Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 7 Bis Cod. Amb. – Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

1. La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

2. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto.

2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 , come individuati nell’Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108 .

2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l’utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all’allegato III alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i progetti di cui all’allegato IV alla parte seconda del presente decreto.

4. In sede statale, l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 25, comma 2, e all’articolo 27, comma

8. 4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente: a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto; b) tipologia progettuale individuata come principale; c) altre tipologie progettuali coinvolte; d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108 .

4-ter. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma trasmette al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito all’individuazione dell’autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA, dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito all’autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l’istanza per l’avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l’assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma.

5. In sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.

6. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA l’autorità competente coincida con l’autorità proponente di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell’ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all’assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto. Le autorità competenti evitano l’insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità.

7. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le procedure siano svolte in conformità agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29 del presente decreto. Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all’articolo

27-bis. 8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA e di provvedimento autorizzatorio unico regionale , nonché l’eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all’articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19, 25 e 27-bis .

8-bis. Limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all’ articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 .

9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, fornendo: a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti ad una valutazione dell’impatto ambientale; b) la ripartizione delle valutazioni dell’impatto ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV; c) il numero di progetti di cui all’allegato IV sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA; d) la durata media delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale; e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell’impatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole e medie imprese.

10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea circa lo stato di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

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In sintesi

  • La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA si svolgono ai diversi livelli istituzionali, evitando duplicazioni nelle valutazioni.
  • Allo Stato spettano la VIA sui progetti dell'allegato II e la verifica sui progetti dell'allegato II-bis. Alle Regioni spettano la VIA sui progetti dell'allegato III e la verifica sui progetti dell'allegato IV.
  • Le opere per i progetti strategici della transizione energetica (PNRR e PNIEC), individuate nell'Allegato I-bis, sono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
  • Per i progetti in parte statali e in parte regionali, il proponente invia una comunicazione al Ministero e alla Regione. L'autorità competente viene individuata con due passaggi da trenta giorni ciascuno.
  • Se l'autorità competente coincide con il proponente, le funzioni in conflitto vanno separate e ogni conflitto di interessi va segnalato.
  • Le Regioni regolano con leggi o regolamenti le proprie funzioni in materia di VIA, ma non possono derogare ai termini procedimentali massimi degli articoli 19, 25 e 27-bis.
Indice dei contenuti

Stato o Regione: chi è competente

Il primo comma fissa il criterio generale. La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA si svolgono ai diversi livelli istituzionali, «tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni». La competenza dipende dagli allegati alla parte seconda del decreto. In sede statale vanno a VIA i progetti dell'allegato II e a verifica quelli dell'allegato II-bis (comma 2). In sede regionale, fatto salvo il comma 2-bis, vanno a VIA i progetti dell'allegato III e a verifica quelli dell'allegato IV (comma 3).

Il comma 2-bis definisce «interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti» le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai progetti strategici per la transizione energetica inclusi nel PNRR e agli obiettivi del PNIEC, come individuati nell'Allegato I-bis. Lo stesso vale per le opere connesse. Per queste opere il comma 2-quater chiede di privilegiare, ove possibile, le superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso.

Le autorità competenti e i progetti misti

In sede statale decide il Ministero dell'ambiente, che per l'istruttoria della VIA collabora con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il provvedimento di verifica è adottato dal Ministero dell'ambiente (comma 4). In sede regionale decide la pubblica amministrazione con compiti di tutela ambientale individuata dalle leggi regionali o delle Province autonome (comma 5).

Un progetto può essere in parte di competenza statale e in parte regionale. In questo caso il proponente invia in formato elettronico, al Ministero e alla Regione o Provincia autonoma, una comunicazione che indica l'oggetto, la tipologia principale e le altre tipologie coinvolte (comma 4-bis). Entro trenta giorni la Regione trasmette al Ministero le proprie valutazioni. Nei successivi trenta giorni il Ministero comunica quale autorità è competente a ricevere l'istanza. Secondo il comma 4-ter, decorso tale termine «si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma».

Esempio: Tizio progetta un intervento con una parte compresa nell'allegato II e una parte nell'allegato IV. Prima di presentare l'istanza invia la comunicazione al Ministero e alla Regione.

Conflitti di interessi e ruolo delle Regioni

Se l'autorità competente coincide con il proponente, le due funzioni in conflitto vanno separate in modo appropriato. Ogni conflitto di interessi, anche potenziale, va segnalato (comma 6). La VIA regionale si svolge secondo l'articolo 27-bis (comma 7). Le Regioni regolano con leggi o regolamenti le funzioni in materia di VIA e di provvedimento autorizzatorio unico regionale, ma i termini procedimentali massimi degli articoli 19, 25 e 27-bis restano inderogabili (comma 8). Se la Regione resta inerte, lo Stato esercita i poteri sostitutivi, ma solo per gli interventi necessari a superare sentenze di condanna della Corte di Giustizia UE (comma 8-bis). I commi 9 e 10 prevedono obblighi periodici di informazione verso il Ministero e verso la Commissione europea.

Domande frequenti

Come si capisce se un progetto va a VIA statale o regionale?

Bisogna guardare gli allegati alla parte seconda del decreto. I progetti dell'allegato II vanno a VIA statale e quelli dell'allegato II-bis a verifica statale. I progetti dell'allegato III vanno a VIA regionale e quelli dell'allegato IV a verifica regionale.

Chi è l'autorità competente in sede regionale?

È la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata dalle leggi regionali o delle Province autonome.

Cosa deve fare il proponente se il progetto è in parte statale e in parte regionale?

Deve inviare in formato elettronico, al Ministero e alla Regione o Provincia autonoma interessata, una comunicazione con l'oggetto del progetto, la tipologia progettuale principale e le altre tipologie coinvolte.

Cosa succede se il Ministero non comunica la sua determinazione entro i trenta giorni?

Il comma 4-ter prevede che, decorso il termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma.

Le Regioni possono cambiare i termini dei procedimenti di VIA?

Possono stabilire regole particolari, per esempio per semplificare i procedimenti. Non possono però derogare ai termini procedimentali massimi degli articoli 19, 25 e 27-bis.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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