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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina i rapporti tra ordinanza ministeriale e azione giudiziaria del MASE
  • Esclude proposizione o prosecuzione del giudizio civile dopo l'ordinanza
  • Salva l'intervento come persona offesa nel giudizio penale
  • Evita duplicazioni di tutela e contraddizioni applicative
  • Coordinamento sistemico tra azione amministrativa e civile

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 315 Cod. Amb. — effetti dell’ordinanza sull’azione giudiziaria

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che abbia adottato l’ordinanza di cui all’articolo 313 non può né proporre né procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilità dell’intervento in qualità di persona offesa dal reato nel giudizio penale.

Commento

L'articolo 315 disciplina i rapporti tra l'ordinanza ministeriale ex art. 313 e l'azione giudiziaria che il MASE puo esercitare ex art. 311. La norma stabilisce un principio di alternativita tra le due strade, evitando che lo Stato persegua il medesimo obiettivo per due canali con possibili duplicazioni o contraddizioni. La logica e di coerenza sistemica e di buon andamento dell'amministrazione.

L'alternativita tra ordinanza e azione civile

Il MASE che abbia adottato l'ordinanza ex art. 313 non puo ne proporre ne procedere ulteriormente nel giudizio civile per il risarcimento del danno ambientale. La scelta dello strumento amministrativo (ordinanza) preclude dunque la successiva (o concorrente) azione civile, salva l'ipotesi della costituzione di parte civile in sede penale. Il MASE deve fare una scelta strategica iniziale tra i due strumenti.

La salvezza dell'azione penale

L'inciso salva la possibilita dell'intervento in qualita di persona offesa dal reato nel giudizio penale e fondamentale. Il MASE puo costituirsi parte civile o intervenire come persona offesa nei procedimenti penali ambientali (reati della parte sesta e ecoreati). Questa possibilita resta aperta indipendentemente dall'emanazione dell'ordinanza. La logica e che il processo penale ha funzioni proprie (accertamento del reato, applicazione della pena) e l'intervento del MASE garantisce la rappresentazione dell'interesse pubblico ambientale.

Il rapporto con altri soggetti

La preclusione opera per il MASE, non per altri soggetti. Privati, enti locali, associazioni ambientaliste possono continuare ad agire in sede civile per il risarcimento dei danni subiti dai propri beni o interessi, anche dopo l'emanazione dell'ordinanza. La distinzione e netta: l'ordinanza tutela il bene ambientale unitariamente considerato, mentre le azioni private tutelano interessi specifici dei titolari.

Le ragioni di sistema

L'alternativita risponde a piu esigenze. Evita la duplicazione di accertamenti e di condanne, in coerenza con il principio del ne bis in idem sostanziale. Garantisce certezza giuridica per il responsabile, che sa quale strumento si applica al suo caso. Promuove l'efficienza dell'azione pubblica, che concentra le risorse in un canale anziche disperderle. Riduce il rischio di decisioni contraddittorie tra autorita amministrativa e giudice civile.

La strategia ministeriale

La scelta tra ordinanza e azione giudiziaria e attivita discrezionale del MASE, sulla base di valutazioni operative. L'ordinanza e tipicamente piu rapida ed efficace, perche immediatamente esecutiva e fondata sull'autorita amministrativa. L'azione giudiziaria offre maggiori garanzie di accertamento contraddittorio, ma comporta tempi e costi piu elevati. La scelta dipende dalla complessita del caso e dalle risorse istruttorie disponibili.

La conversione e il ripensamento

La norma esclude tanto la proposizione quanto la prosecuzione del giudizio civile. Questo significa che il MASE, una volta avviato un giudizio civile, deve scegliere se proseguirlo o emanare l'ordinanza. La scelta dell'ordinanza preclude il proseguimento del giudizio, che dovra essere abbandonato (con possibile cancellazione dal ruolo o rinuncia). L'inverso, ossia il passaggio dall'ordinanza al giudizio civile, non e consentito.

Profili interpretativi

La giurisprudenza ha precisato che l'alternativita opera solo per il danno ambientale unitariamente considerato, non per profili diversi. Il MASE puo dunque adottare l'ordinanza per il ripristino ambientale e parallelamente intervenire in sede penale per il risarcimento dei danni indiretti, oltre che per profili sanzionatori. La distinzione e tecnica e richiede analisi caso per caso.

Domande frequenti

Si possono cumulare ordinanza e azione civile?

No, l'art. 315 esclude espressamente che il MASE possa proporre o proseguire il giudizio civile dopo l'ordinanza ex art. 313.

E preclusa l'azione penale?

No, e salva la possibilita di intervento come persona offesa nel giudizio penale, che ha funzioni proprie e autonome.

Cosa possono fare i privati?

Le azioni dei privati per i danni ai propri beni non sono precluse dall'ordinanza, perche tutelano interessi diversi da quello ambientale unitario.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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