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In sintesi
Nel contratto di edizione, il prezzo di copertina è fissato dall'editore.
L'editore deve darne tempestivo avviso all'autore.
L'autore può opporsi al prezzo fissato o modificato se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.
Indice dei contenuti
Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editore, che deve avvisare tempestivamente l'autore; questi può opporsi se il prezzo pregiudica gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.
Chi decide il prezzo dell'opera
L'art. 131 attribuisce all'editore il potere di fissare il prezzo di copertina. È una scelta coerente con il ruolo imprenditoriale dell'editore, che conosce il mercato, i costi e le strategie commerciali. La determinazione del prezzo rientra nelle valutazioni economiche tipiche di chi assume il rischio della pubblicazione.
Il dovere di informazione
Il potere dell'editore non è però arbitrario né segreto. Egli deve dare tempestivo avviso all'autore del prezzo fissato. È un dovere di trasparenza: l'autore deve essere informato, perché il prezzo incide direttamente sui suoi interessi - sia sul piano economico (specie nei contratti a percentuale sul prezzo di copertina) sia su quello della diffusione dell'opera.
Il diritto di opposizione dell'autore
La tutela più rilevante è il diritto di opposizione. L'autore può opporsi al prezzo fissato o successivamente modificato dall'editore quando questo sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera. Pensiamo a un prezzo eccessivamente alto, che frena le vendite e quindi sia i compensi dell'autore sia la circolazione dell'opera. La soglia è elevata - serve un grave pregiudizio - per evitare contestazioni pretestuose, ma rappresenta un argine concreto contro scelte di prezzo dannose.
L'equilibrio tra impresa e autore
L'articolo realizza un equilibrio: riconosce la libertà imprenditoriale dell'editore nella determinazione del prezzo, ma la tempera con la tutela dell'autore. L'interesse dell'autore alla remunerazione e alla diffusione dell'opera non può essere sacrificato da una politica di prezzo gravemente pregiudizievole. È un esempio di come la disciplina del contratto di edizione protegga la parte tipicamente più debole senza negare le prerogative dell'editore.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - Il prezzo troppo alto
L'editore fissa per il libro di Tizio un prezzo di copertina così elevato da frenare gravemente le vendite e la diffusione. Tizio, avvisato, può opporsi: l'art. 131 gli riconosce questo diritto quando il prezzo pregiudichi gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.
Esempio 2 - L'avviso dovuto
L'editore intende modificare il prezzo di copertina. Deve darne tempestivo avviso all'autore Caio, che potrà valutare se il nuovo prezzo incide gravemente sui propri interessi e, in tal caso, opporsi.
Domande frequenti
Chi fissa il prezzo di copertina?
L'editore, nell'esercizio del proprio ruolo imprenditoriale, ma con tempestivo avviso all'autore.
L'autore viene informato del prezzo?
Sì: l'editore deve dare tempestivo avviso all'autore del prezzo fissato o modificato.
L'autore può opporsi al prezzo?
Sì, se il prezzo è tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.
Basta un disaccordo qualsiasi per opporsi?
No: serve un grave pregiudizio agli interessi dell'autore e alla diffusione dell'opera.
Perché il prezzo interessa l'autore?
Perché incide sui compensi (specie a percentuale sul prezzo di copertina) e sulla diffusione dell'opera.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
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Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editore, che deve avvisare tempestivamente l'autore; questi può opporsi se il prezzo pregiudica gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.
Chi decide il prezzo dell'opera
L'art. 131 attribuisce all'editore il potere di fissare il prezzo di copertina. È una scelta coerente con il ruolo imprenditoriale dell'editore, che conosce il mercato, i costi e le strategie commerciali. La determinazione del prezzo rientra nelle valutazioni economiche tipiche di chi assume il rischio della pubblicazione.
Il dovere di informazione
Il potere dell'editore non è però arbitrario né segreto. Egli deve dare tempestivo avviso all'autore del prezzo fissato. È un dovere di trasparenza: l'autore deve essere informato, perché il prezzo incide direttamente sui suoi interessi - sia sul piano economico (specie nei contratti a percentuale sul prezzo di copertina) sia su quello della diffusione dell'opera.
Il diritto di opposizione dell'autore
La tutela più rilevante è il diritto di opposizione. L'autore può opporsi al prezzo fissato o successivamente modificato dall'editore quando questo sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera. Pensiamo a un prezzo eccessivamente alto, che frena le vendite e quindi sia i compensi dell'autore sia la circolazione dell'opera. La soglia è elevata - serve un grave pregiudizio - per evitare contestazioni pretestuose, ma rappresenta un argine concreto contro scelte di prezzo dannose.
L'equilibrio tra impresa e autore
L'articolo realizza un equilibrio: riconosce la libertà imprenditoriale dell'editore nella determinazione del prezzo, ma la tempera con la tutela dell'autore. L'interesse dell'autore alla remunerazione e alla diffusione dell'opera non può essere sacrificato da una politica di prezzo gravemente pregiudizievole. È un esempio di come la disciplina del contratto di edizione protegga la parte tipicamente più debole senza negare le prerogative dell'editore.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - Il prezzo troppo alto
L'editore fissa per il libro di Tizio un prezzo di copertina così elevato da frenare gravemente le vendite e la diffusione. Tizio, avvisato, può opporsi: l'art. 131 gli riconosce questo diritto quando il prezzo pregiudichi gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.
Esempio 2 - L'avviso dovuto
L'editore intende modificare il prezzo di copertina. Deve darne tempestivo avviso all'autore Caio, che potrà valutare se il nuovo prezzo incide gravemente sui propri interessi e, in tal caso, opporsi.
Domande frequenti
Chi fissa il prezzo di copertina?
L'editore, nell'esercizio del proprio ruolo imprenditoriale, ma con tempestivo avviso all'autore.
L'autore viene informato del prezzo?
Sì: l'editore deve dare tempestivo avviso all'autore del prezzo fissato o modificato.
L'autore può opporsi al prezzo?
Sì, se il prezzo è tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.
Basta un disaccordo qualsiasi per opporsi?
No: serve un grave pregiudizio agli interessi dell'autore e alla diffusione dell'opera.
Perché il prezzo interessa l'autore?
Perché incide sui compensi (specie a percentuale sul prezzo di copertina) e sulla diffusione dell'opera.