Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.
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In sintesi
La radiodiffusione di opere dai locali dell'ente esercente è sottoposta al consenso dell'autore, secondo le disposizioni generali del capo terzo del titolo.
A tale radiodiffusione non si applicano le disposizioni degli articoli precedenti (il regime speciale degli spettacoli dai luoghi pubblici), salvo quelle dell'art. 55 (registrazione effimera).
Indice dei contenuti
La radiodiffusione di opere effettuata dai locali dell'ente esercente è sottoposta al consenso dell'autore secondo le regole generali; a essa non si applicano gli articoli precedenti, salvo la disciplina della registrazione effimera dell'art. 55.
La diffusione dagli studi dell'ente
L'art. 59 distingue una situazione particolare: la radiodiffusione che avviene dai locali (studi) dell'ente esercente, e non da teatri o luoghi pubblici esterni. Per questa ipotesi la legge stabilisce un regime diverso rispetto a quello degli articoli precedenti (artt. 52 e ss.), che riguardavano la diffusione degli spettacoli dal vivo nei luoghi pubblici.
Il ritorno alla regola del consenso
La differenza è netta: la radiodiffusione dagli studi è sottoposta al consenso dell'autore secondo le disposizioni generali (il capo terzo del titolo), non secondo il regime speciale e contingentato previsto per gli spettacoli pubblici. In altre parole, quando l'ente diffonde un'opera dai propri studi, si applica la regola ordinaria: occorre il consenso dell'autore, senza le facoltà particolari (e i limiti di frequenza) pensate per la diffusione degli spettacoli esterni.
L'unica eccezione: la registrazione effimera
A questa radiodiffusione non si applicano gli articoli precedenti, con una sola, significativa eccezione: l'art. 55, relativo alla registrazione effimera per la diffusione differita. Anche quando diffonde dai propri studi sotto il regime del consenso, l'ente conserva quindi la facoltà tecnica di registrare l'opera per trasmetterla in un momento successivo, alle condizioni dell'art. 55 (distruzione dopo l'uso, salvo archivi documentari). È un'esigenza pratica che vale a prescindere dal regime applicabile.
Una norma di coordinamento
L'art. 59 svolge una funzione di coordinamento all'interno della sezione: chiarisce quale regime si applica a seconda del luogo della diffusione. Diffusione di spettacoli dai luoghi pubblici esterni: regime speciale degli artt. 52 e ss.; diffusione dagli studi dell'ente: regola generale del consenso, con la sola eccezione della registrazione effimera. È una distinzione che riflette la diversità delle situazioni e dei relativi equilibri di interessi. Va comunque letto nel quadro storico della radiodiffusione come servizio statale (art. 51), oggi superato.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - La diffusione dallo studio
L'ente diffonde un'opera direttamente dai propri studi radiofonici. Si applica la regola generale: occorre il consenso dell'autore, non il regime speciale previsto per gli spettacoli dai luoghi pubblici.
Esempio 2 - La registrazione per la differita
Anche diffondendo dai propri studi, l'ente può registrare l'opera per la trasmissione differita: l'art. 55 resta applicabile, come unica eccezione prevista dall'art. 59.
Domande frequenti
Che regime si applica alla radiodiffusione dai locali dell'ente?
Quello generale: è sottoposta al consenso dell'autore secondo le disposizioni del capo terzo, non al regime speciale degli spettacoli pubblici.
Si applicano gli articoli precedenti?
No, salvo l'art. 55 sulla registrazione effimera per la diffusione differita.
Perché un regime diverso per gli studi?
Perché la diffusione dagli studi non pone i problemi specifici degli spettacoli dal vivo nei luoghi pubblici, e torna la regola ordinaria del consenso.
L'ente può registrare l'opera diffusa dagli studi?
Sì: l'art. 55 resta applicabile come unica eccezione, alle sue condizioni (distruzione dopo l'uso).
La norma è ancora attuale?
Va letta nel quadro storico della radiodiffusione come servizio statale (art. 51), oggi superato dalla legislazione di settore.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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La radiodiffusione di opere effettuata dai locali dell'ente esercente è sottoposta al consenso dell'autore secondo le regole generali; a essa non si applicano gli articoli precedenti, salvo la disciplina della registrazione effimera dell'art. 55.
La diffusione dagli studi dell'ente
L'art. 59 distingue una situazione particolare: la radiodiffusione che avviene dai locali (studi) dell'ente esercente, e non da teatri o luoghi pubblici esterni. Per questa ipotesi la legge stabilisce un regime diverso rispetto a quello degli articoli precedenti (artt. 52 e ss.), che riguardavano la diffusione degli spettacoli dal vivo nei luoghi pubblici.
Il ritorno alla regola del consenso
La differenza è netta: la radiodiffusione dagli studi è sottoposta al consenso dell'autore secondo le disposizioni generali (il capo terzo del titolo), non secondo il regime speciale e contingentato previsto per gli spettacoli pubblici. In altre parole, quando l'ente diffonde un'opera dai propri studi, si applica la regola ordinaria: occorre il consenso dell'autore, senza le facoltà particolari (e i limiti di frequenza) pensate per la diffusione degli spettacoli esterni.
L'unica eccezione: la registrazione effimera
A questa radiodiffusione non si applicano gli articoli precedenti, con una sola, significativa eccezione: l'art. 55, relativo alla registrazione effimera per la diffusione differita. Anche quando diffonde dai propri studi sotto il regime del consenso, l'ente conserva quindi la facoltà tecnica di registrare l'opera per trasmetterla in un momento successivo, alle condizioni dell'art. 55 (distruzione dopo l'uso, salvo archivi documentari). È un'esigenza pratica che vale a prescindere dal regime applicabile.
Una norma di coordinamento
L'art. 59 svolge una funzione di coordinamento all'interno della sezione: chiarisce quale regime si applica a seconda del luogo della diffusione. Diffusione di spettacoli dai luoghi pubblici esterni: regime speciale degli artt. 52 e ss.; diffusione dagli studi dell'ente: regola generale del consenso, con la sola eccezione della registrazione effimera. È una distinzione che riflette la diversità delle situazioni e dei relativi equilibri di interessi. Va comunque letto nel quadro storico della radiodiffusione come servizio statale (art. 51), oggi superato.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - La diffusione dallo studio
L'ente diffonde un'opera direttamente dai propri studi radiofonici. Si applica la regola generale: occorre il consenso dell'autore, non il regime speciale previsto per gli spettacoli dai luoghi pubblici.
Esempio 2 - La registrazione per la differita
Anche diffondendo dai propri studi, l'ente può registrare l'opera per la trasmissione differita: l'art. 55 resta applicabile, come unica eccezione prevista dall'art. 59.
Domande frequenti
Che regime si applica alla radiodiffusione dai locali dell'ente?
Quello generale: è sottoposta al consenso dell'autore secondo le disposizioni del capo terzo, non al regime speciale degli spettacoli pubblici.
Si applicano gli articoli precedenti?
No, salvo l'art. 55 sulla registrazione effimera per la diffusione differita.
Perché un regime diverso per gli studi?
Perché la diffusione dagli studi non pone i problemi specifici degli spettacoli dal vivo nei luoghi pubblici, e torna la regola ordinaria del consenso.
L'ente può registrare l'opera diffusa dagli studi?
Sì: l'art. 55 resta applicabile come unica eccezione, alle sue condizioni (distruzione dopo l'uso).
La norma è ancora attuale?
Va letta nel quadro storico della radiodiffusione come servizio statale (art. 51), oggi superato dalla legislazione di settore.