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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Sospende il procedimento penale durante la procedura estintiva
  • La sospensione decorre dall'iscrizione fino alla comunicazione di adempimento e pagamento
  • Coordinata con art. 335 c.p.p. sul registro delle notizie di reato
  • Garantisce la coesistenza ordinata tra procedura amministrativa e procedimento penale
  • Evita procedimenti paralleli sul medesimo fatto

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 318 Sexies Cod. Amb. — Sospensione del procedimento penale)

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’ articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.

2. Nel caso previsto dall’articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l’assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale .

Commento

L'articolo 318-sexies disciplina la sospensione del procedimento penale durante la procedura estintiva, completando l'architettura del meccanismo introdotto dalla L. 68/2015. La sospensione e essenziale per la coerenza del sistema: evita che il procedimento penale prosegua in parallelo con quello amministrativo, con rischio di esiti contraddittori o di duplicazioni di tutela.

L'inizio della sospensione

Il comma 1 stabilisce che il procedimento per la contravvenzione e sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. La sospensione e dunque automatica e legata a un evento procedurale preciso. Non e richiesto un provvedimento espresso del PM o del giudice: la sospensione opera ex lege, garantendo certezza e tempestivita.

La fine della sospensione

La sospensione cessa dal momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 318-quater, c. 2 e 3. Si tratta tipicamente della comunicazione di adempimento e pagamento (esito positivo) o della comunicazione di mancato adempimento (esito negativo). In entrambi i casi, il procedimento penale riprende, ma con esiti diversi: nel primo caso verso l'archiviazione per estinzione, nel secondo verso la prosecuzione ordinaria.

Il caso dell'art. 318-quinquies

Il comma 2 disciplina il caso in cui la procedura sia stata attivata ai sensi dell'art. 318-quinquies (notizia di reato non pervenuta dall'organo accertatore). In tal caso, la sospensione opera fino al termine indicato al comma 1 del medesimo articolo, ossia fino alla ricezione delle comunicazioni di adempimento o di mancato adempimento. La regola e dunque uniforme, indipendentemente dalla fonte della notizia.

Gli effetti della sospensione

Durante la sospensione, il procedimento penale e quiescente: non si svolgono attivita di indagine o processuali. Il PM non puo richiedere il rinvio a giudizio, il GIP non puo svolgere l'udienza preliminare. La quiescenza e funzionale a evitare duplicazioni e interferenze con la procedura amministrativa, che ha priorita logica e cronologica.

La prescrizione del reato

La sospensione del procedimento incide sul decorso del termine di prescrizione del reato. Il principio generale e che la sospensione del procedimento sospende anche il termine di prescrizione (art. 159 c.p.). Per le contravvenzioni, il termine di prescrizione e relativamente breve (5 anni in linea generale), e la sospensione evita che la procedura estintiva determini la prescrizione del reato come effetto collaterale indesiderato.

Le misure cautelari

La sospensione del procedimento non preclude la possibilita di misure cautelari urgenti, qualora si manifestassero esigenze di tutela non gestibili nel quadro della procedura amministrativa. Le misure cautelari personali sono peraltro raramente applicabili alle contravvenzioni; sono piu frequenti misure reali (sequestro preventivo), che possono coesistere con la sospensione del procedimento.

Profili pratici

Per il contravventore, la sospensione e elemento di certezza: il procedimento penale non avanza durante la procedura amministrativa, permettendo di concentrarsi sull'adempimento delle prescrizioni. Per il PM, la sospensione richiede attenzione organizzativa: i procedimenti sospesi devono essere monitorati e riattivati al momento opportuno. Le banche dati delle Procure includono sistemi di tracking per evitare dispersione di procedimenti.

Il rapporto con l'archiviazione

Alla fine della procedura estintiva con esito positivo, il PM richiede l'archiviazione ex art. 318-septies. La sospensione del procedimento si chiude con l'archiviazione, che e il provvedimento conclusivo formale. Il giudice per le indagini preliminari, ricevuta la richiesta motivata, dispone l'archiviazione, con effetto definitivo sull'azione penale. L'esito estintivo e dunque pieno e irrevocabile.

Domande frequenti

Quando inizia la sospensione?

Dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., in modo automatico.

Quando finisce la sospensione?

Quando il PM riceve la comunicazione di adempimento o di mancato adempimento dall'organo accertatore.

Si interrompe la prescrizione del reato?

Si, la sospensione del procedimento sospende anche il decorso del termine di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 159 c.p.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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