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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Lo standard di qualità ambientale è una concentrazione-limite di sostanze inquinanti nei corpi idrici.
  • È previsto in media annua (SQA-MA) e come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA).
  • Si applica a sostanze prioritarie e prioritarie pericolose ex direttiva 2008/105/CE.
  • Il superamento comporta classificazione del corpo idrico in stato chimico non buono.
  • Orienta la fissazione dei limiti di emissione negli scarichi industriali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 78 Bis Cod. Amb. — Zone di mescolamento

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico di acque reflue contenenti sostanze dell’elenco di priorità nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle linee guida definite a livello comunitario, ai sensi dell’ articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2008/105/CE . Le concentrazioni di una o più sostanze di detto elenco possono superare, nell’ambito di tali zone di mescolamento, gli SQA applicabili, a condizione che il superamento non abbia conseguenze sulla conformità agli SQA del resto del corpo idrico superficiale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano designano le zone di mescolamento assicurando che l’estensione di ciascuna di tali zone: a) sia limitata alle vicinanze del punto di scarico; b) sia calibrata sulla base delle concentrazioni di inquinanti nel punto di scarico, dell’applicazione delle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui alla normativa vigente e dell’adozione delle migliori tecniche disponibili, in funzione del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi ambientali.

3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorità di distretto riportano, rispettivamente, nei piani di tutela e nei piani di gestione le zone di mescolamento designate indicando: a) l’ubicazione e l’estensione; b) gli approcci e le metodologie applicati per definire tali zone; c) le misure adottate allo scopo di limitare in futuro l’estensione delle zone di mescolamento, quali quelle necessarie alla riduzione ed all’eliminazione dell’inquinamento delle acque superficiali causato dalle sostanze dell’elenco di priorità o le misure consistenti nel riesame delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 , e successive modificazioni, o delle autorizzazioni preventive rilasciate ai sensi del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree protette elencate all’allegato 9, alle lettere i), ii), iii), v).

Commento

Gli standard di qualità ambientale sono valori-limite di concentrazione di sostanze inquinanti nelle acque, espressi come media annua o concentrazione massima ammissibile. Costituiscono il parametro oggettivo con cui si misura il raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE.

Cos'è uno standard di qualità ambientale

Lo standard di qualità ambientale (SQA) è una concentrazione di sostanze inquinanti, gruppi di sostanze o indicatori biologici, fissata per legge, oltre la quale il corpo idrico non può essere considerato in buono stato chimico. È previsto sia un SQA-MA (media annua) sia un SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile).

Sostanze prioritarie e prioritarie pericolose

L'Allegato I al d.lgs. 172/2015 (che modifica il Codice) elenca le sostanze prioritarie e prioritarie pericolose secondo la direttiva 2008/105/CE come modificata dalla 2013/39/UE. Per queste sostanze gli standard sono applicati a livello UE; per altre sostanze rilevanti a livello nazionale, l'Italia integra l'elenco.

Modalità di misurazione

La misurazione avviene su matrici acqua, biota o sedimenti, secondo le metodiche stabilite dalle linee guida ISPRA e dalle decisioni della Commissione europea. La frequenza di campionamento e i punti di prelievo sono fissati dai programmi di monitoraggio delle ARPA, in coerenza con il piano di gestione delle acque.

Effetti del superamento

Il superamento dello standard determina la classificazione del corpo idrico in stato chimico non buono, con obbligo di adottare misure supplementari nel piano di gestione. Sono attivati anche obblighi di informazione alla Commissione europea e di comunicazione al pubblico.

Rilevanza per le imprese che scaricano

Gli SQA orientano la fissazione dei limiti tabellari degli scarichi: anche un'attività che rispetta i limiti di emissione può essere oggetto di prescrizioni aggiuntive se contribuisce al superamento dello standard nel corpo idrico ricettore. Per questo le autorizzazioni allo scarico contengono spesso prescrizioni dinamiche, riviste in funzione del monitoraggio del corpo recettore.

Trend temporali e analisi

L'analisi degli standard non è statica: le serie temporali di dati consentono di evidenziare trend di miglioramento o peggioramento. I piani di gestione devono includere misure proporzionate al trend osservato. Tendenze al rialzo per sostanze prioritarie pericolose impongono misure di riduzione delle emissioni alla fonte, anche con revisione delle autorizzazioni AIA.

Sostanze emergenti

Oltre alle sostanze prioritarie codificate, il monitoraggio si estende a sostanze emergenti (PFAS, prodotti farmaceutici, microplastiche). La watch list europea elenca sostanze sotto osservazione, suscettibili di essere incluse fra le prioritarie nei cicli successivi di pianificazione.

Trasparenza e diritto di informazione

I dati di monitoraggio e classificazione sono pubblicati nei portali ISPRA e ARPA e nei piani di gestione del distretto. Il diritto di accesso all'informazione ambientale ex direttiva 2003/4/CE consente a chiunque di richiedere dati aggiuntivi senza dover dimostrare un interesse qualificato, rafforzando il controllo diffuso sull'attuazione delle politiche di tutela.

Domande frequenti

Cosa succede se uno scarico industriale rispetta i limiti tabellari ma il corpo idrico supera lo standard?

L'autorità competente può imporre prescrizioni aggiuntive a livello di singola autorizzazione, fino a ridurre i limiti di emissione, per evitare che il corpo idrico permanga in stato chimico non buono.

Gli standard di qualità ambientale sono fissi?

No: sono aggiornati a livello UE secondo la direttiva 2008/105/CE e successive modificazioni. La normativa italiana recepisce gli aggiornamenti tramite decreti del MASE.

Come posso conoscere lo stato del corpo idrico vicino alla mia attività?

Attraverso i piani di gestione del distretto idrografico, i rapporti annuali di ARPA e ISPRA e gli applicativi cartografici regionali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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