In sintesi
- Apre la parte sesta-bis sull'estinzione delle contravvenzioni ambientali
- Si applica a contravvenzioni che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale
- Introdotta dalla L. 68/2015 sui delitti contro l'ambiente
- Strumento deflattivo del contenzioso penale ambientale
- Coordina prescrizione, pagamento e archiviazione del procedimento
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 318 Bis Cod. Amb. — Ambito di applicazione)
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 318-bis apre la parte sesta-bis del Codice, introdotta dalla L. 22 maggio 2015, n. 68 (legge sui delitti contro l'ambiente). La parte sesta-bis disciplina un istituto innovativo: la procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali tramite prescrizione, adempimento e pagamento. Si tratta di uno strumento ispirato al meccanismo gia previsto per gli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro (artt. 19 ss. D.Lgs. 758/1994), adattato al settore ambientale.
Le contravvenzioni ambientali
La parte sesta-bis si applica alle contravvenzioni in materia ambientale previste dal Codice. Si tratta di una vasta categoria di reati: violazioni della disciplina sui rifiuti (artt. 256 ss.), sulle acque (artt. 137 ss.), sull'aria (artt. 279 e 296), sulla bonifica dei siti contaminati (art. 257). Sono contravvenzioni perche puniti con arresto o ammenda, in coerenza con la classificazione dell'art. 39 c.p. La loro frequenza nella prassi e elevata.
Il presupposto del danno o pericolo
L'ambito di applicazione e limitato alle contravvenzioni che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Questa scelta riflette il bilanciamento tra esigenza di deflazione del contenzioso ed esigenza di mantenere il rigore sanzionatorio per i casi piu gravi. La procedura estintiva e riservata alle violazioni meramente formali o di lieve entita.
La nozione di danno o pericolo concreto e attuale
Il concetto di danno o pericolo concreto e attuale e oggetto di attento dibattito interpretativo. La giurisprudenza, in linea generale, distingue tra pericolo astratto (insito nella violazione, ma senza concretizzazione) e pericolo concreto (manifestatosi in modo tangibile). La procedura ex art. 318-bis si applica solo alle violazioni di pericolo astratto, mentre quelle di pericolo concreto seguono il regime ordinario delle contravvenzioni.
L'innovazione della L. 68/2015
La L. 68/2015 ha rappresentato una svolta nella tutela penale ambientale italiana, introducendo i delitti contro l'ambiente (ecoreati) per le condotte piu gravi e, parallelamente, la procedura estintiva delle contravvenzioni di lieve entita. La logica e duplice: sanzionare pesantemente i comportamenti gravemente lesivi e favorire la regolarizzazione di quelli minori, con effetto complessivo di miglioramento della tutela ambientale.
L'efficienza del sistema
L'introduzione della procedura estintiva risponde a esigenze di efficienza: il contenzioso contravvenzionale ambientale era stratificato e lento, con esiti frequentemente di prescrizione (per il decorso dei tempi processuali). La procedura ex art. 318-bis sposta il focus dall'esito sanzionatorio a quello regolatorio: l'obiettivo principale e che la violazione cessi e che la situazione sia regolarizzata, anche a costo di rinunciare alla pena.
Il rapporto con le sanzioni amministrative
La procedura estintiva non riguarda gli illeciti amministrativi, ma solo le contravvenzioni penali. Per le sanzioni amministrative pecuniarie restano applicabili gli istituti propri (oblazione amministrativa, riduzione per pagamento immediato). L'operatore puo trovarsi a gestire procedimenti paralleli (penale per la contravvenzione, amministrativo per altre violazioni), con strategie procedurali differenziate.
La sequenza procedimentale
La parte sesta-bis articola un procedimento dettagliato: prescrizione dell'organo di vigilanza (art. 318-ter), verifica dell'adempimento e pagamento (art. 318-quater), gestione delle notizie di reato (art. 318-quinquies), sospensione del procedimento penale (art. 318-sexies), estinzione del reato (art. 318-septies), norme di coordinamento (art. 318-octies). La sequenza e studiata per favorire la regolarizzazione e per coordinare l'azione amministrativa con quella penale.
Domande frequenti
A quali reati si applica la procedura?
Alle contravvenzioni ambientali del Codice che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche.
Cosa significa pericolo concreto e attuale?
Si tratta del pericolo che si e manifestato in modo tangibile e attuale, distinto dal mero pericolo astratto insito nella violazione formale.
Chi ha introdotto la procedura?
La L. 22 maggio 2015, n. 68, sui delitti contro l'ambiente, che ha aggiunto la parte sesta-bis al Codice.