersezione tra competenze impone strumenti di coordinamento orizzontale e verticale: conferenze di servizi (artt. 14 ss. l. 241/1990), intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, pareri obbligatori delle Soprintendenze in caso di interferenza paesaggistica. La giurisprudenza amministrativa ha valorizzato il rispetto del principio di leale collaborazione, sanzionando con l'annullamento provvedimenti adottati senza il previo coinvolgimento degli enti competenti. La Cassazione, sul versante civile e penale, ha riconosciuto la rilevanza dell'organizzazione delle competenze per la determinazione del soggetto pubblico responsabile.

Profili procedimentali

Sul piano operativo, l'individuazione dell'autorità competente è il primo adempimento del proponente. Errori in questa fase possono comportare la trasmissione d'ufficio dell'istanza al soggetto effettivamente competente, con eventuale slittamento dei termini procedimentali. In linea generale, la giurisprudenza ha riconosciuto un margine di sanatoria per gli errori incolpevoli, salvi i casi di mala fede del proponente. Il MASE, come amministrazione di vertice, può intervenire d'ufficio o su sollecitazione per dirimere conflitti di competenza tra Regioni o tra livelli di governo.

Connessioni sistemiche

La norma si collega ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione (art. 3-quinquies), agli obblighi di trasparenza (art. 3-sexies) e alle procedure successive (artt. 11 ss. per la VAS, 19 ss. per la VIA, 29-bis ss. per l'AIA). Si raccorda inoltre con la disciplina della valutazione di incidenza ex art. 5 d.P.R. 357/1997 e con la rete Natura 2000.

Domande frequenti

Come si individua l'autorità competente per i procedimenti regolati dall'articolo 7?

Occorre verificare gli Allegati al codice e le caratteristiche del progetto o del piano. Per i progetti dell'Allegato II la competenza è statale (MASE), per quelli degli Allegati III e IV è regionale. Per i piani statali la VAS è statale, per quelli regionali è regionale.

Cosa accade se l'istanza è presentata all'autorità sbagliata?

L'autorità ricevente la trasmette d'ufficio a quella competente. In linea generale, la giurisprudenza ha riconosciuto un margine di sanatoria per gli errori incolpevoli del proponente, salvi i casi di mala fede.

Quale ruolo hanno ARPA e ISPRA?

ARPA e ISPRA svolgono funzioni tecniche di supporto: ARPA opera a livello regionale per istruttoria e controlli, ISPRA cura il coordinamento nazionale, la redazione di linee guida e la reportistica verso UE.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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