Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 318 Quinquies Cod. Amb. – Notizie di reato non pervenute dall’organo accertatore)
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinchè provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e
318-quater. 2. Nel caso previsto dal comma 1, l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.
Vedi anche
→art. 318-ter AMBIENTE→art. 318-quater AMBIENTE→art. 318-sexies AMBIENTE→art. 318-septies AMBIENTE→art. 318 AMBIENTE→art. 318-bis AMBIENTE→art. 844 c.c. (Immissioni)→art. 2050 c.c. (Attività pericolosa)→Art. 318 octies Cod. Amb. – Norme di coordinamento e transitorie)→Art. 317 Cod. Amb. – riscossione dei crediti e fondo di rotazione→Art. 316 Cod. Amb. – ricorso avverso l’ordinanza→Art. 315 Cod. Amb. – effetti dell’ordinanza sull’azione giudiziaria
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 318-quinquies regola una situazione procedimentalmente delicata: il caso in cui il pubblico ministero apprenda la notizia di reato ambientale non dall'organo di vigilanza tipico (ARPA, Carabinieri Forestali, ecc.), ma da fonti diverse: iniziativa propria, segnalazione di privati, denuncia di altri pubblici ufficiali. La norma garantisce che la procedura estintiva sia comunque attivabile, indipendentemente dalla fonte iniziale.
La situazione fattuale
La notizia di reato per contravvenzioni ambientali puo arrivare al PM per molteplici canali. Tipicamente proviene dagli organi di vigilanza specializzati, ma puo anche derivare da denunce di cittadini, esposti di associazioni, segnalazioni di altre forze di polizia, iniziativa autonoma del PM. In tutti questi casi, la procedura estintiva resta potenzialmente attivabile, purche sussistano i presupposti dell'art. 318-bis.
L'obbligo di trasmissione
Il comma 1 impone al PM di trasmettere la notizia all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria specializzata, affinche provveda agli adempimenti dell'art. 318-ter. Si tratta di una forma di leale collaborazione tra autorita: il PM riconosce la competenza tecnica degli organi specializzati e li mette in condizione di operare, evitando di gestire direttamente la procedura amministrativa.
Il ruolo dell'organo di vigilanza
Ricevuta la trasmissione, l'organo di vigilanza svolge le attivita ex art. 318-ter: accertamento dei fatti, emissione della prescrizione, asseverazione tecnica, determinazione del termine. Questo passaggio garantisce uniformita procedimentale: indipendentemente da chi abbia originato la notizia, la procedura segue lo stesso percorso, con le stesse garanzie e gli stessi effetti.
La continuita del procedimento penale
Il comma 2 disciplina la continuita del procedimento penale durante la trasmissione. Il PM, dopo la trasmissione, sospende il procedimento ai sensi dell'art. 318-sexies, in attesa degli esiti della procedura amministrativa. La sospensione evita che il procedimento penale prosegua in parallelo con quello estintivo, con possibili duplicazioni e disorganicita.
L'iscrizione della notizia di reato
L'iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 c.p.p. resta obbligo del PM. Tale iscrizione fa decorrere i termini delle indagini preliminari e ha effetti procedurali rilevanti. La trasmissione all'organo di vigilanza non interrompe ne sostituisce l'iscrizione, ma si aggiunge come passaggio aggiuntivo specifico per le contravvenzioni ambientali.
Profili pratici
Nella prassi, la procedura ex art. 318-quinquies attiva una fase di coordinamento tra Procura della Repubblica e organi di vigilanza ambientale. Le Procure piu strutturate hanno sezioni specializzate o magistrati di riferimento per la materia ambientale, che gestiscono il rapporto con ARPA e altri organi. Questa specializzazione favorisce l'efficienza del coordinamento.
Il diritto del contravventore
L'art. 318-quinquies garantisce un diritto sostanziale del contravventore: l'accesso alla procedura estintiva non puo essere precluso dalla fonte della notizia di reato. Indipendentemente da chi abbia segnalato la violazione, il contravventore puo beneficiare della procedura agevolata, se sussistono i presupposti dell'art. 318-bis (assenza di danno o pericolo concreto). Questo principio di eguaglianza procedurale e elemento qualificante del sistema.
Coordinamento con la denuncia di privati
Quando la notizia proviene da denuncia di privati o associazioni, l'art. 318-quinquies offre una soluzione equilibrata: il privato denunciante ha attivato la tutela ambientale, ma il contravventore conserva il diritto alla procedura estintiva. L'apparente contraddizione si risolve nella logica del sistema: lo strumento estintivo non e sconto, ma incentivo alla regolarizzazione, che giova all'ambiente piu della pena.
Casi pratici
Caso 1: denuncia di un cittadino
Un cittadino denuncia a Tizio una violazione ambientale. Il PM iscrive la notizia di reato e la trasmette all'organo di vigilanza specializzato ai sensi dell'art. 318-quinquies. ARPA verifica e, se sussistono i presupposti, emette la prescrizione ex art. 318-ter.
Caso 2: iniziativa del pubblico ministero
Il PM, di propria iniziativa, apprende di una possibile contravvenzione ambientale. Trasmette la notizia all'organo di vigilanza per gli adempimenti ex art. 318-ter, sospendendo il procedimento penale fino agli esiti della procedura amministrativa.
Domande frequenti
Cosa fa il PM se apprende la notizia di reato?
La trasmette all'organo di vigilanza specializzato perche provveda agli adempimenti dell'art. 318-ter, sospendendo il procedimento penale.
La procedura si attiva con notizia da privati?
Si, l'art. 318-quinquies garantisce l'accesso alla procedura estintiva indipendentemente dalla fonte della notizia di reato.
Il PM iscrive la notizia di reato?
Si, l'iscrizione ex art. 335 c.p.p. resta obbligo del PM e fa decorrere i termini delle indagini preliminari.