Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
L 'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo: a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata; b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell'opera così adattata o registrata; c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.
La cessione del diritto di riproduzione o dei diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.
Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
L'autore ha il diritto esclusivo di adattare e registrare l'opera su qualunque supporto (suoni, voci o immagini), qualunque sia la tecnologia utilizzata.
Spettano in esclusiva anche la riproduzione, distribuzione, noleggio e prestito degli esemplari, oltre all'esecuzione e comunicazione al pubblico.
La cessione del diritto di riproduzione o distribuzione non comprende, salvo patto contrario, quella del diritto di esecuzione o comunicazione al pubblico.
Per la radiodiffusione restano ferme le norme della sezione precedente.
Indice dei contenuti
L'autore ha il diritto esclusivo di adattare e registrare l'opera su qualsiasi supporto, qualunque sia la tecnologia, e di riprodurre, distribuire, noleggiare, dare in prestito ed eseguire pubblicamente gli esemplari così realizzati.
Un diritto neutro rispetto alla tecnologia
L'art. 61, nella sua formulazione attuale, riconosce all'autore il diritto esclusivo di adattare e registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata. È una norma deliberatamente "neutra": non si lega a un formato specifico (disco, nastro, file digitale), così da restare applicabile all'evoluzione tecnologica. Tutela il controllo dell'autore sulla fissazione della propria opera su supporto.
Il ventaglio dei diritti esclusivi
Accanto all'adattamento e alla registrazione, la norma elenca gli altri diritti esclusivi: riprodurre, distribuire, noleggiare e dare in prestito gli esemplari dell'opera così registrata, nonché eseguirla pubblicamente e comunicarla al pubblico con qualunque supporto. È un catalogo completo che copre l'intera filiera dello sfruttamento, dalla copia alla diffusione.
Diritti distinti e cessioni separate
Un punto pratico fondamentale: la cessione del diritto di riproduzione o di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o comunicazione al pubblico. I diritti sono autonomi: chi acquista la facoltà di produrre e vendere i supporti non acquisisce automaticamente quella di eseguire l'opera in pubblico. Nei contratti, ogni diritto va considerato e regolato separatamente.
Il rinvio alla radiodiffusione
La norma chiude precisando che, per la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato dalle disposizioni della sezione precedente. È un coordinamento che tiene distinto il regime della diffusione radiotelevisiva da quello della registrazione e riproduzione su supporto, oggetto specifico di questo articolo.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - La cessione che non copre tutto
Tizio, autore, cede a una casa discografica il diritto di riprodurre e distribuire la propria opera su supporto. La casa la esegue poi pubblicamente in un evento. Salvo patto contrario, quel diritto di esecuzione pubblica non era compreso nella cessione: occorre un'autorizzazione specifica.
Esempio 2 - Nuova tecnologia, stesso diritto
Un'opera viene fissata su un formato digitale nuovo, non esistente all'epoca del contratto. Il diritto esclusivo dell'autore opera ugualmente: la norma copre qualunque supporto, qualunque sia la tecnologia utilizzata.
Domande frequenti
Cosa può fare in esclusiva l'autore con la propria opera registrata?
Adattarla e registrarla su qualunque supporto e tecnologia, riprodurla, distribuirla, noleggiarla, darla in prestito ed eseguirla pubblicamente.
Il diritto vale anche per le tecnologie nuove?
Sì: la norma è neutra e si applica a qualunque supporto, qualunque sia la tecnologia utilizzata.
Cedere il diritto di riproduzione include l'esecuzione pubblica?
No, salvo patto contrario: i diritti sono autonomi e la cessione dell'uno non comprende l'altro.
Perché è importante distinguere i diritti nei contratti?
Perché ciascuno (riproduzione, distribuzione, esecuzione pubblica, comunicazione al pubblico) va ceduto o concesso separatamente per essere validamente acquisito.
E per la radiodiffusione?
Resta regolata dalle norme della sezione precedente, non da questo articolo.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
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L'autore ha il diritto esclusivo di adattare e registrare l'opera su qualsiasi supporto, qualunque sia la tecnologia, e di riprodurre, distribuire, noleggiare, dare in prestito ed eseguire pubblicamente gli esemplari così realizzati.
Un diritto neutro rispetto alla tecnologia
L'art. 61, nella sua formulazione attuale, riconosce all'autore il diritto esclusivo di adattare e registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata. È una norma deliberatamente "neutra": non si lega a un formato specifico (disco, nastro, file digitale), così da restare applicabile all'evoluzione tecnologica. Tutela il controllo dell'autore sulla fissazione della propria opera su supporto.
Il ventaglio dei diritti esclusivi
Accanto all'adattamento e alla registrazione, la norma elenca gli altri diritti esclusivi: riprodurre, distribuire, noleggiare e dare in prestito gli esemplari dell'opera così registrata, nonché eseguirla pubblicamente e comunicarla al pubblico con qualunque supporto. È un catalogo completo che copre l'intera filiera dello sfruttamento, dalla copia alla diffusione.
Diritti distinti e cessioni separate
Un punto pratico fondamentale: la cessione del diritto di riproduzione o di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o comunicazione al pubblico. I diritti sono autonomi: chi acquista la facoltà di produrre e vendere i supporti non acquisisce automaticamente quella di eseguire l'opera in pubblico. Nei contratti, ogni diritto va considerato e regolato separatamente.
Il rinvio alla radiodiffusione
La norma chiude precisando che, per la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato dalle disposizioni della sezione precedente. È un coordinamento che tiene distinto il regime della diffusione radiotelevisiva da quello della registrazione e riproduzione su supporto, oggetto specifico di questo articolo.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - La cessione che non copre tutto
Tizio, autore, cede a una casa discografica il diritto di riprodurre e distribuire la propria opera su supporto. La casa la esegue poi pubblicamente in un evento. Salvo patto contrario, quel diritto di esecuzione pubblica non era compreso nella cessione: occorre un'autorizzazione specifica.
Esempio 2 - Nuova tecnologia, stesso diritto
Un'opera viene fissata su un formato digitale nuovo, non esistente all'epoca del contratto. Il diritto esclusivo dell'autore opera ugualmente: la norma copre qualunque supporto, qualunque sia la tecnologia utilizzata.
Domande frequenti
Cosa può fare in esclusiva l'autore con la propria opera registrata?
Adattarla e registrarla su qualunque supporto e tecnologia, riprodurla, distribuirla, noleggiarla, darla in prestito ed eseguirla pubblicamente.
Il diritto vale anche per le tecnologie nuove?
Sì: la norma è neutra e si applica a qualunque supporto, qualunque sia la tecnologia utilizzata.
Cedere il diritto di riproduzione include l'esecuzione pubblica?
No, salvo patto contrario: i diritti sono autonomi e la cessione dell'uno non comprende l'altro.
Perché è importante distinguere i diritti nei contratti?
Perché ciascuno (riproduzione, distribuzione, esecuzione pubblica, comunicazione al pubblico) va ceduto o concesso separatamente per essere validamente acquisito.
E per la radiodiffusione?
Resta regolata dalle norme della sezione precedente, non da questo articolo.