- Disciplina garanzia e controllo di qualità dei dati analitici nella Parte Terza del Codice dell'Ambiente
- Attua la direttiva 2009/90/CE sui metodi analitici per le acque
- Richiede accreditamento dei laboratori secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025
- Garantisce comparabilità dei dati su scala unionale
- Si raccorda con la classificazione dello stato chimico ed ecologico
Testo dell'articoloVigente
Art. 78 Octies Cod. Amb. — Garanzia e controllo di qualità
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che i laboratori delle Agenzie regionali per l’ambiente (ARPA), e delle agenzie provinciali per l’ambiente (APPA), o degli enti appaltati da queste ultime applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma UNI-EN ISO/CEI-17025:2005 e successive modificazioni o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.
2. L’ISPRA assicura la comparabilità dei risultati analitici dei laboratori ARPA, APPA o degli enti appaltati da queste ultime, sulla base: a) della promozione di programmi di prove valutative delle competenze che comprendono i metodi di analisi di cui all’articolo 78-quinquies per i misurandi a livelli di concentrazione rappresentativi dei programmi di monitoraggio delle sostanze chimiche svolti ai sensi del presente decreto; b) dell’analisi di materiali di riferimento rappresentativi di campioni prelevati nelle attività di monitoraggio e che contengono livelli di concentrazioni adeguati rispetto agli standard di qualità ambientali di cui all’articolo 78-sexies, comma
1. 3. I programmi di prove valutative di cui al comma 2, lettera a), vengono organizzati dall’ISPRA o da altri organismi accreditati a livello nazionale o internazionale, che rispettano i criteri stabiliti dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010 o da altre norme equivalenti accettate a livello internazionale. L’esito della partecipazione a tali programmi viene valutato sulla base dei sistemi di punteggio definiti dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010, dalla norma ISO-13528:2006 o da altre norme equivalenti internazionalmente accettate.
In sintesi
La disciplina dei metodi di analisi e del calcolo dei valori medi delle sostanze monitorate è cardine della tutela qualitativa delle acque introdotta dalla Parte Terza del Codice dell'Ambiente. Le previsioni attuano la direttiva 2000/60/CE e la direttiva 2009/90/CE in materia di specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque, assicurando l'affidabilità e la comparabilità dei dati su scala unionale. La disposizione in esame regola uno specifico profilo di questo articolato sistema tecnico.
Funzione tecnica della disposizione
La norma sul tema garanzia e controllo di qualità dei dati analitici definisce i requisiti tecnici minimi cui devono attenersi i laboratori e i soggetti competenti per assicurare l'affidabilità dei dati di monitoraggio. obblighi dei laboratori e dei soggetti gestori in materia di accreditamento, validazione e tracciabilità delle misure. La specificazione delle prestazioni minime risponde all'esigenza di omogeneità su scala unionale, indispensabile per il confronto degli stati di qualità tra distretti idrografici diversi.
Raccordo con la direttiva 2009/90/CE
La direttiva 2009/90/CE stabilisce specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. I laboratori devono utilizzare metodi caratterizzati da limite di quantificazione pari o inferiore al 30% del valore standard di qualità ambientale e da incertezza di misura non superiore al 50%. L'accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da parte di Accredia è strumento di garanzia della competenza tecnica.
Calcolo dei valori medi e statistica di monitoraggio
Il calcolo dei valori medi delle sostanze monitorate avviene secondo regole di aggregazione che tengono conto della stagionalità, della rappresentatività dei campioni e del trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione. In linea generale, i valori medi sono confrontati con gli standard di qualità ambientale (SQA-MA, media annua) e con le concentrazioni massime ammissibili (SQA-CMA). La corretta applicazione delle regole statistiche è essenziale per evitare classificazioni distorte dei corpi idrici.
Controllo di qualità e tracciabilità
Il sistema di garanzia della qualità prevede partecipazione a circuiti interlaboratorio, validazione interna dei metodi, documentazione delle procedure e tracciabilità della catena di custodia dei campioni. ISPRA e il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) curano il coordinamento tecnico e l'armonizzazione delle metodiche. Le ARPA operano materialmente sul territorio come bracci tecnici delle Regioni.
Connessioni sistemiche
La disposizione si raccorda con il sistema di classificazione dello stato chimico ed ecologico dei corpi idrici (artt. 76-77 e Allegato 1 alla Parte Terza), con i piani di gestione del distretto idrografico (artt. 117 e 121) e con la disciplina dei controlli sugli scarichi (art. 128). La qualità dei dati analitici costituisce presupposto per la correttezza di ogni successivo giudizio tecnico-amministrativo.
Domande frequenti
Quali metodi analitici devono essere utilizzati per il monitoraggio previsto dall'articolo 78-octies?
I metodi devono rispettare i requisiti minimi di prestazione fissati dalla direttiva 2009/90/CE: limite di quantificazione non superiore al 30% del valore standard di qualità ambientale e incertezza di misura non superiore al 50%. È richiesto l'accreditamento del laboratorio secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Come si calcolano i valori medi delle sostanze monitorate?
Il calcolo avviene secondo regole statistiche che tengono conto della stagionalità, della rappresentatività dei campioni e del trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione. I valori medi sono confrontati con gli standard SQA-MA (media annua) e SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile).
Chi vigila sulla qualità dei dati analitici?
Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) coordina la qualità dei dati. Le ARPA gestiscono materialmente i monitoraggi, ISPRA cura il coordinamento tecnico nazionale e la trasmissione dei dati alla Commissione UE ai sensi della direttiva 2000/60/CE.