Testo dell'articoloVigente
Art. 124 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore è obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca stessa.
Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere ad una nuova edizione.
Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di volere procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si intende risoluto.
L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistano giusti motivi da parte dell'editore.
Fonte: Normattiva.it.
In sintesi
Indice dei contenuti
Se sono previste più edizioni, l'editore deve avvisare l'autore dell'esaurimento dell'edizione in corso e dichiarare se ne farà una nuova; se rinuncia o non procede entro due anni, il contratto si risolve.
L'opera non deve sparire dal mercato
L'art. 124 tutela un interesse fondamentale dell'autore: che la sua opera continui a essere disponibile al pubblico. Quando il contratto prevede più edizioni, l'editore non può lasciare che l'opera si esaurisca e poi resti ferma a tempo indeterminato. La norma impone una serie di obblighi di comunicazione e di attivazione per evitare che l'opera scompaia dal commercio per inerzia dell'editore.
L'obbligo di avviso
L'editore deve avvisare l'autore, entro un congruo termine, dell'epoca presumibile di esaurimento dell'edizione in corso. Contestualmente, deve dichiarare se intende o no procedere a una nuova edizione. È un dovere di trasparenza che mette l'autore nelle condizioni di sapere quale sarà il destino della propria opera e di organizzarsi di conseguenza.
La risoluzione per inerzia
La norma prevede due ipotesi di risoluzione del contratto. La prima: l'editore rinuncia espressamente alla nuova edizione. La seconda: l'editore dichiara di voler procedere, ma poi non vi procede entro due anni dalla notifica della dichiarazione. In entrambi i casi il contratto si intende risolto, liberando l'autore, che potrà rivolgersi altrove per la pubblicazione dell'opera.
Il risarcimento del danno
La tutela dell'autore si completa sul piano economico: in caso di mancata nuova edizione, egli ha diritto al risarcimento dei danni, a meno che non sussistano giusti motivi da parte dell'editore. L'editore, dunque, non risponde automaticamente: può sottrarsi al risarcimento dimostrando ragioni legittime (ad esempio condizioni di mercato che rendano ingiustificata la ristampa). Si bilancia così l'interesse dell'autore alla diffusione con la libertà imprenditoriale dell'editore.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - La rinuncia alla ristampa
L'edizione del libro di Tizio sta per esaurirsi. L'editore avvisa l'autore e dichiara di rinunciare a una nuova edizione. Il contratto si intende risolto: Tizio riacquista la libertà di far pubblicare l'opera altrove.
Esempio 2 - La promessa non mantenuta
L'editore dichiara di voler procedere a una nuova edizione, ma trascorrono due anni senza che vi proceda. Il contratto si risolve e Caio ha diritto al risarcimento del danno, salvo che l'editore provi giusti motivi.
Domande frequenti
Cosa deve fare l'editore quando l'edizione sta per esaurirsi?
Avvisare l'autore dell'epoca presumibile di esaurimento e dichiarare se intende procedere a una nuova edizione.
Quando si risolve il contratto?
Se l'editore rinuncia alla nuova edizione o, avendo dichiarato di volerla fare, non vi procede entro due anni dalla notifica.
L'autore può ottenere un risarcimento?
Sì, per la mancata nuova edizione, salvo che l'editore provi giusti motivi.
Perché la legge impone questi obblighi?
Per evitare che l'opera resti fuori commercio per inerzia dell'editore, tutelando l'interesse dell'autore alla diffusione.
L'editore è sempre tenuto a una nuova edizione?
No: può rinunciarvi, ma con la conseguenza della risoluzione e dell'eventuale risarcimento, salvo giusti motivi.