Testo dell'articoloVigente
Art. 3 Sexies Cod. Amb. – Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall’Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108 , e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.
1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all’allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 , qualora agli stessi non si applichi l’articolo 6, comma 2, del presente decreto, l’autorità competente all’elaborazione e all’approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.
1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l’autorità procedente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l’indicazione del titolo del piano o del programma, dell’autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità dettagliate per la loro consultazione.
1-quater. L’autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.
1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all’autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.
1-sexies. L’autorità procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell’adozione del piano o programma.
1-septies. Il piano o programma, dopo che è stato adottato, è pubblicato nel sito web dell’autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l’autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico
In sintesi
Indice dei contenuti
L'accesso alle informazioni ambientali
Il comma 1 riconosce a chiunque il diritto di accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale. Chi chiede le informazioni non è tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante. La norma dichiara di operare in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
Esempio: Tizio, residente in un comune diverso, vuole conoscere lo stato del paesaggio di una zona costiera. Per chiedere le informazioni non deve spiegare quale interesse giuridico abbia.
La partecipazione del pubblico a piani e programmi
Il comma 1-bis riguarda i piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni dell'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE, quando a essi non si applica l'articolo 6, comma 2, del decreto. In questi casi l'autorità competente all'elaborazione e all'approvazione assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte, prima che vengano adottate decisioni sui piani o programmi.
Il comma 1-ter stabilisce che l'autorità procedente dà avviso delle proposte mediante pubblicazione nel proprio sito web. L'avviso indica il titolo del piano o programma, l'autorità competente, le sedi dove se ne può prendere visione e le modalità dettagliate per la consultazione. In base al comma 1-quater, l'autorità competente mette inoltre a disposizione il piano o programma tramite deposito presso i propri uffici e pubblicazione nel proprio sito web.
Osservazioni, adozione e dichiarazione di sintesi
Secondo il comma 1-quinquies, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso chiunque può prendere visione del piano o programma, estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorità competente osservazioni o pareri in forma scritta. Esempio: Caio, dopo aver letto l'avviso sul sito dell'autorità, scarica una copia digitale del programma e invia per iscritto le proprie osservazioni entro i sessanta giorni.
Il comma 1-sexies prevede che l'autorità procedente tenga adeguatamente conto delle osservazioni presentate nei termini quando adotta il piano o programma. Infine, il comma 1-septies dispone che il piano o programma adottato sia pubblicato nel sito web dell'autorità competente con una dichiarazione di sintesi. In questa dichiarazione l'autorità dà conto delle considerazioni alla base della decisione e fornisce informazioni sulla partecipazione del pubblico.
Domande frequenti
Chi può accedere alle informazioni sullo stato dell'ambiente?
Chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.
A quali piani e programmi si applicano le regole sulla partecipazione del pubblico?
Ai piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni dell'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE, quando a essi non si applica l'articolo 6, comma 2, del decreto.
Come viene informato il pubblico delle proposte di piano o programma?
L'autorità procedente pubblica un avviso sul proprio sito web con il titolo del piano o programma, l'autorità competente, le sedi dove prenderne visione e le modalità dettagliate di consultazione. Il piano è anche depositato presso gli uffici dell'autorità competente e pubblicato sul suo sito.
Entro quanto tempo si possono presentare osservazioni?
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso chiunque può prendere visione del piano o programma, estrarne copia anche in formato digitale e presentare osservazioni o pareri in forma scritta all'autorità competente.
Cosa viene pubblicato dopo l'adozione del piano o programma?
Il piano o programma adottato è pubblicato sul sito web dell'autorità competente insieme a una dichiarazione di sintesi, che dà conto delle considerazioni alla base della decisione e contiene informazioni sulla partecipazione del pubblico.