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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Individua chi è l'autore in due ipotesi particolari.
  • Nell'opera collettiva è autore chi la organizza e ne dirige la creazione.
  • Nelle elaborazioni è autore l'elaboratore, nei limiti del suo apporto.
  • La paternità sull'elaborazione non intacca i diritti sull'opera originaria.
  • Distingue il ruolo del coordinatore da quello dei singoli contributori.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 7 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.

È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Individua chi è l'autore in due ipotesi particolari.
  • Nell'opera collettiva è autore chi la organizza e ne dirige la creazione.
  • Nelle elaborazioni è autore l'elaboratore, nei limiti del suo apporto.
  • La paternità sull'elaborazione non intacca i diritti sull'opera originaria.
  • Distingue il ruolo del coordinatore da quello dei singoli contributori.
Indice dei contenuti

È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera; nelle elaborazioni è considerato autore l'elaboratore, ma soltanto nei limiti del proprio lavoro.

Ratio della norma

La disposizione risolve un problema pratico: in opere complesse, frutto di molti apporti o derivanti da un'opera preesistente, occorre stabilire a chi spetti la qualifica di autore. La norma distingue due figure — l'organizzatore dell'opera collettiva e l'elaboratore — riconoscendo a ciascuno una paternità circoscritta al proprio ruolo.

Analisi del testo

Il primo comma considera autore dell'opera collettiva chi ne organizza e dirige la creazione: non il singolo contributore, ma chi coordina e dà unità all'insieme (si pensi al direttore di un'enciclopedia o di una rivista). Il secondo comma attribuisce all'elaboratore la qualità di autore «nei limiti del suo lavoro»: la paternità riguarda cioè soltanto l'apporto creativo dell'elaborazione, non l'opera originaria su cui essa si innesta.

Quando si applica

La norma rileva ogni volta che si tratti di individuare il titolare dei diritti su opere collettive (raccolte, enciclopedie, riviste) o su elaborazioni (traduzioni, adattamenti, riduzioni). In linea generale i contributi dei singoli autori restano tutelati autonomamente, mentre all'organizzatore spetta la qualità di autore dell'opera collettiva come tale.

Connessioni con altre norme

La disposizione va letta insieme all'articolo 3 (opere collettive), all'articolo 4 (elaborazioni di carattere creativo) e all'articolo 38 e seguenti, che disciplinano i rapporti tra autore dei singoli contributi, organizzatore ed editore. Resta fermo il rispetto dei diritti sull'opera originaria elaborata.

Domande frequenti

Chi è l'autore di un'opera collettiva?

Chi organizza e dirige la creazione dell'opera, dandole unità, e non i singoli contributori che ne fanno parte.

L'elaboratore diventa autore dell'opera?

È autore dell'elaborazione nei limiti del proprio lavoro; non acquista diritti sull'opera originaria elaborata.

I singoli contributori perdono i loro diritti?

In linea generale no: conservano i diritti sul proprio contributo, distinti da quelli sull'opera collettiva nel suo insieme.

Quali sono esempi di elaborazione?

Traduzioni, adattamenti, riduzioni e trasformazioni di carattere creativo di un'opera preesistente.

A chi spettano i diritti sull'opera originaria?

All'autore dell'opera di partenza: l'elaborazione non li intacca e ne presuppone il rispetto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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