Art. 78 Decies Cod. Amb. – (Disposizioni specifiche per alcune sostanze)
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Nel rispetto degli obblighi di cui al paragrafo A.4.6.3 dell’allegato 1 alla parte terza, concernenti la presentazione dello stato chimico nonché degli obiettivi e degli obblighi di cui agli articoli 76, 77, 78, 116 e 117, i piani di gestione possono contenere mappe supplementari che presentano separatamente, rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza, le informazioni sullo stato chimico per una o più delle seguenti sostanze: a) sostanze che si comportano come PBT (Persistenti, bioaccumulabili e tossiche) ubiquitarie, recanti il numero 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 e 44; b) sostanze recanti il numero da 34 a 45; c) sostanze per le quali sono stati definiti SQA rivisti e più restrittivi, recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23 e
28. 2. I piani di gestione dei bacini idrografici possono riportare l’entità di ogni deviazione dal valore degli SQA per le sostanze di cui alle lettere a), b) e c), cercando di garantirne l’intercomparabilità a livello di bacino idrografico.
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In sintesi
Disciplina disposizioni specifiche per alcune sostanze prioritarie nella Parte Terza del Codice dell'Ambiente
Attua la direttiva 2009/90/CE sui metodi analitici per le acque
Richiede accreditamento dei laboratori secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025
Garantisce comparabilità dei dati su scala unionale
Si raccorda con la classificazione dello stato chimico ed ecologico
Indice dei contenuti
La disciplina dei metodi di analisi e del calcolo dei valori medi delle sostanze monitorate è cardine della tutela qualitativa delle acque introdotta dalla Parte Terza del Codice dell'Ambiente. Le previsioni attuano la direttiva 2000/60/CE e la direttiva 2009/90/CE in materia di specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque, assicurando l'affidabilità e la comparabilità dei dati su scala unionale. La disposizione in esame regola uno specifico profilo di questo articolato sistema tecnico.
Funzione tecnica della disposizione
La norma sul tema disposizioni specifiche per alcune sostanze prioritarie definisce i requisiti tecnici minimi cui devono attenersi i laboratori e i soggetti competenti per assicurare l'affidabilità dei dati di monitoraggio. regime differenziato per le sostanze elencate nella direttiva 2008/105/CE come modificata, in considerazione della loro persistenza e bioaccumulo. La specificazione delle prestazioni minime risponde all'esigenza di omogeneità su scala unionale, indispensabile per il confronto degli stati di qualità tra distretti idrografici diversi.
Raccordo con la direttiva 2009/90/CE
La direttiva 2009/90/CE stabilisce specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. I laboratori devono utilizzare metodi caratterizzati da limite di quantificazione pari o inferiore al 30% del valore standard di qualità ambientale e da incertezza di misura non superiore al 50%. L'accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da parte di Accredia è strumento di garanzia della competenza tecnica.
Calcolo dei valori medi e statistica di monitoraggio
Il calcolo dei valori medi delle sostanze monitorate avviene secondo regole di aggregazione che tengono conto della stagionalità, della rappresentatività dei campioni e del trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione. In linea generale, i valori medi sono confrontati con gli standard di qualità ambientale (SQA-MA, media annua) e con le concentrazioni massime ammissibili (SQA-CMA). La corretta applicazione delle regole statistiche è essenziale per evitare classificazioni distorte dei corpi idrici.
Controllo di qualità e tracciabilità
Il sistema di garanzia della qualità prevede partecipazione a circuiti interlaboratorio, validazione interna dei metodi, documentazione delle procedure e tracciabilità della catena di custodia dei campioni. ISPRA e il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) curano il coordinamento tecnico e l'armonizzazione delle metodiche. Le ARPA operano materialmente sul territorio come bracci tecnici delle Regioni.
Connessioni sistemiche
La disposizione si raccorda con il sistema di classificazione dello stato chimico ed ecologico dei corpi idrici (artt. 76-77 e Allegato 1 alla Parte Terza), con i piani di gestione del distretto idrografico (artt. 117 e 121) e con la disciplina dei controlli sugli scarichi (art. 128). La qualità dei dati analitici costituisce presupposto per la correttezza di ogni successivo giudizio tecnico-amministrativo.
Casi pratici
Caso 1: Tizio gestisce un laboratorio convenzionato con ARPA
Tizio gestisce un laboratorio che esegue analisi su campioni di acque superficiali per conto di una Regione. Per partecipare alle convenzioni, deve dimostrare l'accreditamento secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da parte di Accredia per i metodi utilizzati e il rispetto dei requisiti minimi di prestazione fissati dalla direttiva 2009/90/CE. La mancata conformità comporta l'esclusione dalle gare per il servizio analitico.
Caso 2: Caio contesta una classificazione del corpo idrico
Caio, associazione ambientalista, contesta la classificazione buona di un corpo idrico ritenendo che i dati di monitoraggio siano stati aggregati in modo non rappresentativo. Nel ricorso al TAR deduce la violazione delle regole di calcolo dei valori medi. La giurisprudenza amministrativa, in linea generale, riconosce la sindacabilità degli atti di classificazione sotto il profilo dell'istruttoria tecnica, in coerenza con i principi del giusto procedimento.
Domande frequenti
Quali metodi analitici devono essere utilizzati per il monitoraggio previsto dall'articolo 78-decies?
I metodi devono rispettare i requisiti minimi di prestazione fissati dalla direttiva 2009/90/CE: limite di quantificazione non superiore al 30% del valore standard di qualità ambientale e incertezza di misura non superiore al 50%. È richiesto l'accreditamento del laboratorio secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Come si calcolano i valori medi delle sostanze monitorate?
Il calcolo avviene secondo regole statistiche che tengono conto della stagionalità, della rappresentatività dei campioni e del trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione. I valori medi sono confrontati con gli standard SQA-MA (media annua) e SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile).
Chi vigila sulla qualità dei dati analitici?
Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) coordina la qualità dei dati. Le ARPA gestiscono materialmente i monitoraggi, ISPRA cura il coordinamento tecnico nazionale e la trasmissione dei dati alla Commissione UE ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
Indice dei contenuti
La disciplina dei metodi di analisi e del calcolo dei valori medi delle sostanze monitorate è cardine della tutela qualitativa delle acque introdotta dalla Parte Terza del Codice dell'Ambiente. Le previsioni attuano la direttiva 2000/60/CE e la direttiva 2009/90/CE in materia di specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque, assicurando l'affidabilità e la comparabilità dei dati su scala unionale. La disposizione in esame regola uno specifico profilo di questo articolato sistema tecnico.
Funzione tecnica della disposizione
La norma sul tema disposizioni specifiche per alcune sostanze prioritarie definisce i requisiti tecnici minimi cui devono attenersi i laboratori e i soggetti competenti per assicurare l'affidabilità dei dati di monitoraggio. regime differenziato per le sostanze elencate nella direttiva 2008/105/CE come modificata, in considerazione della loro persistenza e bioaccumulo. La specificazione delle prestazioni minime risponde all'esigenza di omogeneità su scala unionale, indispensabile per il confronto degli stati di qualità tra distretti idrografici diversi.
Raccordo con la direttiva 2009/90/CE
La direttiva 2009/90/CE stabilisce specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. I laboratori devono utilizzare metodi caratterizzati da limite di quantificazione pari o inferiore al 30% del valore standard di qualità ambientale e da incertezza di misura non superiore al 50%. L'accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da parte di Accredia è strumento di garanzia della competenza tecnica.
Calcolo dei valori medi e statistica di monitoraggio
Il calcolo dei valori medi delle sostanze monitorate avviene secondo regole di aggregazione che tengono conto della stagionalità, della rappresentatività dei campioni e del trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione. In linea generale, i valori medi sono confrontati con gli standard di qualità ambientale (SQA-MA, media annua) e con le concentrazioni massime ammissibili (SQA-CMA). La corretta applicazione delle regole statistiche è essenziale per evitare classificazioni distorte dei corpi idrici.
Controllo di qualità e tracciabilità
Il sistema di garanzia della qualità prevede partecipazione a circuiti interlaboratorio, validazione interna dei metodi, documentazione delle procedure e tracciabilità della catena di custodia dei campioni. ISPRA e il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) curano il coordinamento tecnico e l'armonizzazione delle metodiche. Le ARPA operano materialmente sul territorio come bracci tecnici delle Regioni.
Connessioni sistemiche
La disposizione si raccorda con il sistema di classificazione dello stato chimico ed ecologico dei corpi idrici (artt. 76-77 e Allegato 1 alla Parte Terza), con i piani di gestione del distretto idrografico (artt. 117 e 121) e con la disciplina dei controlli sugli scarichi (art. 128). La qualità dei dati analitici costituisce presupposto per la correttezza di ogni successivo giudizio tecnico-amministrativo.
Casi pratici
Caso 1: Tizio gestisce un laboratorio convenzionato con ARPA
Tizio gestisce un laboratorio che esegue analisi su campioni di acque superficiali per conto di una Regione. Per partecipare alle convenzioni, deve dimostrare l'accreditamento secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da parte di Accredia per i metodi utilizzati e il rispetto dei requisiti minimi di prestazione fissati dalla direttiva 2009/90/CE. La mancata conformità comporta l'esclusione dalle gare per il servizio analitico.
Caso 2: Caio contesta una classificazione del corpo idrico
Caio, associazione ambientalista, contesta la classificazione buona di un corpo idrico ritenendo che i dati di monitoraggio siano stati aggregati in modo non rappresentativo. Nel ricorso al TAR deduce la violazione delle regole di calcolo dei valori medi. La giurisprudenza amministrativa, in linea generale, riconosce la sindacabilità degli atti di classificazione sotto il profilo dell'istruttoria tecnica, in coerenza con i principi del giusto procedimento.
Domande frequenti
Quali metodi analitici devono essere utilizzati per il monitoraggio previsto dall'articolo 78-decies?
I metodi devono rispettare i requisiti minimi di prestazione fissati dalla direttiva 2009/90/CE: limite di quantificazione non superiore al 30% del valore standard di qualità ambientale e incertezza di misura non superiore al 50%. È richiesto l'accreditamento del laboratorio secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Come si calcolano i valori medi delle sostanze monitorate?
Il calcolo avviene secondo regole statistiche che tengono conto della stagionalità, della rappresentatività dei campioni e del trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione. I valori medi sono confrontati con gli standard SQA-MA (media annua) e SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile).
Chi vigila sulla qualità dei dati analitici?
Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) coordina la qualità dei dati. Le ARPA gestiscono materialmente i monitoraggi, ISPRA cura il coordinamento tecnico nazionale e la trasmissione dei dati alla Commissione UE ai sensi della direttiva 2000/60/CE.