- Disciplina l'estinzione del reato contravvenzionale ambientale
- L'estinzione opera con l'adempimento della prescrizione e il pagamento previsti
- Il PM richiede l'archiviazione in caso di estinzione
- Adempimento tardivo o eliminazione delle conseguenze possono produrre effetti analoghi
- Esito definitivo del meccanismo deflattivo della L. 68/2015
Testo dell'articoloVigente
Art. 318 Septies Cod. Amb. — Estinzione del reato)
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’articolo 318-quater, comma
2. 2. Il pubblico ministero richiede l’archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma
1. 3. L’adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell’articolo 318-quater, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza sono valutati ai fini dell’applicazione dell’ articolo 162-bis del codice penale . In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Commento
L'articolo 318-septies disciplina l'esito conclusivo della procedura estintiva: l'estinzione del reato contravvenzionale ambientale. La norma stabilisce le condizioni alle quali il reato si estingue e le conseguenze procedurali. Si tratta del momento di chiusura del sistema introdotto dalla L. 68/2015, in cui la finalita regolatoria prevale su quella sanzionatoria.
L'estinzione del reato
Il comma 1 stabilisce che la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 318-quater, c. 2. Due sono dunque gli elementi necessari: adempimento (sostanziale) e pagamento (formale). Entrambi devono concorrere, in linea con la logica del sistema che richiede sia il ripristino della legalita sia un contributo sanzionatorio simbolico.
L'archiviazione
Il comma 2 prevede che il PM richieda l'archiviazione quando la contravvenzione e estinta. L'archiviazione e provvedimento giurisdizionale, deciso dal GIP su richiesta del PM, che chiude definitivamente l'azione penale. Si tratta di un atto formale ma essenziale: pone fine al procedimento penale e cristallizza l'esito estintivo, con effetti di certezza per il contravventore.
L'adempimento tardivo
Il comma 3 disciplina un'ipotesi peculiare: l'adempimento avvenuto in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma comunque congruo ex art. 318-quater, c. 1, oppure l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose. Si tratta di situazioni intermedie, in cui il contravventore non ha adempiuto puntualmente, ma ha comunque eliminato le conseguenze della violazione. La norma riconosce in tali casi una posizione di favore, con effetti simili all'estinzione.
La logica della L. 68/2015
L'articolo riflette la filosofia della L. 68/2015: la priorita non e punire, ma riportare alla legalita. Quando il contravventore elimina la violazione e ne ripara le conseguenze, lo Stato rinuncia alla pretesa punitiva. Il sistema premia chi collabora, secondo una logica di tutela ambientale efficiente. Le risorse pubbliche, evitando processi lunghi e costosi, possono essere destinate a interventi piu strutturali.
Gli effetti dell'archiviazione
L'archiviazione, una volta disposta, e definitiva. L'azione penale non puo essere riproposta sui medesimi fatti, salva la possibilita di riapertura delle indagini in presenza di nuovi elementi (art. 414 c.p.p.). Per il contravventore, l'effetto e di completa pacificazione: la contravvenzione e estinta, non vi e condanna ne iscrizione nel casellario giudiziale per la contravvenzione estinta. Questo rappresenta un beneficio sostanziale rispetto alla sanzione ordinaria.
Coordinamento con altri istituti
L'estinzione ex art. 318-septies si distingue da altri istituti deflattivi (oblazione ex art. 162 e 162-bis c.p., particolare tenuita del fatto ex art. 131-bis c.p.). Ciascun istituto ha presupposti e procedure proprie. Per le contravvenzioni ambientali, la parte sesta-bis e norma speciale e prevale, ma altri istituti possono trovare applicazione per profili residuali (ad esempio, dopo l'esito negativo della procedura estintiva).
L'eliminazione delle conseguenze dannose
Il riferimento all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose richiama l'art. 162-bis, c. 3, c.p. sull'oblazione speciale. La norma ambientale e in qualche modo piu generosa: anche un adempimento tardivo, se accompagnato dall'eliminazione delle conseguenze, puo produrre effetti estintivi. Questa elasticita riflette la priorita ambientale del sistema, che valorizza il risultato sostanziale piu della tempistica formale.
Profili interpretativi
La giurisprudenza ha precisato che l'estinzione richiede valutazione completa: l'organo accertatore verifica adempimento e pagamento, il PM verifica la sussistenza dei presupposti, il GIP dispone l'archiviazione. La sequenza dei controlli garantisce che l'esito estintivo sia effettivamente meritato e non frutto di automatismi. Le decisioni di archiviazione sono motivate e accessibili, in coerenza con il principio di trasparenza.
Domande frequenti
Quali condizioni estinguono il reato?
L'adempimento della prescrizione nei termini e il pagamento della somma prevista dall'art. 318-quater, c. 2, in modo cumulativo.
Cosa succede in caso di adempimento tardivo?
Se l'adempimento e comunque congruo o se sono eliminate le conseguenze dannose, possono prodursi effetti estintivi analoghi (art. 318-septies c. 3).
L'archiviazione e definitiva?
Si, salva la possibilita di riapertura per nuovi elementi probatori ex art. 414 c.p.p., l'archiviazione chiude definitivamente l'azione penale.
Vedi anche