Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 1 Cod. Amb. – ambito di applicazione

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 , le materie seguenti: a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche; c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; d) nella parte quinta, la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: – L’ art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell’esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. – L’ art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. – Si riporta il testo dell’ art. 117 della Costituzione : “Art.

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull’istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrar io a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”. – La legge 15 dicembre 2004, n. 308 , recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302, S.O. – L’ art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente: “Art. 14 (Decreti legislativi). –

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’ art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di “decreto legislativo” e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.”. – Il decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112 , recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. – La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 197/30 del 21 luglio 2001 . – La direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 , come modificata dalle direttive 97/11/CE del 3 marzo 1997 e 2003/35/CE del 26 maggio 2003 , concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 175 del 5 luglio

1985. – La direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 , sulla prevenzione e la riduzione integrante dell’inquinamento, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 257 del 10 ottobre

1996. – La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 , che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia acque, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 327 del 22 dicembre

2000. – La direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 , che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 078 del 26 marzo

1991. – La direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 , relativa ai rifiuti pericolosi, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 337 del 31 dicembre

1991. – La direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 , sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 365 del 31 dicembre

1994. – La direttiva 84/360/CEE del 28 giugno 1984 , concernente la lotta contro l’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 188 del 16 luglio

1984. – La direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 , sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (con) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 365 del 31 dicembre

1994. – La direttiva 1999/13/CE dell’11 marzo 1999 , sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 85 del 29 marzo

1999. – La direttiva 1999/32/CE del 26 aprile 1999 , relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE , è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 121 dell’11 maggio

1999. – La direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 309 del 27 novembre

2001. – La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 , sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 143 del 30 aprile

2004. Nota all’art. 1: – La legge 15 dicembre 2004, n. 308 , recante: Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302, del 27 dicembre 2004 (S.O.).

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

  • L'articolo definisce l'ambito di applicazione del decreto legislativo.
  • Il decreto disciplina le procedure di valutazione ambientale strategica, di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata.
  • Vengono regolate la difesa del suolo, la lotta alla desertificazione e la tutela delle risorse idriche.
  • Il testo stabilisce le norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati.
  • Sono incluse le disposizioni per la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera.
  • L'articolo disciplina la tutela risarcitoria contro i danni arrecati all'ambiente.
Indice dei contenuti

Il perimetro di applicazione del Codice

L'articolo 1 del decreto legislativo funge da norma di apertura, delineando il campo d'azione dell'intero corpo normativo noto come Codice dell'ambiente. La funzione principale di questa disposizione è quella di elencare in modo sistematico le materie che ricadono sotto la disciplina del decreto, garantendo così chiarezza su quali ambiti della tutela ambientale siano regolati dalle norme successive.

Il legislatore ha inteso raggruppare in un unico testo normativo diverse tematiche, precedentemente frammentate, al fine di offrire una visione organica della protezione del territorio e delle risorse naturali. L'ambito di applicazione si estende dalle procedure amministrative preventive, come la valutazione di impatto ambientale, fino alla gestione operativa dei rifiuti e alla tutela risarcitoria in caso di danno ambientale.

Le aree di intervento

Il decreto si articola in diverse parti, ognuna dedicata a uno specifico settore. Ad esempio, Tizio, che vuole sapere dove il decreto tratta la valutazione d'impatto ambientale, la troverà indicata tra le materie della parte seconda, insieme alla valutazione ambientale strategica e all'autorizzazione ambientale integrata. Allo stesso modo, Caio, titolare di un'azienda che produce scarti di lavorazione, troverà nel decreto le regole precise per la corretta gestione dei rifiuti e per le eventuali operazioni di bonifica, qualora il sito risulti contaminato.

Anche la protezione delle risorse naturali è centrale: la difesa del suolo e la tutela delle acque dall'inquinamento rappresentano pilastri fondamentali per garantire la sostenibilità del territorio. Sempronio, che cerca le norme sulla gestione delle risorse idriche, sa dall'articolo 1 che questa materia rientra nella parte terza, accanto alla difesa del suolo e alla lotta alla desertificazione.

La tutela dell'aria e il risarcimento del danno

Oltre alla gestione del suolo e delle acque, il decreto disciplina, nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera. Questo aspetto è cruciale per la salute pubblica e per il controllo dell'inquinamento industriale. Infine, l'articolo chiarisce che il decreto disciplina, nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 86/2021

ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ribadisce che la disciplina dei rifiuti e in generale del Codice dell'ambiente rientra nella materia 'tutela dell'ambiente e dell'ecosistema', riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost. Le Regioni possono intervenire solo per innalzare gli standard di protezione, non per derogarli.

Corte Cost., sent. n. 50/2023

ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE

La Corte dichiara illegittima una norma regionale lombarda in materia di discariche, ribadendo che la gestione dei rifiuti rientra nella tutela dell'ambiente, competenza esclusiva statale. Il Codice 152/2006 fissa standard uniformi nazionali non derogabili in peius dalle Regioni.

Domande frequenti

Qual è lo scopo dell'articolo 1?

Lo scopo dell'articolo è definire l'ambito di applicazione del decreto legislativo, elencando le materie ambientali che esso disciplina.

Il decreto si occupa anche della gestione dei rifiuti?

Sì, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati sono espressamente incluse tra le materie disciplinate dal decreto.

Le procedure di valutazione ambientale sono comprese nel decreto?

Sì, il decreto disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica, la valutazione d'impatto ambientale e l'autorizzazione ambientale integrata.

Cosa prevede il decreto in merito alla tutela dell'aria?

Il decreto disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera.

Il decreto regola il risarcimento per i danni all'ambiente?

Sì, l'articolo 1 include tra le materie disciplinate la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.