- Disciplina finalità generali del Codice dell'Ambiente nella Parte Prima del Codice dell'Ambiente
- Recepisce i principi eurounitari (artt. 191-193 TFUE)
- Vincola il legislatore secondario e l'amministrazione ambientale
- Funge da parametro interpretativo per le successive norme di settore
- È invocata dalla giurisprudenza come criterio di legittimità degli atti
Testo dell'articoloVigente
Art. 2 Cod. Amb. — finalità
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all’articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308 , e nel rispetto degli obblighi internazionali, dell’ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Commento
I principi generali del Codice dell'Ambiente costituiscono la cornice interpretativa dell'intera disciplina di tutela e ne orientano l'applicazione da parte di amministrazioni e operatori. Tali principi recepiscono nel diritto interno le indicazioni eurounitarie (artt. 191-193 TFUE) e i grandi assi della tutela ambientale: precauzione, prevenzione, correzione alla fonte e responsabilità di chi inquina. La disposizione in esame va letta in questo quadro sistematico.
Ratio del principio
La norma in tema di finalità generali del Codice dell'Ambiente trova la propria ratio nell'esigenza di dotare l'ordinamento ambientale di una cornice di principi capaci di orientare l'attività amministrativa e giurisdizionale. promozione dei livelli di qualità della vita umana, salvaguardia e miglioramento delle condizioni ambientali, uso accorto e razionale delle risorse naturali. L'origine eurounitaria della disciplina (artt. 191-193 TFUE) ne valorizza il carattere trasversale: la Corte di giustizia ha più volte chiarito che i principi ambientali non sono mere enunciazioni programmatiche, bensì criteri di interpretazione vincolanti per gli Stati membri.
Effetti applicativi
Sul piano applicativo, il principio opera sia in fase di produzione normativa (vincolando il legislatore secondario e regionale al rispetto della sua portata), sia in fase di interpretazione delle disposizioni del codice. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha richiamato i principi della Parte Prima per sindacare provvedimenti carenti sotto il profilo motivazionale o sproporzionati rispetto al risultato di tutela perseguito. La Corte costituzionale, per parte sua, ha ribadito a più riprese che la materia ambientale rientra nella competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s) Cost., con conseguente limite all'intervento normativo regionale.
Coordinamento con la disciplina eurounitaria
L'art. 191 TFUE individua quattro principi fondamentali: precauzione, azione preventiva, correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente, principio 'chi inquina paga'. Tali principi, recepiti nella legislazione italiana attraverso il Codice dell'Ambiente, costituiscono parametro di legittimità delle scelte amministrative. La Commissione UE vigila sull'applicazione dei principi attraverso il monitoraggio sulle procedure di infrazione, e l'attuazione concreta è valutata anche dalla Corte di giustizia. ISPRA e MASE forniscono indicazioni operative in chiave applicativa.
Profili procedimentali
I principi della Parte Prima trovano applicazione nei procedimenti ambientali in vari modi: come criteri di valutazione delle alternative nella VAS, come parametri di motivazione del provvedimento di VIA, come fondamento delle prescrizioni nell'AIA. Il principio di precauzione, in particolare, è stato valorizzato dal Consiglio di Stato in numerose pronunce a supporto di provvedimenti restrittivi o cautelativi adottati in presenza di incertezza scientifica circa gli effetti di una determinata attività.
Connessioni con altre discipline
La disposizione si coordina con la Convenzione di Aarhus del 1998, con la direttiva 2003/4/CE sull'accesso alle informazioni ambientali e con la direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico, oltre che con la disciplina interna in materia di accesso (l. 241/1990 e d.lgs. 33/2013). Essa interagisce con le valutazioni della Parte Seconda (VAS, VIA, AIA), con la disciplina sui rifiuti (Parte Quarta) e sul danno ambientale (Parte Sesta), oltre che con le competenze residuali di ARPA, Regioni e Comuni.
Domande frequenti
Qual è la portata giuridica del principio espresso dall'articolo 2?
Il principio non costituisce una mera enunciazione programmatica, ma criterio interpretativo vincolante per amministrazioni e operatori. La giurisprudenza, in linea generale, lo ha invocato per sindacare la legittimità di provvedimenti carenti sotto il profilo motivazionale o sproporzionati rispetto al risultato di tutela perseguito.
Qual è il rapporto con il diritto eurounitario?
La norma recepisce nel diritto interno i principi degli artt. 191-193 TFUE. Le Regioni e le amministrazioni sono tenute al rispetto di tali principi nell'esercizio delle loro funzioni, sotto la vigilanza anche della Commissione UE e della Corte di giustizia.
Il principio può fondare un autonomo ricorso al giudice?
Sì, nei limiti in cui la violazione del principio si traduca in un vizio di legittimità del provvedimento. Le associazioni ambientaliste e i singoli portatori di interessi qualificati possono dedurre in giudizio la violazione, secondo i consolidati orientamenti del giudice amministrativo.
Vedi anche