- Disciplina calcolo dei valori medi delle sostanze monitorate nella Parte Terza del Codice dell'Ambiente
- Attua la direttiva 2009/90/CE sui metodi analitici per le acque
- Richiede accreditamento dei laboratori secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025
- Garantisce comparabilità dei dati su scala unionale
- Si raccorda con la classificazione dello stato chimico ed ecologico
Testo dell'articoloVigente
Art. 78 Septies Cod. Amb. — Calcolo dei valori medi
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Ai fini del calcolo dei valori medi si applicano i criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A “Stato delle acque superficiali”, parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla parte terza.
1-bis. Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il valore medio calcolato di una misurazione, quando è effettuato utilizzando la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi, è indicato come “inferiore al limite di quantificazione” e il “limite di quantificazione” di tale tecnica è superiore allo SQA, il risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera ai fini dello stato chimico globale di tale corpo idrico.
In sintesi
La disciplina dei metodi di analisi e del calcolo dei valori medi delle sostanze monitorate è cardine della tutela qualitativa delle acque introdotta dalla Parte Terza del Codice dell'Ambiente. Le previsioni attuano la direttiva 2000/60/CE e la direttiva 2009/90/CE in materia di specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque, assicurando l'affidabilità e la comparabilità dei dati su scala unionale. La disposizione in esame regola uno specifico profilo di questo articolato sistema tecnico.
Funzione tecnica della disposizione
La norma sul tema calcolo dei valori medi delle sostanze monitorate definisce i requisiti tecnici minimi cui devono attenersi i laboratori e i soggetti competenti per assicurare l'affidabilità dei dati di monitoraggio. modalità di aggregazione statistica dei dati di monitoraggio ai fini della valutazione dello stato chimico ed ecologico dei corpi idrici. La specificazione delle prestazioni minime risponde all'esigenza di omogeneità su scala unionale, indispensabile per il confronto degli stati di qualità tra distretti idrografici diversi.
Raccordo con la direttiva 2009/90/CE
La direttiva 2009/90/CE stabilisce specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. I laboratori devono utilizzare metodi caratterizzati da limite di quantificazione pari o inferiore al 30% del valore standard di qualità ambientale e da incertezza di misura non superiore al 50%. L'accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da parte di Accredia è strumento di garanzia della competenza tecnica.
Calcolo dei valori medi e statistica di monitoraggio
Il calcolo dei valori medi delle sostanze monitorate avviene secondo regole di aggregazione che tengono conto della stagionalità, della rappresentatività dei campioni e del trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione. In linea generale, i valori medi sono confrontati con gli standard di qualità ambientale (SQA-MA, media annua) e con le concentrazioni massime ammissibili (SQA-CMA). La corretta applicazione delle regole statistiche è essenziale per evitare classificazioni distorte dei corpi idrici.
Controllo di qualità e tracciabilità
Il sistema di garanzia della qualità prevede partecipazione a circuiti interlaboratorio, validazione interna dei metodi, documentazione delle procedure e tracciabilità della catena di custodia dei campioni. ISPRA e il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) curano il coordinamento tecnico e l'armonizzazione delle metodiche. Le ARPA operano materialmente sul territorio come bracci tecnici delle Regioni.
Connessioni sistemiche
La disposizione si raccorda con il sistema di classificazione dello stato chimico ed ecologico dei corpi idrici (artt. 76-77 e Allegato 1 alla Parte Terza), con i piani di gestione del distretto idrografico (artt. 117 e 121) e con la disciplina dei controlli sugli scarichi (art. 128). La qualità dei dati analitici costituisce presupposto per la correttezza di ogni successivo giudizio tecnico-amministrativo.
Domande frequenti
Quali metodi analitici devono essere utilizzati per il monitoraggio previsto dall'articolo 78-septies?
I metodi devono rispettare i requisiti minimi di prestazione fissati dalla direttiva 2009/90/CE: limite di quantificazione non superiore al 30% del valore standard di qualità ambientale e incertezza di misura non superiore al 50%. È richiesto l'accreditamento del laboratorio secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Come si calcolano i valori medi delle sostanze monitorate?
Il calcolo avviene secondo regole statistiche che tengono conto della stagionalità, della rappresentatività dei campioni e del trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione. I valori medi sono confrontati con gli standard SQA-MA (media annua) e SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile).
Chi vigila sulla qualità dei dati analitici?
Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) coordina la qualità dei dati. Le ARPA gestiscono materialmente i monitoraggi, ISPRA cura il coordinamento tecnico nazionale e la trasmissione dei dati alla Commissione UE ai sensi della direttiva 2000/60/CE.