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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Consente deroghe agli obiettivi di qualità delle acque potabili in casi tassativi
  • Di stretta interpretazione, soggetta a onere motivazionale rafforzato
  • Richiede pubblicità e comunicazione agli organi UE
  • Mantiene gli obblighi di monitoraggio in pendenza di deroga
  • Decade automaticamente al cessare delle circostanze giustificative

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 81 Cod. Amb. — deroghe

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni possono derogare ai valori dei parametri di cui alla Tabella 1/A dell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto: a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali; b) limitatamente ai parametri contraddistinti nell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto Tabella 1/A dal simbolo (o), qualora ricorrano circostanze meteorologiche eccezionali o condizioni geografiche particolari; c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di talune sostanze con superamento dei valori fissati per le categorie Al, A2 e A3; d) nel caso di laghi che abbiano una profondità non superiore ai 20 metri, che per rinnovare le loro acque impieghino più di un anno e nel cui specchio non defluiscano acque di scarico, limitatamente ai parametri contraddistinti nell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, Tabella 1/A da un asterisco (*).

2. Le deroghe di cui al comma 1 non sono ammesse se ne derivi concreto pericolo per la salute pubblica.

Commento

Le ipotesi di deroga agli obiettivi di qualità delle acque sono tassative e di stretta interpretazione, in coerenza con la centralità che la direttiva 2000/60/CE attribuisce al raggiungimento dello stato buono. La deroga richiede una motivazione puntuale ancorata a circostanze eccezionali o a condizioni geomorfologiche peculiari, con obbligo di documentazione e tracciabilità per gli organismi di controllo unionali e nazionali. La disposizione in esame ne disciplina uno specifico profilo.

Stretta interpretazione della deroga

La norma sul tema deroghe agli obiettivi di qualità delle acque potabili consente un'eccezione al regime ordinario degli obiettivi di qualità delle acque. casi tassativi di deroga giustificati da condizioni meteorologiche eccezionali o caratteristiche geomorfologiche del territorio. In coerenza con i principi della direttiva 2000/60/CE, le deroghe sono di stretta interpretazione e richiedono il rispetto puntuale dei presupposti di legge, oltre a un onere motivazionale rafforzato dell'autorità competente.

Presupposti tassativi

La deroga è ammessa solo in presenza di condizioni meteorologiche eccezionali, di caratteristiche geomorfologiche particolari o di esigenze di interesse pubblico prevalente, secondo le ipotesi definite dalla disposizione. È esclusa l'invocabilità della deroga per ragioni economiche generali del soggetto interessato o per meri ritardi attuativi della pubblica amministrazione. La giurisprudenza amministrativa, in linea generale, ha riconosciuto la sindacabilità degli atti di deroga sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di fatto.

Procedura e pubblicità

L'atto che concede la deroga è soggetto a obblighi di motivazione, di durata limitata e di riesame periodico. Le informazioni relative alla deroga devono essere pubblicate per consentire l'accesso del pubblico interessato ai sensi dell'art. 3-sexies del codice e della direttiva 2003/4/CE. La Commissione UE può, nei casi più rilevanti, attivare procedure di infrazione in caso di abuso del meccanismo di deroga.

Effetti pratici

In pendenza della deroga, restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di informazione del pubblico, oltre alle misure alternative imposte dall'autorità a tutela dell'utenza e dell'ecosistema. Al cessare delle circostanze giustificative, la deroga decade automaticamente e si applica il regime ordinario.

Connessioni sistemiche

La norma si raccorda con la disciplina generale degli obiettivi di qualità (artt. 76-80), con la pianificazione di distretto (art. 117) e con il regime degli scarichi (artt. 100-108). Il coordinamento con la disciplina sanitaria (d.lgs. 18/2023 in attuazione della direttiva (UE) 2020/2184) è essenziale quando la deroga riguarda acque destinate al consumo umano.

Domande frequenti

Quando è ammessa la deroga di cui all'articolo 81?

Solo in presenza dei presupposti tassativi indicati dalla norma: condizioni meteorologiche eccezionali, caratteristiche geomorfologiche particolari o interesse pubblico prevalente. L'autorità deve motivare puntualmente la sussistenza dei presupposti.

La deroga sospende gli obblighi di monitoraggio?

No. Gli obblighi di monitoraggio, informazione del pubblico ed eventuali misure alternative restano fermi anche in pendenza della deroga, a tutela dell'utenza e dell'ecosistema.

La deroga è impugnabile?

Sì. L'atto di deroga è impugnabile innanzi al TAR per vizi di istruttoria, motivazione insufficiente o insussistenza dei presupposti di fatto. Le associazioni ambientaliste e il pubblico interessato hanno legittimazione attiva consolidata.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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