- Disciplina elenco di controllo delle sostanze emergenti nella Parte Terza del Codice dell'Ambiente
- Attua la direttiva 2009/90/CE sui metodi analitici per le acque
- Richiede accreditamento dei laboratori secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025
- Garantisce comparabilità dei dati su scala unionale
- Si raccorda con la classificazione dello stato chimico ed ecologico
Testo dell'articoloVigente
Art. 78 Undecies Cod. Amb. — (Elenco di controllo)
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per l’ambiente, effettuano il monitoraggio delle sostanze presenti nell’elenco di controllo di cui alla decisione 2015/495 della Commissione del 20 marzo 2015 , che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell’Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio .
2. Il monitoraggio è effettuato per un periodo di almeno dodici mesi, a partire dal 24 settembre
2015. Per ciascuna sostanza presente in elenchi successivi il monitoraggio è avviato entro sei mesi dalla inclusione di dette sostanze nell’elenco di cui al comma
1. 3. Su proposta delle regioni e delle province autonome, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, seleziona venti stazioni di monitoraggio rappresentative e definisce la frequenza e la tempistica del monitoraggio per ciascuna sostanza, tenendo conto degli usi e dell’eventuale frequenza di ritrovamento della stessa. ISPRA elabora una relazione che descrive la rappresentatività delle stazioni di monitoraggio e la strategia di monitoraggio e che riporta le informazioni di cui al comma 5, tenuto conto dei criteri indicati all’ articolo 8-ter, paragrafo 3, della direttiva 2008/105/CE , come modificata dalla direttiva 2013/39/UE . ISPRA identifica le sostanze di cui al comma 5 sulla base delle informazioni fornite dalle regioni.
4. Il monitoraggio delle sostanze dell’elenco di controllo viene effettuato almeno una volta l’anno.
5. Le sostanze dell’elenco di controllo per cui esistono dati di monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti, ricavati da programmi di monitoraggio o da studi esistenti possono essere escluse dal monitoraggio supplementare, purché tali sostanze siano monitorate utilizzando metodiche conformi ai requisiti delle linee guida elaborate dalla Commissione per facilitare il monitoraggio delle sostanze appartenenti all’elenco di controllo.
6. ISPRA, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, trasmette alla Commissione europea, per conto dello stesso Ministero, i dati di monitoraggio e la relazione di cui al comma 3, entro quindici mesi dal 24 settembre 2015, per il primo elenco di controllo, o entro ventuno mesi dall’inserimento della sostanza nell’elenco di controllo di cui al comma 1 e, successivamente, ogni dodici mesi finchè la sostanza è presente in detto elenco. A tal fine, le regioni e le province autonome mettono a disposizione, attraverso il sistema SINTAI, i risultati dei monitoraggi condotti ai sensi dei commi 1 e 2, trenta giorni prima delle suddette scadenze.
Commento
La disciplina dei metodi di analisi e del calcolo dei valori medi delle sostanze monitorate è cardine della tutela qualitativa delle acque introdotta dalla Parte Terza del Codice dell'Ambiente. Le previsioni attuano la direttiva 2000/60/CE e la direttiva 2009/90/CE in materia di specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque, assicurando l'affidabilità e la comparabilità dei dati su scala unionale. La disposizione in esame regola uno specifico profilo di questo articolato sistema tecnico.
Funzione tecnica della disposizione
La norma sul tema elenco di controllo delle sostanze emergenti definisce i requisiti tecnici minimi cui devono attenersi i laboratori e i soggetti competenti per assicurare l'affidabilità dei dati di monitoraggio. lista dinamica di inquinanti emergenti soggetti a monitoraggio sorvegliato a livello unionale. La specificazione delle prestazioni minime risponde all'esigenza di omogeneità su scala unionale, indispensabile per il confronto degli stati di qualità tra distretti idrografici diversi.
Raccordo con la direttiva 2009/90/CE
La direttiva 2009/90/CE stabilisce specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. I laboratori devono utilizzare metodi caratterizzati da limite di quantificazione pari o inferiore al 30% del valore standard di qualità ambientale e da incertezza di misura non superiore al 50%. L'accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da parte di Accredia è strumento di garanzia della competenza tecnica.
Calcolo dei valori medi e statistica di monitoraggio
Il calcolo dei valori medi delle sostanze monitorate avviene secondo regole di aggregazione che tengono conto della stagionalità, della rappresentatività dei campioni e del trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione. In linea generale, i valori medi sono confrontati con gli standard di qualità ambientale (SQA-MA, media annua) e con le concentrazioni massime ammissibili (SQA-CMA). La corretta applicazione delle regole statistiche è essenziale per evitare classificazioni distorte dei corpi idrici.
Controllo di qualità e tracciabilità
Il sistema di garanzia della qualità prevede partecipazione a circuiti interlaboratorio, validazione interna dei metodi, documentazione delle procedure e tracciabilità della catena di custodia dei campioni. ISPRA e il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) curano il coordinamento tecnico e l'armonizzazione delle metodiche. Le ARPA operano materialmente sul territorio come bracci tecnici delle Regioni.
Connessioni sistemiche
La disposizione si raccorda con il sistema di classificazione dello stato chimico ed ecologico dei corpi idrici (artt. 76-77 e Allegato 1 alla Parte Terza), con i piani di gestione del distretto idrografico (artt. 117 e 121) e con la disciplina dei controlli sugli scarichi (art. 128). La qualità dei dati analitici costituisce presupposto per la correttezza di ogni successivo giudizio tecnico-amministrativo.
Domande frequenti
Quali metodi analitici devono essere utilizzati per il monitoraggio previsto dall'articolo 78-undecies?
I metodi devono rispettare i requisiti minimi di prestazione fissati dalla direttiva 2009/90/CE: limite di quantificazione non superiore al 30% del valore standard di qualità ambientale e incertezza di misura non superiore al 50%. È richiesto l'accreditamento del laboratorio secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Come si calcolano i valori medi delle sostanze monitorate?
Il calcolo avviene secondo regole statistiche che tengono conto della stagionalità, della rappresentatività dei campioni e del trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione. I valori medi sono confrontati con gli standard SQA-MA (media annua) e SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile).
Chi vigila sulla qualità dei dati analitici?
Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) coordina la qualità dei dati. Le ARPA gestiscono materialmente i monitoraggi, ISPRA cura il coordinamento tecnico nazionale e la trasmissione dei dati alla Commissione UE ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
Vedi anche