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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Lo standard di qualità ambientale è una concentrazione-limite di sostanze inquinanti nei corpi idrici.
  • È previsto in media annua (SQA-MA) e come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA).
  • Si applica a sostanze prioritarie e prioritarie pericolose ex direttiva 2008/105/CE.
  • Il superamento comporta classificazione del corpo idrico in stato chimico non buono.
  • Orienta la fissazione dei limiti di emissione negli scarichi industriali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 77 Cod. Amb. — individuazione e perseguimento dell’obiettivo di qualità ambientale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 118 e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.

2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all’articolo 76, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove fissato sulla base delle indicazioni delle Autorità di bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l’adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.

3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di “buono”, entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di “sufficiente” di cui all’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.

4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite.

5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando: a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti: 1) sull’ambiente in senso ampio; 2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul diporto; 3) sulle attività per le quali l’acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l’irrigazione; 4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo; 5) su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti; b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che rappresentino un’opzione significativamente migliore sul piano ambientale.

6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni: a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualità ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi: 1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015; 2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso; 3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti; b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121; c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo; d) l’elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonché il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.

7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell’impatto antropico rilevato ai sensi dell’articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni: a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico; b) la garanzia che: 1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell’attività umana o dell’inquinamento; 2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualità, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell’attività umana o dell’inquinamento; c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento; d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell’ambito della revisione di detti piani.

8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché essi non comportino l’ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del medesimo comma 7, purché non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico.

9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonché le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano le disposizioni della presente parte terza qualora, in caso di deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, purché ricorra ciascuna delle seguenti condizioni: a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l’ulteriore deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 76 ed al presente articolo in altri corpi idrici non interessati alla circostanza; b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti eventi possano essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati; c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino della qualità del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in questione; d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all’articolo 76, comma 4, lettera a), venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi; e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela.

10-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano le disposizioni della presente parte terza nei casi in cui: a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l’incapacità di impedire il deterioramento , anche temporaneo, del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei; b) l’incapacità di impedire il deterioramento , anche temporaneo, da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano … : 1) NUMERO SOPPRESSO D.L. 17 OTTOBRE 2024, N. 153 ; 2) NUMERO SOPPRESSO D.L. 17 OTTOBRE 2024, N. 153 ; 3) NUMERO SOPPRESSO D.L. 17 OTTOBRE 2024, N. 153 ; 4) NUMERO SOPPRESSO D.L. 17 OTTOBRE 2024, N. 153 .

10-ter. Il comma 10-bis si applica purché ricorra ciascuna delle seguenti condizioni: a) siano state avviate le misure possibili per mitigare l’impatto negativo sullo stato del corpo idrico; b) siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni sei anni; c) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) del comma 10-bis siano di prioritario interesse pubblico e i vantaggi per l’ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile; d) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.

10-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano tempestivamente le misure adottate ai sensi dei commi 10 e 10-bis alle Autorità di bacino competenti.

In sintesi

  • Lo standard di qualità ambientale è una concentrazione-limite di sostanze inquinanti nei corpi idrici.
  • È previsto in media annua (SQA-MA) e come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA).
  • Si applica a sostanze prioritarie e prioritarie pericolose ex direttiva 2008/105/CE.
  • Il superamento comporta classificazione del corpo idrico in stato chimico non buono.
  • Orienta la fissazione dei limiti di emissione negli scarichi industriali.

Gli standard di qualità ambientale sono valori-limite di concentrazione di sostanze inquinanti nelle acque, espressi come media annua o concentrazione massima ammissibile. Costituiscono il parametro oggettivo con cui si misura il raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE.

Cos'è uno standard di qualità ambientale

Lo standard di qualità ambientale (SQA) è una concentrazione di sostanze inquinanti, gruppi di sostanze o indicatori biologici, fissata per legge, oltre la quale il corpo idrico non può essere considerato in buono stato chimico. È previsto sia un SQA-MA (media annua) sia un SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile).

Sostanze prioritarie e prioritarie pericolose

L'Allegato I al d.lgs. 172/2015 (che modifica il Codice) elenca le sostanze prioritarie e prioritarie pericolose secondo la direttiva 2008/105/CE come modificata dalla 2013/39/UE. Per queste sostanze gli standard sono applicati a livello UE; per altre sostanze rilevanti a livello nazionale, l'Italia integra l'elenco.

Modalità di misurazione

La misurazione avviene su matrici acqua, biota o sedimenti, secondo le metodiche stabilite dalle linee guida ISPRA e dalle decisioni della Commissione europea. La frequenza di campionamento e i punti di prelievo sono fissati dai programmi di monitoraggio delle ARPA, in coerenza con il piano di gestione delle acque.

Effetti del superamento

Il superamento dello standard determina la classificazione del corpo idrico in stato chimico non buono, con obbligo di adottare misure supplementari nel piano di gestione. Sono attivati anche obblighi di informazione alla Commissione europea e di comunicazione al pubblico.

Rilevanza per le imprese che scaricano

Gli SQA orientano la fissazione dei limiti tabellari degli scarichi: anche un'attività che rispetta i limiti di emissione può essere oggetto di prescrizioni aggiuntive se contribuisce al superamento dello standard nel corpo idrico ricettore. Per questo le autorizzazioni allo scarico contengono spesso prescrizioni dinamiche, riviste in funzione del monitoraggio del corpo recettore.

Trend temporali e analisi

L'analisi degli standard non è statica: le serie temporali di dati consentono di evidenziare trend di miglioramento o peggioramento. I piani di gestione devono includere misure proporzionate al trend osservato. Tendenze al rialzo per sostanze prioritarie pericolose impongono misure di riduzione delle emissioni alla fonte, anche con revisione delle autorizzazioni AIA.

Sostanze emergenti

Oltre alle sostanze prioritarie codificate, il monitoraggio si estende a sostanze emergenti (PFAS, prodotti farmaceutici, microplastiche). La watch list europea elenca sostanze sotto osservazione, suscettibili di essere incluse fra le prioritarie nei cicli successivi di pianificazione.

Trasparenza e diritto di informazione

I dati di monitoraggio e classificazione sono pubblicati nei portali ISPRA e ARPA e nei piani di gestione del distretto. Il diritto di accesso all'informazione ambientale ex direttiva 2003/4/CE consente a chiunque di richiedere dati aggiuntivi senza dover dimostrare un interesse qualificato, rafforzando il controllo diffuso sull'attuazione delle politiche di tutela.

Domande frequenti

Cosa succede se uno scarico industriale rispetta i limiti tabellari ma il corpo idrico supera lo standard?

L'autorità competente può imporre prescrizioni aggiuntive a livello di singola autorizzazione, fino a ridurre i limiti di emissione, per evitare che il corpo idrico permanga in stato chimico non buono.

Gli standard di qualità ambientale sono fissi?

No: sono aggiornati a livello UE secondo la direttiva 2008/105/CE e successive modificazioni. La normativa italiana recepisce gli aggiornamenti tramite decreti del MASE.

Come posso conoscere lo stato del corpo idrico vicino alla mia attività?

Attraverso i piani di gestione del distretto idrografico, i rapporti annuali di ARPA e ISPRA e gli applicativi cartografici regionali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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