Indice
In sintesi
- I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti senza le indicazioni obbligatorie.
- Le indicazioni sono quelle previste dall'art. 62 (titolo dell'opera, nome dell'autore, nome dell'artista interprete o esecutore, data di fabbricazione), in quanto applicabili.
- Devono essere apposte stabilmente sul supporto.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 76 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui all'articolo 62, in quanto applicabili.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 76 L. 184/1983: Norme transitorie adozioni internazionali in corso
- Art. 76 Reg. (UE) 2024/1689 — Controllo delle prove in condizioni reali da parte delle autorità di vigilanza del mercato
- Art. 76 Cod. Amb. — disposizioni generali
- Art. 76 D.Lgs. 159/2011 — Altre sanzioni penali
- Art. 76 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali
- Art. 76 D.Lgs. 42/2004 — Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non riportano stabilmente le indicazioni previste dall'art. 62, in quanto applicabili.
L'obbligo di etichettatura esteso ai fonogrammi
L'art. 76 estende ai supporti contenenti fonogrammi l'obbligo di trasparenza già previsto dall'art. 62 per i supporti fonografici in generale. La regola è la stessa: tali supporti non possono essere distribuiti se non recano stabilmente le indicazioni richieste. È una disposizione di coordinamento che assicura coerenza al sistema.
Il rinvio all'art. 62
Le indicazioni sono quelle dell'art. 62: titolo dell'opera riprodotta, nome dell'autore, nome dell'artista interprete o esecutore e data di fabbricazione. La norma aggiunge una clausola di elasticità - "in quanto applicabili" - che consente di adattare l'elenco alle specificità del singolo supporto, omettendo le voci che in concreto non hanno senso.
La funzione di tutela
Come per l'art. 62, l'obiettivo è duplice: garantire il riconoscimento di autori e artisti (profilo morale) e assicurare la tracciabilità del prodotto sul mercato, ostacolando la circolazione di supporti anonimi. Nel contesto dei fonogrammi - dove l'industria della copia è particolarmente esposta - l'etichettatura stabile è anche uno strumento di contrasto alla pirateria.
La conseguenza dell'inosservanza
Anche qui il divieto è formulato in negativo: senza le indicazioni richieste, i supporti non possono essere distribuiti. La distribuzione di supporti privi dei dati obbligatori è quindi irregolare, con le conseguenze previste a tutela dei titolari dei diritti coinvolti.
Domande frequenti
Quali indicazioni devono riportare i supporti con fonogrammi?
Quelle dell'art. 62 - titolo dell'opera, nome dell'autore, nome dell'artista, data di fabbricazione - in quanto applicabili.
Cosa significa "in quanto applicabili"?
Che le voci dell'art. 62 si applicano adattandole al singolo supporto, omettendo quelle che in concreto non hanno senso.
Si possono distribuire supporti senza queste indicazioni?
No: in mancanza delle indicazioni stabilmente apposte, i supporti non possono essere distribuiti.
A cosa serve questo obbligo?
A garantire il riconoscimento di autori e artisti e la tracciabilità del prodotto, contrastando i supporti anonimi e la pirateria.
Le indicazioni possono essere provvisorie?
No: devono essere apposte stabilmente sul supporto.