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Ultimo aggiornamento: 6 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
In sintesi
  • Se il contratto prevede più edizioni, l'editore deve avvisare l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro un congruo termine.
  • Deve contestualmente dichiarare se intende o no procedere a una nuova edizione.
  • Se rinuncia alla nuova edizione, o se - pur avendo dichiarato di volerla fare - non vi procede entro due anni dalla notifica, il contratto si intende risolto.
  • L'autore ha diritto al risarcimento per la mancata nuova edizione, salvo giusti motivi dell'editore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 124 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore è obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca stessa.

Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere ad una nuova edizione.

Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di volere procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si intende risoluto.

L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistano giusti motivi da parte dell'editore.

Fonte: Normattiva.it.

Commento

Se sono previste più edizioni, l'editore deve avvisare l'autore dell'esaurimento dell'edizione in corso e dichiarare se ne farà una nuova; se rinuncia o non procede entro due anni, il contratto si risolve.

L'opera non deve sparire dal mercato

L'art. 124 tutela un interesse fondamentale dell'autore: che la sua opera continui a essere disponibile al pubblico. Quando il contratto prevede più edizioni, l'editore non può lasciare che l'opera si esaurisca e poi resti ferma a tempo indeterminato. La norma impone una serie di obblighi di comunicazione e di attivazione per evitare che l'opera scompaia dal commercio per inerzia dell'editore.

L'obbligo di avviso

L'editore deve avvisare l'autore, entro un congruo termine, dell'epoca presumibile di esaurimento dell'edizione in corso. Contestualmente, deve dichiarare se intende o no procedere a una nuova edizione. È un dovere di trasparenza che mette l'autore nelle condizioni di sapere quale sarà il destino della propria opera e di organizzarsi di conseguenza.

La risoluzione per inerzia

La norma prevede due ipotesi di risoluzione del contratto. La prima: l'editore rinuncia espressamente alla nuova edizione. La seconda: l'editore dichiara di voler procedere, ma poi non vi procede entro due anni dalla notifica della dichiarazione. In entrambi i casi il contratto si intende risolto, liberando l'autore, che potrà rivolgersi altrove per la pubblicazione dell'opera.

Il risarcimento del danno

La tutela dell'autore si completa sul piano economico: in caso di mancata nuova edizione, egli ha diritto al risarcimento dei danni, a meno che non sussistano giusti motivi da parte dell'editore. L'editore, dunque, non risponde automaticamente: può sottrarsi al risarcimento dimostrando ragioni legittime (ad esempio condizioni di mercato che rendano ingiustificata la ristampa). Si bilancia così l'interesse dell'autore alla diffusione con la libertà imprenditoriale dell'editore.

Domande frequenti

Cosa deve fare l'editore quando l'edizione sta per esaurirsi?

Avvisare l'autore dell'epoca presumibile di esaurimento e dichiarare se intende procedere a una nuova edizione.

Quando si risolve il contratto?

Se l'editore rinuncia alla nuova edizione o, avendo dichiarato di volerla fare, non vi procede entro due anni dalla notifica.

L'autore può ottenere un risarcimento?

Sì, per la mancata nuova edizione, salvo che l'editore provi giusti motivi.

Perché la legge impone questi obblighi?

Per evitare che l'opera resti fuori commercio per inerzia dell'editore, tutelando l'interesse dell'autore alla diffusione.

L'editore è sempre tenuto a una nuova edizione?

No: può rinunciarvi, ma con la conseguenza della risoluzione e dell'eventuale risarcimento, salvo giusti motivi.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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