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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • L'autore può introdurre nell'opera tutte le modifiche che crede, purché non ne alterino il carattere e la destinazione, finché non è stata pubblicata, sopportando le maggiori spese derivanti.
  • Ha lo stesso diritto per le nuove edizioni; l'editore deve interpellarlo prima di procedervi.
  • In difetto di accordo, il termine per le modifiche è fissato dal giudice.
  • Se l'opera va aggiornata e l'autore rifiuta, l'editore può farla aggiornare da altri, segnalando e distinguendo l'apporto dell'aggiornatore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 129 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede, purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione.

L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni.

L'editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni.

In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato dall'autorità giudiziaria.

Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere l'opera dell'aggiornatore.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • L'autore può introdurre nell'opera tutte le modifiche che crede, purché non ne alterino il carattere e la destinazione, finché non è stata pubblicata, sopportando le maggiori spese derivanti.
  • Ha lo stesso diritto per le nuove edizioni; l'editore deve interpellarlo prima di procedervi.
  • In difetto di accordo, il termine per le modifiche è fissato dal giudice.
  • Se l'opera va aggiornata e l'autore rifiuta, l'editore può farla aggiornare da altri, segnalando e distinguendo l'apporto dell'aggiornatore.
Indice dei contenuti

L'autore può modificare l'opera finché non è stampata, purché non ne alteri carattere e destinazione, sopportandone le maggiori spese; ha lo stesso diritto per le nuove edizioni e l'editore deve interpellarlo.

Il diritto di ripensamento dell'autore

L'art. 129 riconosce all'autore un diritto di modifica della propria opera, espressione del legame personale che lo unisce alla creazione. Finché l'opera non è stata pubblicata, l'autore può introdurvi tutte le modificazioni che ritiene, perfezionandola o aggiornandola. È il riconoscimento che l'opera resta "viva" nelle mani del suo creatore fino al momento della stampa.

I due limiti: carattere e spese

Questo diritto incontra due limiti. Le modifiche non possono alterare il carattere e la destinazione dell'opera: l'autore può perfezionare, non stravolgere ciò che ha consegnato, trasformandolo in qualcosa di diverso da quanto pattuito con l'editore. Inoltre, l'autore deve sopportare le maggiori spese derivanti dalle modifiche: è giusto che chi cambia idea ne sostenga i costi aggiuntivi (ad esempio la ricomposizione delle pagine), senza addossarli all'editore.

Le modifiche nelle nuove edizioni

Lo stesso diritto spetta all'autore in occasione delle nuove edizioni. A tal fine, l'editore ha l'obbligo di interpellarlo prima di procedere a una nuova edizione, mettendolo in condizione di aggiornare o correggere l'opera. È una garanzia di partecipazione dell'autore alla vita editoriale dell'opera. In difetto di accordo tra le parti, il termine per eseguire le modifiche è fissato dall'autorità giudiziaria, evitando blocchi.

L'aggiornamento rifiutato

La norma disciplina infine un caso pratico delicato: l'opera la cui natura esige un aggiornamento prima di una nuova edizione (si pensi a un manuale tecnico o giuridico). Se l'autore rifiuta di aggiornarla, l'editore - per non lasciare in commercio un'opera superata - può farla aggiornare da altri. Deve però, nella nuova edizione, segnalare e distinguere l'apporto dell'aggiornatore, a tutela del diritto morale dell'autore originario: il pubblico deve sapere cosa è dell'autore e cosa è stato aggiunto da terzi.

Domande frequenti

L'autore può modificare l'opera dopo averla consegnata?

Sì, finché non è stata pubblicata, purché non ne alteri carattere e destinazione e sopporti le maggiori spese.

Vale anche per le nuove edizioni?

Sì: l'autore ha lo stesso diritto e l'editore deve interpellarlo prima di procedere a una nuova edizione.

Chi paga le spese delle modifiche?

L'autore, che deve sopportare le maggiori spese derivanti dalle modificazioni introdotte.

Cosa succede se l'autore rifiuta di aggiornare l'opera?

L'editore può farla aggiornare da altri, segnalando e distinguendo nella nuova edizione l'apporto dell'aggiornatore.

Chi fissa il termine per le modifiche se le parti non si accordano?

L'autorità giudiziaria, in difetto di accordo tra autore ed editore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.