Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Qualora il Ministero della cultura popolare lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
Prevedeva che, su disposizione dell'organo di governo competente, l'ente esercente effettuasse trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero.
A fronte del pagamento di un compenso da liquidarsi secondo il regolamento.
Nota: il testo cita il Ministero della cultura popolare, organo soppresso nel 1944. La previsione è oggi priva di applicazione pratica, legata a un assetto istituzionale superato.
Indice dei contenuti
La norma prevedeva trasmissioni speciali di propaganda culturale e artistica destinate all'estero, disposte dall'organo di governo competente; è una previsione del 1941 ormai priva di applicazione, legata a un assetto istituzionale superato.
Una previsione dal forte sapore storico
L'art. 60 è tra le disposizioni della legge del 1941 più chiaramente legate al contesto dell'epoca. Prevedeva che l'ente esercente la radiodiffusione effettuasse trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, su disposizione dell'organo di governo competente. La nozione stessa di "propaganda" e l'organo richiamato collocano la norma in un quadro istituzionale ormai venuto meno.
Il riferimento all'organo soppresso
Il testo attribuisce il potere di disporre tali trasmissioni al Ministero della cultura popolare, organo del periodo precedente all'assetto repubblicano, soppresso nel 1944. Si tratta di un riferimento storico, mai espunto dal testo della legge. Con la scomparsa di quell'organo e del relativo apparato, la previsione ha perso il proprio presupposto applicativo.
Il profilo del compenso
L'unico elemento di interesse "tecnico" della norma è la previsione di un compenso, da liquidarsi secondo il regolamento, per le opere utilizzate in tali trasmissioni. È coerente con il principio generale della sezione - la diffusione delle opere comporta una remunerazione per l'autore - ma calato in un contesto, quello delle trasmissioni di propaganda all'estero, oggi non più operante.
Una norma da leggere in chiave storica
L'art. 60 è oggi privo di applicazione pratica. Lo si commenta per fedeltà al testo vigente - formalmente non abrogato - ma esso va inteso come testimonianza storica di un'epoca e di un assetto istituzionale superati. La diffusione internazionale dei contenuti culturali è oggi regolata da logiche e strumenti del tutto diversi, nel quadro di un sistema radiotelevisivo aperto e pluralista, lontano dal modello della "propaganda" di Stato cui la norma faceva riferimento.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - Una previsione non più operante
L'art. 60 presupponeva un organo (il Ministero della cultura popolare) e un modello di trasmissioni di propaganda statale all'estero oggi inesistenti. La norma è dunque priva di applicazione pratica attuale.
Esempio 2 - Il principio del compenso
L'unico elemento che resta coerente col sistema è la previsione di un compenso per le opere utilizzate, espressione del principio generale per cui la diffusione delle opere va remunerata.
Domande frequenti
Cosa prevedeva l'art. 60?
Trasmissioni speciali di propaganda culturale e artistica destinate all'estero, disposte dall'organo di governo competente, contro pagamento di un compenso.
È ancora applicabile?
No: è priva di applicazione pratica, legata a un assetto istituzionale superato (Ministero della cultura popolare, soppresso nel 1944).
Perché viene comunque commentata?
Per fedeltà al testo vigente, formalmente non abrogato, ma va intesa come testimonianza storica.
Resta valido qualche principio?
Solo quello del compenso per le opere utilizzate, coerente con la regola generale della remunerazione della diffusione.
Come è regolata oggi la diffusione culturale all'estero?
Da logiche e strumenti del tutto diversi, in un sistema radiotelevisivo aperto e pluralista.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
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La norma prevedeva trasmissioni speciali di propaganda culturale e artistica destinate all'estero, disposte dall'organo di governo competente; è una previsione del 1941 ormai priva di applicazione, legata a un assetto istituzionale superato.
Una previsione dal forte sapore storico
L'art. 60 è tra le disposizioni della legge del 1941 più chiaramente legate al contesto dell'epoca. Prevedeva che l'ente esercente la radiodiffusione effettuasse trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, su disposizione dell'organo di governo competente. La nozione stessa di "propaganda" e l'organo richiamato collocano la norma in un quadro istituzionale ormai venuto meno.
Il riferimento all'organo soppresso
Il testo attribuisce il potere di disporre tali trasmissioni al Ministero della cultura popolare, organo del periodo precedente all'assetto repubblicano, soppresso nel 1944. Si tratta di un riferimento storico, mai espunto dal testo della legge. Con la scomparsa di quell'organo e del relativo apparato, la previsione ha perso il proprio presupposto applicativo.
Il profilo del compenso
L'unico elemento di interesse "tecnico" della norma è la previsione di un compenso, da liquidarsi secondo il regolamento, per le opere utilizzate in tali trasmissioni. È coerente con il principio generale della sezione - la diffusione delle opere comporta una remunerazione per l'autore - ma calato in un contesto, quello delle trasmissioni di propaganda all'estero, oggi non più operante.
Una norma da leggere in chiave storica
L'art. 60 è oggi privo di applicazione pratica. Lo si commenta per fedeltà al testo vigente - formalmente non abrogato - ma esso va inteso come testimonianza storica di un'epoca e di un assetto istituzionale superati. La diffusione internazionale dei contenuti culturali è oggi regolata da logiche e strumenti del tutto diversi, nel quadro di un sistema radiotelevisivo aperto e pluralista, lontano dal modello della "propaganda" di Stato cui la norma faceva riferimento.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - Una previsione non più operante
L'art. 60 presupponeva un organo (il Ministero della cultura popolare) e un modello di trasmissioni di propaganda statale all'estero oggi inesistenti. La norma è dunque priva di applicazione pratica attuale.
Esempio 2 - Il principio del compenso
L'unico elemento che resta coerente col sistema è la previsione di un compenso per le opere utilizzate, espressione del principio generale per cui la diffusione delle opere va remunerata.
Domande frequenti
Cosa prevedeva l'art. 60?
Trasmissioni speciali di propaganda culturale e artistica destinate all'estero, disposte dall'organo di governo competente, contro pagamento di un compenso.
È ancora applicabile?
No: è priva di applicazione pratica, legata a un assetto istituzionale superato (Ministero della cultura popolare, soppresso nel 1944).
Perché viene comunque commentata?
Per fedeltà al testo vigente, formalmente non abrogato, ma va intesa come testimonianza storica.
Resta valido qualche principio?
Solo quello del compenso per le opere utilizzate, coerente con la regola generale della remunerazione della diffusione.
Come è regolata oggi la diffusione culturale all'estero?
Da logiche e strumenti del tutto diversi, in un sistema radiotelevisivo aperto e pluralista.