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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Detta norme transitorie e finali della parte sesta sul danno ambientale
  • Conserva applicabilita del DM 14 ottobre 2003 in attesa del decreto attuativo
  • Abroga art. 18 L. 349/1986 (salvo c. 5), art. 9 c. 3 D.Lgs. 267/2000, commi della L. 266/2005
  • Attua l'art. 14 della direttiva 2004/35/CE su garanzie finanziarie
  • Funzione di chiusura sistemica della parte sesta

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 318 Cod. Amb. — norme transitorie e finali

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 317, comma 6, continua ad applicarsi il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 ottobre

2003. 2. Sono abrogati: a) l’ articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , ad eccezione del comma 5; b) l’ articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; c) l’ articolo 1, commi 439 , 440 , 441 , 442 e 443 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 .

3. In attuazione dell’ articolo 14 della direttiva 2004/35/CE , con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive, sono adottate misure per la definizione di idonee forme di garanzia e per lo sviluppo dell’offerta dei relativi strumenti, in modo da consentirne l’utilizzo da parte degli operatori interessati ai fini dell’assolvimento delle responsabilità ad essi incombenti ai sensi della parte sesta del presente decreto.

4. Quando un danno ambientale riguarda o può riguardare una pluralità di Stati membri dell’Unione europea, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare coopera, anche attraverso un appropriato scambio di informazioni, per assicurare che sia posta in essere un’azione di prevenzione e, se necessario, di riparazione di tale danno ambientale. In tale ipotesi, quando il danno ambientale ha avuto origine nel territorio italiano, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare fornisce informazioni sufficienti agli Stati membri potenzialmente esposti ai suoi effetti. Se il Ministro individua entro i confini del territorio nazionale un danno la cui causa si è invece verificata al di fuori di tali confini, esso ne informa la Commissione europea e qualsiasi altro Stato membro interessato; il Ministro può raccomandare l’adozione di misure di prevenzione o di riparazione e può cercare, ai sensi della parte sesta del presente decreto, di recuperare i costi sostenuti in relazione all’adozione delle misur e di prevenzione o riparazione.

In sintesi

  • Detta norme transitorie e finali della parte sesta sul danno ambientale
  • Conserva applicabilita del DM 14 ottobre 2003 in attesa del decreto attuativo
  • Abroga art. 18 L. 349/1986 (salvo c. 5), art. 9 c. 3 D.Lgs. 267/2000, commi della L. 266/2005
  • Attua l'art. 14 della direttiva 2004/35/CE su garanzie finanziarie
  • Funzione di chiusura sistemica della parte sesta

L'articolo 318 e la norma di chiusura della parte sesta del Codice, dedicata alla disciplina del danno ambientale. Svolge la consueta funzione delle norme transitorie e finali: coordinare il passaggio dal vecchio al nuovo regime, abrogare le norme superate, prevedere le modalita di completamento dell'apparato regolatorio.

La continuita del DM 14 ottobre 2003

Il comma 1 mantiene in vita il decreto del Ministro dell'ambiente 14 ottobre 2003 in attesa dell'adozione del decreto previsto dall'art. 317, c. 6, sul fondo di rotazione. Questa scelta evita vuoti normativi: la disciplina di dettaglio del fondo, contenuta nel decreto del 2003, continua ad applicarsi fino al nuovo intervento ministeriale. La continuita e elemento di certezza operativa per gli organi preposti alla gestione dei crediti ambientali.

Le abrogazioni

Il comma 2 abroga espressamente alcune disposizioni previgenti. La piu rilevante e l'art. 18 della L. 349/1986, che era stato il fondamento legislativo della responsabilita per danno ambientale prima dell'entrata in vigore del Codice. La norma del 1986 e stata totalmente sostituita dalla parte sesta del D.Lgs. 152/2006, di recepimento della direttiva 2004/35/CE. Resta in vita solo il comma 5 dell'art. 18, che disciplina aspetti puntuali ancora attuali.

L'art. 18 L. 349/1986 e la sua eredita

L'art. 18 della legge 349/1986 era stato pionieristico nel panorama italiano: prima di esso, il danno ambientale era tutelato solo attraverso strumenti civilistici generali (art. 2043 c.c.) o disposizioni di settore. L'articolo aveva introdotto un sistema specifico di responsabilita ambientale, riconoscendo allo Stato la legittimazione all'azione risarcitoria. La sua abrogazione testimonia il passaggio a un sistema piu evoluto, in linea con il diritto europeo, ma non ne cancella il rilievo storico.

Le altre disposizioni abrogate

Sono abrogati anche l'art. 9, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), che attribuiva a Comuni, Province e Regioni la legittimazione a costituirsi parte civile per il danno ambientale, e alcuni commi della L. 266/2005 (finanziaria 2006). L'abrogazione di queste disposizioni e atto di razionalizzazione: la disciplina e oggi concentrata nella parte sesta del Codice, evitando duplicazioni e contraddizioni.

L'attuazione dell'art. 14 della direttiva

Il comma 3 attua l'art. 14 della direttiva 2004/35/CE, che riguarda la garanzia finanziaria per la responsabilita ambientale. La direttiva auspica che gli Stati membri promuovano lo sviluppo di strumenti di garanzia finanziaria (assicurazioni, fondi mutualistici, garanzie bancarie) per coprire i costi della responsabilita ambientale. La norma italiana attua tale principio, sollecitando un mercato assicurativo ambientale.

Il mercato assicurativo ambientale

Lo sviluppo del mercato della copertura assicurativa per la responsabilita ambientale e processo lento ma progressivo. Le polizze RC ambientale e RC inquinamento sono oggi diffuse, ma presentano spesso esclusioni significative (graduali contaminazioni, danni a lungo termine, ammende e penalita). Il mercato europeo, monitorato dalla Commissione, evolve verso prodotti piu completi, in coerenza con l'evoluzione della normativa.

Coordinamento con la parte quarta

La parte sesta sul danno ambientale si coordina, in particolare per i siti contaminati, con la parte quarta (gestione dei rifiuti) e con il titolo V (bonifica). L'art. 318 favorisce questa armonizzazione, eliminando potenziali sovrapposizioni o conflitti applicativi. La giurisprudenza, in linea generale, valorizza la lettura sistematica delle due discipline.

Profili evolutivi

La parte sesta e stata oggetto di interventi modificativi nel tempo, in particolare per adeguamenti al diritto europeo e per affinare l'apparato sanzionatorio. L'art. 318 e elemento di cerniera in questo processo: governa il rapporto con il passato e prepara il futuro, in attesa di nuovi sviluppi normativi che potranno intervenire sul fondo di rotazione e sulle garanzie finanziarie.

Domande frequenti

Cosa abroga l'art. 318?

Art. 18 L. 349/1986 (salvo c. 5), art. 9 c. 3 D.Lgs. 267/2000 e commi della L. 266/2005, con razionalizzazione del quadro normativo.

Il DM 14 ottobre 2003 e ancora in vigore?

Si, ai sensi dell'art. 318 c. 1, in attesa del decreto attuativo dell'art. 317 c. 6 sul fondo di rotazione.

Cosa prevede sulla garanzia finanziaria?

Attua l'art. 14 della direttiva 2004/35/CE, promuovendo lo sviluppo di strumenti assicurativi e di garanzia per la responsabilita ambientale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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