- Il Procuratore nazionale può applicare magistrati DNA per singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale.
- L'applicazione richiede l'audizione del procuratore distrettuale competente.
- In alternativa, il procuratore generale presso la Corte d'appello può designare un PM ad hoc, su richiesta del distrettuale.
- Si applica, in quanto compatibile, l'art. 105 sulla disciplina generale dell'applicazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 106 D.Lgs. 159/2011 — Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall' articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 105.
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
Stesso numero, altri codici
- Art. 106 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifica della direttiva (UE) 2016/797
- Art. 106 Cod. Amb. — scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili
- Art. 106 D.Lgs. 209/2005 — (Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa)
- Art. 106 D.Lgs. 42/2004 — Uso individuale di beni culturali
- Art. 106 Codice Civile: Luogo della celebrazione
- Articolo 106 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
In sintesi
L'art. 106 estende il meccanismo dell'applicazione temporanea alle misure di prevenzione patrimoniali. Le indagini patrimoniali sui beni dei soggetti pericolosi possono essere lunghe, complesse e richiedere competenze specialistiche di analisi finanziaria. La norma offre due strumenti per rispondere a queste esigenze.
L'applicazione del Procuratore nazionale
Il comma 1 attribuisce al Procuratore nazionale antimafia il potere di applicare temporaneamente magistrati della DNA alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. L'applicazione è disposta nell'ambito dei poteri attribuiti dall'art. 371-bis c.p.p., sentito il procuratore distrettuale competente.
Differenza con l'art. 105
Mentre l'art. 105 riguarda i procedimenti penali per i reati dell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., l'art. 106 si concentra sulle misure di prevenzione patrimoniale (sequestro e confisca ex artt. 16-23 del Codice antimafia). Si tratta di procedimenti distinti, governati da regole proprie e da una giurisdizione specializzata (tribunale per le misure di prevenzione).
Lo strumento alternativo del comma 2
Il comma 2 prevede una seconda via: su richiesta del procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente. È una soluzione che valorizza la conoscenza territoriale.
Il rinvio all'art. 105
Il comma 1, ultima parte, richiama l'art. 105 in quanto compatibile. Si applicano quindi i requisiti procedurali (decreto motivato, sentiti i procuratori interessati), la temporaneità dell'incarico e il regime di valutazione professionale per il magistrato applicato.
Coordinamento con le indagini penali
Frequentemente il procedimento di prevenzione è parallelo a un procedimento penale per associazione mafiosa. L'applicazione di un magistrato della DNA può facilitare il raccordo tra i due binari, evitando duplicazioni istruttorie e garantendo l'utilizzo nel procedimento di prevenzione delle risultanze investigative ottenute in sede penale.
Coordinamento con la DDA distrettuale
L'art. 106 valorizza l'autonomia organizzativa delle DDA: la richiesta del procuratore distrettuale è il presupposto per la designazione ad hoc del comma 2 e l'audizione del distrettuale è elemento procedurale del comma 1. Il sistema riflette il principio di sussidiarietà: il Procuratore nazionale interviene solo se la DDA non può assicurare con risorse proprie la trattazione efficace del procedimento.
Profili pratici
Nei procedimenti patrimoniali di particolare complessità, l'apporto di un magistrato della DNA può essere determinante per la ricostruzione di assetti societari opachi, per l'analisi di flussi finanziari internazionali e per il coordinamento con le autorità straniere. È strumento prezioso, soprattutto nelle inchieste relative a beni dislocati in più Stati o riconducibili a soggetti con strutture imprenditoriali articolate.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Procedimento patrimoniale complesso
Caso 2: Caso 2 — Designazione su richiesta del distrettuale
Domande frequenti