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Ultimo aggiornamento: 6 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
In sintesi
  • Le vendite soggette al diritto di seguito (prezzo almeno pari alla soglia dell'art. 150) devono essere denunciate alla SIAE.
  • La denuncia è a cura del professionista intervenuto come venditore, acquirente o intermediario, nei termini e modi del regolamento.
  • Lo stesso soggetto deve fornire alla SIAE, su richiesta e per tre anni dalla vendita, tutte le informazioni utili ad assicurare il pagamento dei compensi, anche esibendo la documentazione della vendita.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 153 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell'articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite nel regolamento.

Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresì, l'obbligo di fornire alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.

Fonte: Normattiva.it.

Commento

Le vendite soggette al diritto di seguito devono essere denunciate alla SIAE dal professionista intervenuto; questi deve fornire, per tre anni, le informazioni utili ad assicurare il pagamento dei compensi.

La trasparenza delle vendite

L'art. 153 costruisce il sistema di controllo e trasparenza che rende effettivo il diritto di seguito. Perché l'artista possa percepire il compenso, occorre infatti che le vendite rilevanti siano conosciute. La norma impone perciò un obbligo di denuncia alla SIAE delle vendite soggette al diritto, il cui prezzo raggiunga la soglia minima dell'art. 150.

Chi deve denunciare

L'obbligo grava sul professionista del mercato dell'arte intervenuto nella transazione come venditore, acquirente o intermediario. Sono i soggetti che gestiscono materialmente le compravendite a doverle comunicare alla SIAE, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. Si concentra così l'adempimento sui soggetti professionali, gli unici in grado di fornire dati attendibili sulle vendite.

L'obbligo informativo triennale

Oltre alla denuncia, la norma prevede un obbligo informativo più ampio e duraturo. Su richiesta della SIAE, e per un periodo di tre anni successivi alla vendita, il professionista deve fornire tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi, anche esibendo la documentazione relativa alla vendita. È uno strumento di verifica che consente all'ente di gestione di controllare la correttezza delle denunce e di ricostruire le transazioni rilevanti.

L'effettività del diritto

Senza questi obblighi, il diritto di seguito rischierebbe di restare sulla carta: l'artista non potrebbe sapere quando e a che prezzo le sue opere vengono rivendute. L'art. 153 colma questo divario informativo, addossando ai professionisti del mercato i doveri di denuncia e collaborazione informativa. È il presupposto pratico perché la SIAE possa riscuotere e ripartire i compensi (art. 154), trasformando il diritto da principio astratto a tutela concreta.

Domande frequenti

Le vendite soggette al diritto di seguito vanno comunicate?

Sì: devono essere denunciate alla SIAE dal professionista intervenuto come venditore, acquirente o intermediario.

Chi deve fare la denuncia?

Il professionista del mercato dell'arte intervenuto nella vendita, nei termini e modi stabiliti dal regolamento.

Per quanto tempo vanno fornite le informazioni?

Per tre anni successivi alla vendita, su richiesta della SIAE, anche esibendo la documentazione.

Perché servono questi obblighi?

Per rendere conoscibili le vendite e consentire la riscossione e ripartizione dei compensi, dando effettività al diritto di seguito.

Cosa deve fornire il professionista?

Tutte le informazioni utili ad assicurare il pagamento dei compensi, compresa la documentazione relativa alla vendita.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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