Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 61 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

L 'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo: a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata; b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell'opera così adattata o registrata; c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.

La cessione del diritto di riproduzione o dei diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.

Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • L'autore ha il diritto esclusivo di adattare e registrare l'opera su qualunque supporto (suoni, voci o immagini), qualunque sia la tecnologia utilizzata.
  • Spettano in esclusiva anche la riproduzione, distribuzione, noleggio e prestito degli esemplari, oltre all'esecuzione e comunicazione al pubblico.
  • La cessione del diritto di riproduzione o distribuzione non comprende, salvo patto contrario, quella del diritto di esecuzione o comunicazione al pubblico.
  • Per la radiodiffusione restano ferme le norme della sezione precedente.
Indice dei contenuti

L'autore ha il diritto esclusivo di adattare e registrare l'opera su qualsiasi supporto, qualunque sia la tecnologia, e di riprodurre, distribuire, noleggiare, dare in prestito ed eseguire pubblicamente gli esemplari così realizzati.

Un diritto neutro rispetto alla tecnologia

L'art. 61, nella sua formulazione attuale, riconosce all'autore il diritto esclusivo di adattare e registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata. È una norma deliberatamente "neutra": non si lega a un formato specifico (disco, nastro, file digitale), così da restare applicabile all'evoluzione tecnologica. Tutela il controllo dell'autore sulla fissazione della propria opera su supporto.

Il ventaglio dei diritti esclusivi

Accanto all'adattamento e alla registrazione, la norma elenca gli altri diritti esclusivi: riprodurre, distribuire, noleggiare e dare in prestito gli esemplari dell'opera così registrata, nonché eseguirla pubblicamente e comunicarla al pubblico con qualunque supporto. È un catalogo completo che copre l'intera filiera dello sfruttamento, dalla copia alla diffusione.

Diritti distinti e cessioni separate

Un punto pratico fondamentale: la cessione del diritto di riproduzione o di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o comunicazione al pubblico. I diritti sono autonomi: chi acquista la facoltà di produrre e vendere i supporti non acquisisce automaticamente quella di eseguire l'opera in pubblico. Nei contratti, ogni diritto va considerato e regolato separatamente.

Il rinvio alla radiodiffusione

La norma chiude precisando che, per la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato dalle disposizioni della sezione precedente. È un coordinamento che tiene distinto il regime della diffusione radiotelevisiva da quello della registrazione e riproduzione su supporto, oggetto specifico di questo articolo.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Esempio 1 - La cessione che non copre tutto

Tizio, autore, cede a una casa discografica il diritto di riprodurre e distribuire la propria opera su supporto. La casa la esegue poi pubblicamente in un evento. Salvo patto contrario, quel diritto di esecuzione pubblica non era compreso nella cessione: occorre un'autorizzazione specifica.

Esempio 2 - Nuova tecnologia, stesso diritto

Un'opera viene fissata su un formato digitale nuovo, non esistente all'epoca del contratto. Il diritto esclusivo dell'autore opera ugualmente: la norma copre qualunque supporto, qualunque sia la tecnologia utilizzata.

Domande frequenti

Cosa può fare in esclusiva l'autore con la propria opera registrata?

Adattarla e registrarla su qualunque supporto e tecnologia, riprodurla, distribuirla, noleggiarla, darla in prestito ed eseguirla pubblicamente.

Il diritto vale anche per le tecnologie nuove?

Sì: la norma è neutra e si applica a qualunque supporto, qualunque sia la tecnologia utilizzata.

Cedere il diritto di riproduzione include l'esecuzione pubblica?

No, salvo patto contrario: i diritti sono autonomi e la cessione dell'uno non comprende l'altro.

Perché è importante distinguere i diritti nei contratti?

Perché ciascuno (riproduzione, distribuzione, esecuzione pubblica, comunicazione al pubblico) va ceduto o concesso separatamente per essere validamente acquisito.

E per la radiodiffusione?

Resta regolata dalle norme della sezione precedente, non da questo articolo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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