Art. 318 Sexies Cod. Amb. – Sospensione del procedimento penale)
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’ articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.
2. Nel caso previsto dall’articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.
3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l’assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale .
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In sintesi
Sospende il procedimento penale durante la procedura estintiva
La sospensione decorre dall'iscrizione fino alla comunicazione di adempimento e pagamento
Coordinata con art. 335 c.p.p. sul registro delle notizie di reato
Garantisce la coesistenza ordinata tra procedura amministrativa e procedimento penale
Evita procedimenti paralleli sul medesimo fatto
Indice dei contenuti
L'articolo 318-sexies disciplina la sospensione del procedimento penale durante la procedura estintiva, completando l'architettura del meccanismo introdotto dalla L. 68/2015. La sospensione e essenziale per la coerenza del sistema: evita che il procedimento penale prosegua in parallelo con quello amministrativo, con rischio di esiti contraddittori o di duplicazioni di tutela.
L'inizio della sospensione
Il comma 1 stabilisce che il procedimento per la contravvenzione e sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. La sospensione e dunque automatica e legata a un evento procedurale preciso. Non e richiesto un provvedimento espresso del PM o del giudice: la sospensione opera ex lege, garantendo certezza e tempestivita.
La fine della sospensione
La sospensione cessa dal momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 318-quater, c. 2 e 3. Si tratta tipicamente della comunicazione di adempimento e pagamento (esito positivo) o della comunicazione di mancato adempimento (esito negativo). In entrambi i casi, il procedimento penale riprende, ma con esiti diversi: nel primo caso verso l'archiviazione per estinzione, nel secondo verso la prosecuzione ordinaria.
Il caso dell'art. 318-quinquies
Il comma 2 disciplina il caso in cui la procedura sia stata attivata ai sensi dell'art. 318-quinquies (notizia di reato non pervenuta dall'organo accertatore). In tal caso, la sospensione opera fino al termine indicato al comma 1 del medesimo articolo, ossia fino alla ricezione delle comunicazioni di adempimento o di mancato adempimento. La regola e dunque uniforme, indipendentemente dalla fonte della notizia.
Gli effetti della sospensione
Durante la sospensione, il procedimento penale e quiescente: non si svolgono attivita di indagine o processuali. Il PM non puo richiedere il rinvio a giudizio, il GIP non puo svolgere l'udienza preliminare. La quiescenza e funzionale a evitare duplicazioni e interferenze con la procedura amministrativa, che ha priorita logica e cronologica.
La prescrizione del reato
La sospensione del procedimento incide sul decorso del termine di prescrizione del reato. Il principio generale e che la sospensione del procedimento sospende anche il termine di prescrizione (art. 159 c.p.). Per le contravvenzioni, il termine di prescrizione e relativamente breve (5 anni in linea generale), e la sospensione evita che la procedura estintiva determini la prescrizione del reato come effetto collaterale indesiderato.
Le misure cautelari
La sospensione del procedimento non preclude la possibilita di misure cautelari urgenti, qualora si manifestassero esigenze di tutela non gestibili nel quadro della procedura amministrativa. Le misure cautelari personali sono peraltro raramente applicabili alle contravvenzioni; sono piu frequenti misure reali (sequestro preventivo), che possono coesistere con la sospensione del procedimento.
Profili pratici
Per il contravventore, la sospensione e elemento di certezza: il procedimento penale non avanza durante la procedura amministrativa, permettendo di concentrarsi sull'adempimento delle prescrizioni. Per il PM, la sospensione richiede attenzione organizzativa: i procedimenti sospesi devono essere monitorati e riattivati al momento opportuno. Le banche dati delle Procure includono sistemi di tracking per evitare dispersione di procedimenti.
Il rapporto con l'archiviazione
Alla fine della procedura estintiva con esito positivo, il PM richiede l'archiviazione ex art. 318-septies. La sospensione del procedimento si chiude con l'archiviazione, che e il provvedimento conclusivo formale. Il giudice per le indagini preliminari, ricevuta la richiesta motivata, dispone l'archiviazione, con effetto definitivo sull'azione penale. L'esito estintivo e dunque pieno e irrevocabile.
Casi pratici
Caso 1: sospensione durante adempimento
Tizio riceve la prescrizione ex art. 318-ter e avvia gli adempimenti. Il procedimento penale e sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato. La sospensione consente a Tizio di operare senza la pressione di un procedimento penale in corso.
Caso 2: ripresa del procedimento per inadempimento
Caio non adempie alla prescrizione. L'organo accertatore comunica al PM, e la sospensione cessa. Il procedimento penale riprende secondo le regole ordinarie e Caio si espone all'esito processuale ordinario.
Domande frequenti
Quando inizia la sospensione?
Dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., in modo automatico.
Quando finisce la sospensione?
Quando il PM riceve la comunicazione di adempimento o di mancato adempimento dall'organo accertatore.
Si interrompe la prescrizione del reato?
Si, la sospensione del procedimento sospende anche il decorso del termine di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 159 c.p.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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L'articolo 318-sexies disciplina la sospensione del procedimento penale durante la procedura estintiva, completando l'architettura del meccanismo introdotto dalla L. 68/2015. La sospensione e essenziale per la coerenza del sistema: evita che il procedimento penale prosegua in parallelo con quello amministrativo, con rischio di esiti contraddittori o di duplicazioni di tutela.
L'inizio della sospensione
Il comma 1 stabilisce che il procedimento per la contravvenzione e sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. La sospensione e dunque automatica e legata a un evento procedurale preciso. Non e richiesto un provvedimento espresso del PM o del giudice: la sospensione opera ex lege, garantendo certezza e tempestivita.
La fine della sospensione
La sospensione cessa dal momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 318-quater, c. 2 e 3. Si tratta tipicamente della comunicazione di adempimento e pagamento (esito positivo) o della comunicazione di mancato adempimento (esito negativo). In entrambi i casi, il procedimento penale riprende, ma con esiti diversi: nel primo caso verso l'archiviazione per estinzione, nel secondo verso la prosecuzione ordinaria.
Il caso dell'art. 318-quinquies
Il comma 2 disciplina il caso in cui la procedura sia stata attivata ai sensi dell'art. 318-quinquies (notizia di reato non pervenuta dall'organo accertatore). In tal caso, la sospensione opera fino al termine indicato al comma 1 del medesimo articolo, ossia fino alla ricezione delle comunicazioni di adempimento o di mancato adempimento. La regola e dunque uniforme, indipendentemente dalla fonte della notizia.
Gli effetti della sospensione
Durante la sospensione, il procedimento penale e quiescente: non si svolgono attivita di indagine o processuali. Il PM non puo richiedere il rinvio a giudizio, il GIP non puo svolgere l'udienza preliminare. La quiescenza e funzionale a evitare duplicazioni e interferenze con la procedura amministrativa, che ha priorita logica e cronologica.
La prescrizione del reato
La sospensione del procedimento incide sul decorso del termine di prescrizione del reato. Il principio generale e che la sospensione del procedimento sospende anche il termine di prescrizione (art. 159 c.p.). Per le contravvenzioni, il termine di prescrizione e relativamente breve (5 anni in linea generale), e la sospensione evita che la procedura estintiva determini la prescrizione del reato come effetto collaterale indesiderato.
Le misure cautelari
La sospensione del procedimento non preclude la possibilita di misure cautelari urgenti, qualora si manifestassero esigenze di tutela non gestibili nel quadro della procedura amministrativa. Le misure cautelari personali sono peraltro raramente applicabili alle contravvenzioni; sono piu frequenti misure reali (sequestro preventivo), che possono coesistere con la sospensione del procedimento.
Profili pratici
Per il contravventore, la sospensione e elemento di certezza: il procedimento penale non avanza durante la procedura amministrativa, permettendo di concentrarsi sull'adempimento delle prescrizioni. Per il PM, la sospensione richiede attenzione organizzativa: i procedimenti sospesi devono essere monitorati e riattivati al momento opportuno. Le banche dati delle Procure includono sistemi di tracking per evitare dispersione di procedimenti.
Il rapporto con l'archiviazione
Alla fine della procedura estintiva con esito positivo, il PM richiede l'archiviazione ex art. 318-septies. La sospensione del procedimento si chiude con l'archiviazione, che e il provvedimento conclusivo formale. Il giudice per le indagini preliminari, ricevuta la richiesta motivata, dispone l'archiviazione, con effetto definitivo sull'azione penale. L'esito estintivo e dunque pieno e irrevocabile.
Casi pratici
Caso 1: sospensione durante adempimento
Tizio riceve la prescrizione ex art. 318-ter e avvia gli adempimenti. Il procedimento penale e sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato. La sospensione consente a Tizio di operare senza la pressione di un procedimento penale in corso.
Caso 2: ripresa del procedimento per inadempimento
Caio non adempie alla prescrizione. L'organo accertatore comunica al PM, e la sospensione cessa. Il procedimento penale riprende secondo le regole ordinarie e Caio si espone all'esito processuale ordinario.
Domande frequenti
Quando inizia la sospensione?
Dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., in modo automatico.
Quando finisce la sospensione?
Quando il PM riceve la comunicazione di adempimento o di mancato adempimento dall'organo accertatore.
Si interrompe la prescrizione del reato?
Si, la sospensione del procedimento sospende anche il decorso del termine di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 159 c.p.