Indice
In sintesi
- L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto d'autore sulle opere protette (titolo I e convenzioni internazionali).
- Per le opere straniere resta salva l'applicazione dell'art. 188.
- Un comma è stato abrogato dal D.Lgs. 68/2003.
- Nota storica: il riferimento al "Ministro per la cultura popolare" (potere di sequestro) è a un organo soppresso, da intendersi adeguato all'assetto attuale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 106 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa legge.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 68 .
Il Ministro per la cultura popolare può far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 106 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifica della direttiva (UE) 2016/797
- Art. 106 Cod. Amb. — scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili
- Art. 106 D.Lgs. 159/2011 — Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione
- Art. 106 D.Lgs. 209/2005 — (Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa)
- Art. 106 D.Lgs. 42/2004 — Uso individuale di beni culturali
- Art. 106 Codice Civile: Luogo della celebrazione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto d'autore: la tutela sorge con la creazione dell'opera, non dipende da formalità.
Il principio cardine: nessuna formalità costitutiva
L'art. 106 enuncia uno dei principi fondamentali del diritto d'autore: l'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto. In altre parole, il diritto d'autore non dipende da formalità: sorge automaticamente con la creazione dell'opera, indipendentemente dal deposito, dalla registrazione o da qualsiasi altro adempimento. È l'affermazione del principio di assenza di formalità costitutive, cardine del sistema continentale e dei trattati internazionali (Convenzione di Berna).
La funzione (non costitutiva) del deposito
Letto insieme agli artt. 103 e 105, l'art. 106 chiarisce definitivamente il ruolo del deposito: esso assolve funzioni di pubblicità, conservazione e prova, ma non condiziona l'esistenza della tutela. Chi crea un'opera è titolare dei diritti fin da subito, anche senza depositarla. Il deposito è opportuno per certi fini (datazione, conservazione, prova), ma la sua omissione non comporta la perdita del diritto.
Le opere straniere e l'art. 188
La norma fa salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'art. 188. È un richiamo alla disciplina specifica della protezione delle opere di autori stranieri, che si coordina con le convenzioni internazionali. Il principio di assenza di formalità si applica nel rispetto del regime internazionale di tutela.
Le tracce storiche del testo
Il testo reca i segni della sua stratificazione: un comma è stato abrogato dal D.Lgs. 68/2003, e residua un riferimento al potere del "Ministro per la cultura popolare" di far procedere al sequestro dell'opera di cui fu omesso il deposito - riferimento a un organo soppresso, da intendersi adeguato all'amministrazione attuale. Ma il nucleo dell'articolo resta limpido e attualissimo: la tutela del diritto d'autore è automatica e non subordinata ad alcuna formalità.
Domande frequenti
Serve depositare l'opera per avere il diritto d'autore?
No: l'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto, che sorge con la creazione dell'opera.
Il diritto d'autore dipende da formalità?
No: vale il principio di assenza di formalità costitutive; la tutela è automatica fin dalla creazione.
A cosa serve allora il deposito?
A fini di pubblicità, conservazione e prova, ma non condiziona l'esistenza della tutela.
Cosa prevede il richiamo all'art. 188?
La disciplina specifica per le opere straniere, coordinata con le convenzioni internazionali.
Il riferimento al Ministro per la cultura popolare è attuale?
No: è storico (organo soppresso); un comma è stato abrogato dal D.Lgs. 68/2003.