Indice
In sintesi
- L'autore è obbligato a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa.
- Deve garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
- Ha l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa, secondo le modalità d'uso.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 125 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
L'autore è obbligato: 1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa; 2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 125 Cod. Amb. — domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
- Art. 125 D.Lgs. 209/2005 — Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri
- Art. 125 D.Lgs. 42/2004 — Declaratoria di riservatezza
- Art. 125 Codice Civile: Azione del pubblico ministero
- Articolo 125 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 125 Codice del Consumo: Prescrizione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'autore deve consegnare l'opera nelle condizioni pattuite e in forma che non renda troppo difficile o costosa la stampa, garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti e correggere le bozze.
Gli obblighi dell'autore
L'art. 125 elenca i doveri dell'autore nel contratto di edizione, controbilanciando quelli dell'editore (art. 126). Il contratto di edizione è infatti un contratto a prestazioni corrispettive: a fronte dell'impegno dell'editore di pubblicare e pagare, l'autore assume precisi obblighi di collaborazione e garanzia.
La consegna dell'opera
Il primo obbligo è consegnare l'opera nelle condizioni pattuite e in una forma che non renda troppo difficile o costosa la stampa. Non basta consegnare un testo qualsiasi: deve essere in uno stato che consenta all'editore di procedere alla pubblicazione senza oneri sproporzionati. È un dovere di diligenza che presuppone collaborazione tecnica da parte dell'autore.
La garanzia del pacifico godimento
Il secondo obbligo è di garanzia: l'autore deve assicurare il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto. In sostanza, garantisce che i diritti trasferiti gli appartengano effettivamente e che l'editore possa esercitarli senza essere disturbato da pretese di terzi. È l'equivalente, per i beni immateriali, della garanzia per evizione: l'autore risponde se l'opera viola diritti altrui o se i diritti ceduti non sono liberi.
La correzione delle bozze
Infine, l'autore ha l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa, secondo le modalità fissate dall'uso. È al tempo stesso un dovere - collaborare alla qualità della pubblicazione - e un diritto - poter verificare e correggere il testo prima della stampa definitiva, a tutela dell'integrità della propria opera. La duplice natura di questa previsione riflette il legame personale dell'autore con l'opera, che non si esaurisce con la consegna del manoscritto.
Domande frequenti
Quali sono gli obblighi dell'autore nel contratto di edizione?
Consegnare l'opera in forma idonea alla stampa, garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti e correggere le bozze.
Cosa significa garantire il pacifico godimento dei diritti?
Assicurare che i diritti ceduti siano effettivamente propri e liberi, rispondendo se l'editore è disturbato da pretese di terzi.
L'autore deve correggere le bozze?
Sì: è insieme un obbligo e un diritto, da esercitare secondo le modalità d'uso, a tutela dell'integrità dell'opera.
In che forma va consegnata l'opera?
Nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non renda troppo difficile o costosa la stampa.
Cosa succede se l'opera viola diritti di terzi?
L'autore ne risponde, avendo garantito il pacifico godimento dei diritti ceduti.