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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Detta norme di coordinamento e transitorie della parte sesta-bis
  • Esclude l'applicazione della procedura ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
  • Garantisce certezza sui regimi applicabili alle situazioni pendenti
  • Chiude il sistema introdotto dalla L. 68/2015 sui delitti ambientali
  • Coordina con il principio di irretroattivita della legge penale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 318 Octies Cod. Amb. — Norme di coordinamento e transitorie)

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte

Commento

L'articolo 318-octies chiude la parte sesta-bis del Codice con una norma di coordinamento e transitoria. La disposizione e breve ma sostanziale: stabilisce che le norme della parte sesta-bis non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte stessa. La scelta riflette principi generali in tema di applicazione delle leggi nel tempo.

Il principio di irretroattivita

L'esclusione dall'applicazione della procedura ai procedimenti in corso e coerente con il principio di irretroattivita della legge penale (art. 25 c. 2 Cost., art. 2 c.p.). La parte sesta-bis introduce un meccanismo procedurale nuovo, che incide significativamente sull'esito del procedimento. La sua applicazione ai procedimenti gia avviati creerebbe situazioni di disparita di trattamento e di incertezza giuridica.

La data di entrata in vigore

La parte sesta-bis e entrata in vigore con la L. 68/2015 (29 maggio 2015). I procedimenti gia in corso a quella data restano disciplinati dalle regole ordinarie del codice di procedura penale, senza beneficio della procedura estintiva. Per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore, invece, la procedura estintiva e pienamente applicabile, fermi i presupposti dell'art. 318-bis.

Il principio del favor rei

L'art. 318-octies va letto unitamente al principio del favor rei: in materia sostanziale, l'imputato beneficia della legge piu favorevole, anche se sopravvenuta. Tuttavia, la parte sesta-bis e norma di natura procedurale, non sostanziale: incide sulle modalita di gestione del procedimento, non sulle valutazioni di colpevolezza o sulla determinazione della pena. La giurisprudenza, in linea generale, esclude per le norme procedurali la retroattivita ex art. 2 c.p., applicando il principio tempus regit actum.

I procedimenti in corso

I procedimenti gia avviati alla data di entrata in vigore della parte sesta-bis seguono il regime ordinario delle contravvenzioni: indagini preliminari, eventuale rinvio a giudizio, dibattimento, sentenza. Restano applicabili gli istituti deflattivi del codice di procedura penale (oblazione, particolare tenuita del fatto, procedimenti speciali). L'imputato puo dunque accedere a tutele alternative, anche se non a quella specifica della parte sesta-bis.

Il momento decisivo

La norma fa riferimento ai procedimenti gia in corso, ossia avviati con l'iscrizione della notizia di reato. Per stabilire l'applicabilita della procedura estintiva, si verifica dunque la data di iscrizione: se anteriore al 29 maggio 2015, la procedura non si applica; se successiva, si applica (sempre nei presupposti dell'art. 318-bis). Per fatti commessi prima ma con iscrizione successiva, la procedura puo applicarsi, con effetti sostanzialmente favorevoli.

Profili interpretativi

La norma transitoria ha avuto rilievo significativo nella prima fase di applicazione della parte sesta-bis. La giurisprudenza ha precisato i criteri di individuazione dei procedimenti in corso, valorizzando l'iscrizione della notizia di reato come momento divisorio. Le interpretazioni sono state attente a evitare disparita di trattamento ingiustificate, in coerenza con i principi costituzionali.

Lo stato dell'arte

A distanza di anni dall'entrata in vigore della L. 68/2015, la parte sesta-bis ha trovato applicazione diffusa nella prassi delle Procure e degli organi di vigilanza. Le statistiche disponibili mostrano un significativo numero di contravvenzioni estinte attraverso il meccanismo, con benefici in termini di deflazione del contenzioso e di rapida regolarizzazione delle situazioni. ISPRA e il Ministero della giustizia monitorano l'efficacia del sistema, in vista di eventuali aggiornamenti normativi.

Conclusione sistemica

L'art. 318-octies, in quanto norma di chiusura, completa il sistema introdotto dalla L. 68/2015. Garantisce ordine e certezza nell'applicazione temporale della nuova disciplina, evitando confusioni applicative. Il combinato disposto delle norme della parte sesta-bis rappresenta una delle innovazioni piu significative del diritto penale ambientale italiano degli ultimi decenni, in linea con l'evoluzione del diritto europeo.

Domande frequenti

La procedura si applica ai procedimenti pendenti?

No, ai sensi dell'art. 318-octies non si applica ai procedimenti gia in corso alla data di entrata in vigore della parte sesta-bis.

Da quale data si applica la disciplina?

Per i procedimenti iscritti dopo il 29 maggio 2015, data di entrata in vigore della L. 68/2015 che ha introdotto la parte sesta-bis.

E rispettato il favor rei?

Si, perche la norma e procedurale (tempus regit actum) e non sostanziale; resta possibile per i procedimenti pendenti l'applicazione di altri istituti deflattivi.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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