Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
L'autore è obbligato: 1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa; 2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
L'autore è obbligato a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa.
Deve garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
Ha l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa, secondo le modalità d'uso.
Indice dei contenuti
L'autore deve consegnare l'opera nelle condizioni pattuite e in forma che non renda troppo difficile o costosa la stampa, garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti e correggere le bozze.
Gli obblighi dell'autore
L'art. 125 elenca i doveri dell'autore nel contratto di edizione, controbilanciando quelli dell'editore (art. 126). Il contratto di edizione è infatti un contratto a prestazioni corrispettive: a fronte dell'impegno dell'editore di pubblicare e pagare, l'autore assume precisi obblighi di collaborazione e garanzia.
La consegna dell'opera
Il primo obbligo è consegnare l'opera nelle condizioni pattuite e in una forma che non renda troppo difficile o costosa la stampa. Non basta consegnare un testo qualsiasi: deve essere in uno stato che consenta all'editore di procedere alla pubblicazione senza oneri sproporzionati. È un dovere di diligenza che presuppone collaborazione tecnica da parte dell'autore.
La garanzia del pacifico godimento
Il secondo obbligo è di garanzia: l'autore deve assicurare il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto. In sostanza, garantisce che i diritti trasferiti gli appartengano effettivamente e che l'editore possa esercitarli senza essere disturbato da pretese di terzi. È l'equivalente, per i beni immateriali, della garanzia per evizione: l'autore risponde se l'opera viola diritti altrui o se i diritti ceduti non sono liberi.
La correzione delle bozze
Infine, l'autore ha l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa, secondo le modalità fissate dall'uso. È al tempo stesso un dovere - collaborare alla qualità della pubblicazione - e un diritto - poter verificare e correggere il testo prima della stampa definitiva, a tutela dell'integrità della propria opera. La duplice natura di questa previsione riflette il legame personale dell'autore con l'opera, che non si esaurisce con la consegna del manoscritto.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - L'opera consegnata male
Tizio consegna un testo in condizioni tali da rendere la stampa estremamente costosa e complessa. Non adempie correttamente: l'art. 125 impone di consegnare l'opera in forma che non renda troppo difficile o costosa la stampa.
Esempio 2 - La pretesa del terzo
Dopo la pubblicazione, un terzo rivendica diritti sull'opera ceduta da Caio. L'autore risponde verso l'editore: era tenuto a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
Domande frequenti
Quali sono gli obblighi dell'autore nel contratto di edizione?
Consegnare l'opera in forma idonea alla stampa, garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti e correggere le bozze.
Cosa significa garantire il pacifico godimento dei diritti?
Assicurare che i diritti ceduti siano effettivamente propri e liberi, rispondendo se l'editore è disturbato da pretese di terzi.
L'autore deve correggere le bozze?
Sì: è insieme un obbligo e un diritto, da esercitare secondo le modalità d'uso, a tutela dell'integrità dell'opera.
In che forma va consegnata l'opera?
Nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non renda troppo difficile o costosa la stampa.
Cosa succede se l'opera viola diritti di terzi?
L'autore ne risponde, avendo garantito il pacifico godimento dei diritti ceduti.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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L'autore deve consegnare l'opera nelle condizioni pattuite e in forma che non renda troppo difficile o costosa la stampa, garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti e correggere le bozze.
Gli obblighi dell'autore
L'art. 125 elenca i doveri dell'autore nel contratto di edizione, controbilanciando quelli dell'editore (art. 126). Il contratto di edizione è infatti un contratto a prestazioni corrispettive: a fronte dell'impegno dell'editore di pubblicare e pagare, l'autore assume precisi obblighi di collaborazione e garanzia.
La consegna dell'opera
Il primo obbligo è consegnare l'opera nelle condizioni pattuite e in una forma che non renda troppo difficile o costosa la stampa. Non basta consegnare un testo qualsiasi: deve essere in uno stato che consenta all'editore di procedere alla pubblicazione senza oneri sproporzionati. È un dovere di diligenza che presuppone collaborazione tecnica da parte dell'autore.
La garanzia del pacifico godimento
Il secondo obbligo è di garanzia: l'autore deve assicurare il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto. In sostanza, garantisce che i diritti trasferiti gli appartengano effettivamente e che l'editore possa esercitarli senza essere disturbato da pretese di terzi. È l'equivalente, per i beni immateriali, della garanzia per evizione: l'autore risponde se l'opera viola diritti altrui o se i diritti ceduti non sono liberi.
La correzione delle bozze
Infine, l'autore ha l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa, secondo le modalità fissate dall'uso. È al tempo stesso un dovere - collaborare alla qualità della pubblicazione - e un diritto - poter verificare e correggere il testo prima della stampa definitiva, a tutela dell'integrità della propria opera. La duplice natura di questa previsione riflette il legame personale dell'autore con l'opera, che non si esaurisce con la consegna del manoscritto.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - L'opera consegnata male
Tizio consegna un testo in condizioni tali da rendere la stampa estremamente costosa e complessa. Non adempie correttamente: l'art. 125 impone di consegnare l'opera in forma che non renda troppo difficile o costosa la stampa.
Esempio 2 - La pretesa del terzo
Dopo la pubblicazione, un terzo rivendica diritti sull'opera ceduta da Caio. L'autore risponde verso l'editore: era tenuto a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
Domande frequenti
Quali sono gli obblighi dell'autore nel contratto di edizione?
Consegnare l'opera in forma idonea alla stampa, garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti e correggere le bozze.
Cosa significa garantire il pacifico godimento dei diritti?
Assicurare che i diritti ceduti siano effettivamente propri e liberi, rispondendo se l'editore è disturbato da pretese di terzi.
L'autore deve correggere le bozze?
Sì: è insieme un obbligo e un diritto, da esercitare secondo le modalità d'uso, a tutela dell'integrità dell'opera.
In che forma va consegnata l'opera?
Nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non renda troppo difficile o costosa la stampa.
Cosa succede se l'opera viola diritti di terzi?
L'autore ne risponde, avendo garantito il pacifico godimento dei diritti ceduti.