Testo dell'articoloVigente
Art. 78 Sexies Cod. Amb. – Requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. L’ISPRA verifica che i requisiti minimi di prestazione per tutti i metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita conformemente ai criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A “Stato delle acque superficiali”, parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla parte terza.
2. In mancanza di standard di qualità ambientali per un dato parametro o di un metodo di analisi che rispetti i requisiti minimi di prestazione di cui al comma 1, le ARPA e le APPA assicurano che il monitoraggio sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili. Le autorità di bacino distrettuali promuovono intese con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di garantire l’intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell’allegato 1 alla parte terza. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato della qualità delle acque, le autorità di bacino distrettuali promuovono altresì intese con i medesimi soggetti di cui al periodo precedente finalizzate all’adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e d’inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’ISPRA rende disponibile mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale l’elenco dei laboratori del sistema delle agenzie dotati delle metodiche di analisi disponibili a costi sostenibili, conformi ai requisiti di cui al paragrafo A.2.8-bis dell’allegato 1 alla parte terza. Le autorità di bacino distrettuali rendono disponibili nel proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell’ articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate da tali laboratori .
In sintesi
Indice dei contenuti
La disciplina dei metodi di analisi e del calcolo dei valori medi delle sostanze monitorate è cardine della tutela qualitativa delle acque introdotta dalla Parte Terza del Codice dell'Ambiente. Le previsioni attuano la direttiva 2000/60/CE e la direttiva 2009/90/CE in materia di specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque, assicurando l'affidabilità e la comparabilità dei dati su scala unionale. La disposizione in esame regola uno specifico profilo di questo articolato sistema tecnico.
Funzione tecnica della disposizione
La norma sul tema requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi delle acque definisce i requisiti tecnici minimi cui devono attenersi i laboratori e i soggetti competenti per assicurare l'affidabilità dei dati di monitoraggio. indicazione dei criteri tecnici minimi che i metodi analitici devono rispettare per garantire affidabilità, ripetibilità e comparabilità dei risultati. La specificazione delle prestazioni minime risponde all'esigenza di omogeneità su scala unionale, indispensabile per il confronto degli stati di qualità tra distretti idrografici diversi.
Raccordo con la direttiva 2009/90/CE
La direttiva 2009/90/CE stabilisce specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. I laboratori devono utilizzare metodi caratterizzati da limite di quantificazione pari o inferiore al 30% del valore standard di qualità ambientale e da incertezza di misura non superiore al 50%. L'accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da parte di Accredia è strumento di garanzia della competenza tecnica.
Calcolo dei valori medi e statistica di monitoraggio
Il calcolo dei valori medi delle sostanze monitorate avviene secondo regole di aggregazione che tengono conto della stagionalità, della rappresentatività dei campioni e del trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione. In linea generale, i valori medi sono confrontati con gli standard di qualità ambientale (SQA-MA, media annua) e con le concentrazioni massime ammissibili (SQA-CMA). La corretta applicazione delle regole statistiche è essenziale per evitare classificazioni distorte dei corpi idrici.
Controllo di qualità e tracciabilità
Il sistema di garanzia della qualità prevede partecipazione a circuiti interlaboratorio, validazione interna dei metodi, documentazione delle procedure e tracciabilità della catena di custodia dei campioni. ISPRA e il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) curano il coordinamento tecnico e l'armonizzazione delle metodiche. Le ARPA operano materialmente sul territorio come bracci tecnici delle Regioni.
Connessioni sistemiche
La disposizione si raccorda con il sistema di classificazione dello stato chimico ed ecologico dei corpi idrici (artt. 76-77 e Allegato 1 alla Parte Terza), con i piani di gestione del distretto idrografico (artt. 117 e 121) e con la disciplina dei controlli sugli scarichi (art. 128). La qualità dei dati analitici costituisce presupposto per la correttezza di ogni successivo giudizio tecnico-amministrativo.
Casi pratici
Caso 1: Tizio gestisce un laboratorio convenzionato con ARPA
Tizio gestisce un laboratorio che esegue analisi su campioni di acque superficiali per conto di una Regione. Per partecipare alle convenzioni, deve dimostrare l'accreditamento secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da parte di Accredia per i metodi utilizzati e il rispetto dei requisiti minimi di prestazione fissati dalla direttiva 2009/90/CE. La mancata conformità comporta l'esclusione dalle gare per il servizio analitico.
Caso 2: Caio contesta una classificazione del corpo idrico
Caio, associazione ambientalista, contesta la classificazione buona di un corpo idrico ritenendo che i dati di monitoraggio siano stati aggregati in modo non rappresentativo. Nel ricorso al TAR deduce la violazione delle regole di calcolo dei valori medi. La giurisprudenza amministrativa, in linea generale, riconosce la sindacabilità degli atti di classificazione sotto il profilo dell'istruttoria tecnica, in coerenza con i principi del giusto procedimento.
Domande frequenti
Quali metodi analitici devono essere utilizzati per il monitoraggio previsto dall'articolo 78-sexies?
I metodi devono rispettare i requisiti minimi di prestazione fissati dalla direttiva 2009/90/CE: limite di quantificazione non superiore al 30% del valore standard di qualità ambientale e incertezza di misura non superiore al 50%. È richiesto l'accreditamento del laboratorio secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Come si calcolano i valori medi delle sostanze monitorate?
Il calcolo avviene secondo regole statistiche che tengono conto della stagionalità, della rappresentatività dei campioni e del trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione. I valori medi sono confrontati con gli standard SQA-MA (media annua) e SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile).
Chi vigila sulla qualità dei dati analitici?
Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) coordina la qualità dei dati. Le ARPA gestiscono materialmente i monitoraggi, ISPRA cura il coordinamento tecnico nazionale e la trasmissione dei dati alla Commissione UE ai sensi della direttiva 2000/60/CE.