- Lo standard di qualità ambientale è una concentrazione-limite di sostanze inquinanti nei corpi idrici.
- È previsto in media annua (SQA-MA) e come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA).
- Si applica a sostanze prioritarie e prioritarie pericolose ex direttiva 2008/105/CE.
- Il superamento comporta classificazione del corpo idrico in stato chimico non buono.
- Orienta la fissazione dei limiti di emissione negli scarichi industriali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 78 Cod. Amb. — (Standard di qualità ambientale per le acque superficiali)
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Ai fini della determinazione del buono stato chimico delle acque superficiali si applicano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, gli SQA elencati alla tabella 1/A per la colonna d’acqua e per il biota e gli SQA elencati alla tabella 2/A per i sedimenti, di cui al paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza.
2. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per l’ambiente, applicano gli SQA alla colonna d’acqua e al biota con le modalità di cui al paragrafo A.2.8 dell’allegato 1 alla parte terza e nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni: a) gli SQA per le sostanze individuate con i numeri 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28, di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre 2015, per conseguire un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2021, mediante programmi di misure inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati entro il 2015, in attuazione dell’articolo 117; b) gli SQA fissati per le nuove sostanze individuate con i numeri da 34 a 45, di cui alla tabella 1/A, del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre 2018, per conseguire un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2027 ed impedire il deterioramento dello stato chimico relativamente a tali sostanze. A tal fine, entro il 22 dicembre 2018, le regioni e le province autonome, in collaborazione con le Autorità di bacino, elaborano un programma di monitoraggio supplementare ed un programma preliminare di misure relative a dette sostanze, che trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane, di seguito SINTAI, per il successivo inoltro alla Commissione europea. I piani di gestione di cui all’articolo 117, elaborati entro il 22 dicembre 2021, contengono un programma di misure definitivo, ai sensi dell’articolo 116, per il raggiungimento del buono stato chimico delle sostanze di cui alla presente lettera, che è attuato e reso pienamente operativo, entro e non oltre il 22 dicembre 2024; c) per le sostanze identificate con i numeri 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 e 44, che figurano alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza, si applicano gli SQA per il biota fissati alla medesima tabella 1/A, salvo quanto previsto al comma 3, lettera a). A tal fine, è resa disponibile, entro il 22 marzo 2016, la linea guida italiana, di cui all’allegato 1 alla parte terza, paragrafo A.2.6, elaborata sulla base delle linee guida europee n. 25 – Chemical Monitoring of Sediment and Biota, n. 32 – Biota Monitoring e n. 33 – Analytical Methods for Biota Monitoring, contenente le informazioni pratiche, necessarie per l’utilizzo di taxa di biota alternativi ai fini della classificazione; d) per le sostanze diverse da quelle di cui al punto c) si applicano gli SQA per l’acqua fissati alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza, salvo quanto previsto al comma 3, lettera b).
3. Se sono rispettate le condizioni di cui al comma 4 le regioni e le province autonome: a) per le sostanze recanti il numero 15, 16, 17, 28, 34, 35, 43 e 44 possono applicare gli SQA fissati alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza per la colonna d’acqua; b) per la sostanza 9-ter possono applicare lo SQA per il biota.
4. Ai fini del comma 3 il metodo di analisi scelto per la matrice o per il taxon del biota deve soddisfare i criteri minimi di efficienza specificati all’articolo
78-sexies. Se i criteri di cui all’articolo 78-sexies non sono rispettati per alcuna matrice, le regioni e le province autonome garantiscono che il monitoraggio sia effettuato utilizzando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi e che il metodo di analisi fornisca risultati almeno equivalenti al metodo disponibile per la matrice di cui al comma 2, lettera c), per la sostanza pertinente.
5. Per le acque marino costiere e di transizione le regioni e le province autonome possono applicare gli SQA di cui alla tabella 2/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza ai sedimenti, se sono rispettate le condizioni di cui al comma
4. 6. Quando viene individuato un rischio potenziale per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico causato da un’esposizione acuta, quale risultato di concentrazioni od emissioni ambientali misurate o stimate ed è stato applicato uno SQA per il biota o i sedimenti, le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio anche della colonna d’acqua e applicano gli SQA-CMA di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza.
7. Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti o per il biota, le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio della sostanza nella corrispondente matrice con cadenza almeno annuale, salvo che le conoscenze tecniche e la valutazione di esperti non giustifichino un diverso intervallo temporale. In tale ultimo caso, la motivazione tecnico-scientifica della frequenza applicata è inserita nei Piani di gestione dei distretti idrografici, in conformità all’articolo 78-nonies, comma 1, lettera c).
8. Le regioni e le province autonome effettuano l’analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze dell’elenco di priorità di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza che tendono ad accumularsi nei sedimenti e nel biota ovvero in una sola delle due matrici, con particolare attenzione per le sostanze riportate nella citata tabella ai numeri 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 e 44, conformemente al paragrafo A.3.2.4 dell’allegato 1 alla parte terza ed ai commi 9 e
10. 9. Le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio delle sostanze di cui al comma 8 nei sedimenti o nel biota, con cadenza triennale, al fine di disporre di un numero di dati sufficienti per un’analisi della tendenza a lungo termine affidabile. Ai medesimi fini effettuano, in via prioritaria, eventualmente intensificando la frequenza, il monitoraggio nei corpi idrici che presentano criticità ambientali, quali i corpi idrici in cui sono ubicati scarichi contenenti sostanze dell’elenco di priorità o soggetti a fonti diffuse e perdite derivanti da attività agricola intensiva, siti contaminati da bonificare, discariche e depositi di rifiuti. All’esito dell’analisi di tendenza sono adottate le necessarie misure di tutela nell’ambito del piano di gestione.
10. Le regioni e le province autonome effettuano la valutazione delle variazioni a lungo termine ai sensi del paragrafo A.3.2.4 dell’allegato 1 alla parte terza nei siti interessati da una diffusa attività antropica. Per l’individuazione di detti siti si tiene conto degli esiti dell’analisi delle pressioni e degli impatti, effettuata in base alle disposizioni di cui all’allegato 3 alla parte terza, dando priorità ai corpi idrici ed ai siti soggetti a pressioni da fonti puntuali e diffuse derivanti dalle sostanze elencate alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza. In ogni caso, l’elenco comprende i siti rappresentativi dei corpi idrici marino-costieri e di transizione che, sulla base dei dati disponibili, superano gli SQA di cui alla tabella 3/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza. Le regioni e le province autonome, attraverso il sistema SINTAI, rendono disponibili l’elenco dei siti così selezionati, entro il 31 dicembre 2015, ed i risultati dell’analisi di tendenza secondo le modalità previste al punto 1.4.2 del paragrafo A.2.8-ter dell’allegato 1 alla parte terza. I risultati dell’analisi di tendenza sono inseriti nei piani di gestione di cui all’articolo
117. 11. I risultati del monitoraggio delle sostanze di cui al comma 8 nei sedimenti e nel biota concorrono all’aggiornamento ed all’integrazione degli standard di qualità ambientali per i corpi idrici lacustri e fluviali.
12. Le regioni e le province autonome adottano misure atte a garantire che le concentrazioni delle sostanze di cui al comma 8 non aumentino in maniera significativamente rilevante nei sedimenti o nel biota.
13. Le disposizioni del presente articolo concorrono a conseguire l’obiettivo dell’eliminazione delle sostanze pericolose prioritarie indicate come PP alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza, negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, nonché alla graduale riduzione negli stessi delle sostanze prioritarie individuate come P alla medesima tabella. Tali obiettivi devono essere conseguiti entro venti anni dall’inserimento della sostanza nell’elenco delle sostanze prioritarie da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Per le sostanze indicate come E l’obiettivo è di eliminare l’inquinamento delle acque causato da scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite entro il
2021.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 78 L. 184/1983: Autorizzazione matrimonio: sostituzione art. 87 c.c.
- Art. 78 Reg. (UE) 2024/1689 — Riservatezza
- Art. 78 D.Lgs. 159/2011 — Intercettazioni telefoniche
- Art. 78 D.Lgs. 209/2005 — Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione
- Art. 78 D.Lgs. 42/2004 — Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione
- Art. 78 CAD — Articolo abrogato
In sintesi
Indice dei contenuti
Gli standard di qualità ambientale sono valori-limite di concentrazione di sostanze inquinanti nelle acque, espressi come media annua o concentrazione massima ammissibile. Costituiscono il parametro oggettivo con cui si misura il raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE.
Cos'è uno standard di qualità ambientale
Lo standard di qualità ambientale (SQA) è una concentrazione di sostanze inquinanti, gruppi di sostanze o indicatori biologici, fissata per legge, oltre la quale il corpo idrico non può essere considerato in buono stato chimico. È previsto sia un SQA-MA (media annua) sia un SQA-CMA (concentrazione massima ammissibile).
Sostanze prioritarie e prioritarie pericolose
L'Allegato I al d.lgs. 172/2015 (che modifica il Codice) elenca le sostanze prioritarie e prioritarie pericolose secondo la direttiva 2008/105/CE come modificata dalla 2013/39/UE. Per queste sostanze gli standard sono applicati a livello UE; per altre sostanze rilevanti a livello nazionale, l'Italia integra l'elenco.
Modalità di misurazione
La misurazione avviene su matrici acqua, biota o sedimenti, secondo le metodiche stabilite dalle linee guida ISPRA e dalle decisioni della Commissione europea. La frequenza di campionamento e i punti di prelievo sono fissati dai programmi di monitoraggio delle ARPA, in coerenza con il piano di gestione delle acque.
Effetti del superamento
Il superamento dello standard determina la classificazione del corpo idrico in stato chimico non buono, con obbligo di adottare misure supplementari nel piano di gestione. Sono attivati anche obblighi di informazione alla Commissione europea e di comunicazione al pubblico.
Rilevanza per le imprese che scaricano
Gli SQA orientano la fissazione dei limiti tabellari degli scarichi: anche un'attività che rispetta i limiti di emissione può essere oggetto di prescrizioni aggiuntive se contribuisce al superamento dello standard nel corpo idrico ricettore. Per questo le autorizzazioni allo scarico contengono spesso prescrizioni dinamiche, riviste in funzione del monitoraggio del corpo recettore.
Trend temporali e analisi
L'analisi degli standard non è statica: le serie temporali di dati consentono di evidenziare trend di miglioramento o peggioramento. I piani di gestione devono includere misure proporzionate al trend osservato. Tendenze al rialzo per sostanze prioritarie pericolose impongono misure di riduzione delle emissioni alla fonte, anche con revisione delle autorizzazioni AIA.
Sostanze emergenti
Oltre alle sostanze prioritarie codificate, il monitoraggio si estende a sostanze emergenti (PFAS, prodotti farmaceutici, microplastiche). La watch list europea elenca sostanze sotto osservazione, suscettibili di essere incluse fra le prioritarie nei cicli successivi di pianificazione.
Trasparenza e diritto di informazione
I dati di monitoraggio e classificazione sono pubblicati nei portali ISPRA e ARPA e nei piani di gestione del distretto. Il diritto di accesso all'informazione ambientale ex direttiva 2003/4/CE consente a chiunque di richiedere dati aggiuntivi senza dover dimostrare un interesse qualificato, rafforzando il controllo diffuso sull'attuazione delle politiche di tutela.
Domande frequenti
Cosa succede se uno scarico industriale rispetta i limiti tabellari ma il corpo idrico supera lo standard?
L'autorità competente può imporre prescrizioni aggiuntive a livello di singola autorizzazione, fino a ridurre i limiti di emissione, per evitare che il corpo idrico permanga in stato chimico non buono.
Gli standard di qualità ambientale sono fissi?
No: sono aggiornati a livello UE secondo la direttiva 2008/105/CE e successive modificazioni. La normativa italiana recepisce gli aggiornamenti tramite decreti del MASE.
Come posso conoscere lo stato del corpo idrico vicino alla mia attività?
Attraverso i piani di gestione del distretto idrografico, i rapporti annuali di ARPA e ISPRA e gli applicativi cartografici regionali.