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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 77 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. La disposizione faceva parte del Capo VIII del CAD originario, dedicato al Sistema pubblico di connettività (SPC) e alla cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni. La revisione sistematica del CAD operata nel 2016 ha eliminato tale norma nell'ambito di una più ampia razionalizzazione del codice, volta ad allinearlo agli standard europei sull'interoperabilità (Regolamento eIDAS, European Interoperability Framework) e alla disciplina del GDPR. La materia già regolata dall'art. 77 è confluita nel quadro normativo vigente costituito dagli articoli 73 e seguenti del CAD novellato, dalle Linee guida AgID sul Modello di Interoperabilità (ModI) e dalla disciplina della PDND. La norma non è pertanto applicabile e non produce effetti nell'ordinamento vigente.

Testo dell'articoloVigente

Art. 77 D.Lgs. 82/2005 CAD — Articolo abrogato

In vigore dal 01/01/2006

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

Commento

L'articolo 77 del CAD è stato integralmente abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, che ha operato una revisione organica del Codice dell'Amministrazione Digitale in attuazione della delega contenuta nella L. 124/2015 (riforma Madia). La soppressione della disposizione si inserisce nel processo di semplificazione e aggiornamento del CAD, finalizzato a eliminare norme ridondanti o superate dall'evoluzione tecnologica e normativa.

Il Capo VIII del CAD è stato profondamente rimodellato dal D.Lgs. 179/2016, con l'obiettivo di costruire un quadro normativo più coerente e moderno per il Sistema pubblico di connettività. Il nuovo impianto si raccorda con il Regolamento eIDAS (Reg. UE 910/2014) per i servizi fiduciari e l'identità digitale, con il GDPR (Reg. UE 2016/679) per la protezione dei dati nei flussi tra PA e con le linee guida AgID che attuano il Modello di Interoperabilità (ModI).

Gli operatori del settore pubblico e privato non devono fare riferimento all'art. 77 abrogato, ma consultare il testo vigente del CAD, le Linee guida AgID e la documentazione della PDND. È importante verificare sistematicamente lo status delle disposizioni del CAD, poiché numerosi articoli sono stati abrogati o modificati dalle riforme del 2016 e successive, e citare norme non più vigenti può generare errori in documenti tecnici e atti amministrativi.

Casi pratici

Caso 1: Revisione di un documento tecnico con riferimenti normativi

Caso 2: Formazione del personale PA sulla normativa CAD

Domande frequenti

L'articolo 77 del CAD è ancora in vigore?

No. L'articolo 77 del D.Lgs. 82/2005 è stato abrogato integralmente dal D.Lgs. 179/2016. Non produce effetti giuridici e non può essere citato come base normativa vigente. Per la disciplina attuale del SPC e della cooperazione applicativa occorre fare riferimento agli articoli 73 e seguenti del CAD e alle Linee guida AgID.

Cosa sostituisce l'art. 77 CAD?

La materia già disciplinata dall'art. 77 CAD è ora regolata dall'insieme degli articoli 73-76-bis del CAD vigente, dalle Linee guida AgID sul Modello di Interoperabilità (ModI) e dalla disciplina della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), che costituiscono il quadro normativo e tecnico di riferimento per la cooperazione applicativa tra PA.

Come verifico se un articolo del CAD è ancora vigente?

Il testo vigente del CAD è consultabile sul portale Normattiva (normattiva.it), che riporta le versioni aggiornate delle disposizioni. Gli articoli abrogati sono chiaramente segnalati. In alternativa, è possibile consultare le banche dati giuridiche aggiornate o le Linee guida AgID che richiamano espressamente le disposizioni normative applicabili.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.