Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 126 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
L'editore è obbligato: 1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudomina, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale; 2) a pagare all'autore i compensi pattuiti.
Fonte: Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 126 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore, individua gli obblighi fondamentali che gravano sull'editore nell'ambito del contratto di edizione. Tale contratto, disciplinato dagli artt. 118 e seguenti della legge, e' il negozio con cui l'autore concede all'editore il diritto di pubblicare a proprie spese e a proprio rischio l'opera dell'ingegno, verso un corrispettivo. L'art. 126 ne scolpisce il lato passivo per l'editore, fissando due obblighi cardine: riprodurre e porre in vendita l'opera secondo determinate modalita' e pagare all'autore i compensi pattuiti. La norma realizza così l'equilibrio sinallagmatico del contratto, completando la disciplina dei diritti dell'editore contenuta nell'art. 125.
Il primo obbligo: riprodurre e porre in vendita l'opera
Il primo dovere dell'editore consiste nel riprodurre l'opera e nel porla in vendita. Non basta stampare: occorre anche immettere l'opera nel mercato, perché la finalita' del contratto di edizione e' la diffusione dell'opera presso il pubblico. Questo obbligo tutela l'interesse dell'autore alla effettiva circolazione della propria creazione, che e' parte essenziale della sua aspettativa contrattuale e, sul piano morale, del suo diritto a comunicare l'opera. L'inerzia dell'editore che, ottenuti i diritti, ometta di pubblicare o di porre in vendita l'opera costituisce inadempimento di questo obbligo fondamentale.
L'indicazione del nome e il diritto morale d'autore
La norma prescrive che l'opera sia riprodotta col nome dell'autore, ovvero in forma anonima o pseudonima se così previsto nel contratto. Si tratta di un riflesso diretto del diritto morale d'autore, in particolare del diritto alla paternita' dell'opera, sancito tra i diritti morali della stessa legge. L'autore ha diritto a vedere riconosciuta la propria qualita' di creatore, ma può anche scegliere l'anonimato o lo pseudonimo: l'editore e' tenuto a rispettare la scelta pattuita. La violazione di questa prescrizione, ad esempio l'omissione o l'alterazione del nome dell'autore, incide su un diritto della personalita' indisponibile nel suo nucleo essenziale.
La conformita' all'originale e l'integrita' dell'opera
L'editore deve riprodurre l'opera in conformita' dell'originale. Questa prescrizione presidia il diritto all'integrita' dell'opera, altro fondamentale diritto morale, che consente all'autore di opporsi a deformazioni, mutilazioni o modificazioni che possano arrecare pregiudizio alla sua opera o alla sua reputazione. L'editore non può introdurre alterazioni non autorizzate: la riproduzione deve essere fedele al testo e alla forma voluti dall'autore. Eventuali interventi richiedono il consenso dell'autore stesso, titolare del diritto di decidere sulla forma definitiva con cui l'opera e' comunicata al pubblico.
Le buone norme della tecnica editoriale
La conformita' va realizzata secondo le buone norme della tecnica editoriale. Il richiamo introduce un parametro di diligenza professionale: l'editore deve eseguire la riproduzione con la cura e gli standard propri del settore, in termini di qualita' della stampa, correttezza tipografica, cura redazionale. Si tratta di un criterio elastico, che consente di valutare l'adempimento alla luce delle prassi e degli usi del mondo editoriale, e che integra l'obbligo di conformita' con un profilo qualitativo.
Il secondo obbligo: il pagamento dei compensi
Il secondo obbligo e' il pagamento all'autore dei compensi pattuiti. Esso costituisce il corrispettivo della concessione dei diritti di utilizzazione e completa il sinallagma. La determinazione del compenso e' rimessa all'autonomia delle parti e può assumere forme diverse, tra cui la partecipazione percentuale ai proventi della vendita, secondo i criteri che la stessa legge prevede per il contratto di edizione. L'obbligo di pagamento e' autonomo rispetto a quello di riproduzione e diffusione, sicche' l'editore deve adempiere a entrambi: la pubblicazione dell'opera non lo libera dal dovere di corrispondere quanto pattuito.
La natura sinallagmatica e il coordinamento con l'art. 125
L'art. 126 va letto in coppia con l'art. 125, che enuncia i diritti dell'editore. La simmetria tra le due norme evidenzia la struttura corrispettiva del contratto di edizione: ai diritti di utilizzazione economica riconosciuti all'editore corrispondono gli obblighi di pubblicazione, fedelta' e pagamento posti dall'art. 126. Questa lettura sistematica e' essenziale per individuare i rimedi in caso di inadempimento, che spaziano dall'azione di adempimento al risarcimento del danno, fino alla risoluzione del contratto secondo le regole generali e quelle speciali del contratto di edizione.
Profili di tutela e attualita'
La disposizione conserva piena attualita' nel mercato editoriale, anche nelle sue declinazioni digitali. I principi che esprime, la diffusione effettiva, il rispetto del nome e dell'integrita' dell'opera, la diligenza editoriale e il pagamento del compenso, costituiscono il nucleo del rapporto autore-editore e orientano l'interpretazione dei contratti. Per l'autore, la norma rappresenta un presidio sia patrimoniale sia morale; per l'editore, un parametro di corretto adempimento dei propri doveri professionali.
Il numero delle edizioni e degli esemplari
L'obbligo di riprodurre e porre in vendita l'opera si intreccia con la disciplina del contratto di edizione in ordine al numero delle edizioni e degli esemplari. La legge sul diritto d'autore distingue il contratto per edizione, riferito a un numero determinato di edizioni, dal contratto a termine, e detta regole sul numero minimo e massimo di esemplari e sul diritto dell'autore in caso di esaurimento. L'editore deve operare nel rispetto di questi limiti: non può eccedere il numero di edizioni o di esemplari pattuiti, né può rimanere inerte lasciando l'opera priva di diffusione. Gli obblighi dell'art. 126 vanno quindi calati nel concreto regolamento contrattuale, che determina ampiezza e modalita' dell'attività editoriale dovuta.
La diligenza professionale dell'editore
Il richiamo alle buone norme della tecnica editoriale colloca l'attività dell'editore nell'alveo delle obbligazioni che richiedono una diligenza qualificata, commisurata alla natura professionale dell'attività esercitata. L'editore non e' un mero stampatore: e' un operatore professionale tenuto a curare la qualita' della riproduzione, la correttezza del testo e l'adeguatezza della presentazione dell'opera. La violazione di questi standard, oltre a integrare inadempimento dell'obbligo di conformita', può incidere sulla reputazione dell'autore e, in casi gravi, attivare la tutela del diritto morale all'integrita' dell'opera. La diligenza professionale costituisce dunque il metro alla cui stregua si valuta la correttezza dell'adempimento editoriale.
Casi pratici
Caso 1: l'opera non posta in vendita
Tizio, autore, conclude con un editore un contratto di edizione. L'editore stampa l'opera ma omette di immetterla nel mercato. poiché l'art. 126 impone non solo di riprodurre ma anche di porre in vendita l'opera, l'inerzia integra inadempimento: Tizio può agire per l'adempimento o, nei casi più gravi, per la risoluzione del contratto.
Caso 2: l'alterazione non autorizzata
Caio consegna il proprio manoscritto all'editore, che pero' apporta modifiche al testo senza il suo consenso e omette di indicarne correttamente il nome. La condotta viola l'obbligo di conformita' all'originale e il rispetto del nome dell'autore, incidendo sui diritti morali alla paternita' e all'integrita' dell'opera, con conseguente responsabilita' dell'editore.
Domande frequenti
Quali sono gli obblighi dell'editore secondo l'art. 126 L. 633/1941?
Riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore (o in forma anonima o pseudonima se pattuito), in conformita' all'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale, e pagare all'autore i compensi pattuiti.
L'editore puo' modificare l'opera dell'autore?
No, non senza il consenso dell'autore. La riproduzione deve essere conforme all'originale: la norma presidia il diritto morale all'integrita' dell'opera, che consente all'autore di opporsi a deformazioni o alterazioni non autorizzate.
L'editore puo' pubblicare l'opera in forma anonima?
Solo se cosi' e' previsto nel contratto. Di regola l'opera va riprodotta col nome dell'autore, ma quest'ultimo puo' scegliere l'anonimato o lo pseudonimo, e l'editore deve rispettare la scelta pattuita.
Basta pubblicare l'opera per adempiere il contratto?
No. Gli obblighi sono autonomi: l'editore deve sia riprodurre e porre in vendita l'opera sia pagare i compensi pattuiti. La pubblicazione non lo libera dal dovere di corrispondere il compenso all'autore.
Cosa accade se l'editore non adempie?
In caso di inadempimento l'autore puo' avvalersi dei rimedi generali e di quelli speciali del contratto di edizione, dall'azione di adempimento al risarcimento del danno fino alla risoluzione del contratto.