← Torna a Adozione e affidamento (L. 184/1983)
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 78 riscrive il quarto comma dell'art. 87 c.c. consentendo al tribunale di autorizzare il matrimonio tra affini, anche in caso di vincoli da affiliazione o da matrimonio nullo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 78 L. 184/1983 – Autorizzazione matrimonio: sostituzione art. 87 c.c.

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo".

Commento

Revisione degli impedimenti matrimoniali connessi all'affiliazione. L'articolo 78 aggiorna il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile coordinandolo con la nuova disciplina che abolisce l'affiliazione come istituto autonomo. La norma estende la possibilità di chiedere l'autorizzazione giudiziaria al matrimonio anche nei casi in cui il vincolo impeditivo derivi da affiliazione o filiazione naturale.

I numeri 3 e 5 dell'art. 87 c.c. riguardano rispettivamente l'affinità in linea retta e quella in linea collaterale nel secondo grado. Consentire l'autorizzazione del tribunale anche quando tali rapporti derivano da affiliazione rispecchia la coerenza dell'impianto: se l'affiliazione è soppressa per il futuro, le sue conseguenze sui rapporti personali già costituiti devono restare disciplinate in modo chiaro.

L'apertura del sistema autorizzativo all'affinità derivante da matrimonio dichiarato nullo (caso n. 4) risponde a ragioni di equità: sarebbe irragionevole mantenere un impedimento inderogabile quando il matrimonio che l'ha generato è stato privato di ogni efficacia giuridica.

Casi pratici

Caso 1: Richiesta di autorizzazione al matrimonio tra affini

Sempronia è affine in linea collaterale di secondo grado di Tizio a causa di un matrimonio poi dichiarato nullo. Desiderano sposarsi. Ai sensi dell'art. 78, presentano ricorso al tribunale che, sentito il pubblico ministero, valuta in camera di consiglio se concedere l'autorizzazione ai sensi del novellato art. 87, comma 4, del codice civile.

Domande frequenti

In quali casi il tribunale può autorizzare il matrimonio tra parenti o affini?

Nei casi indicati dai numeri 3 e 5 dell'art. 87 c.c. (affinità in linea retta e collaterale nel secondo grado), anche se derivanti da affiliazione o filiazione naturale.

Cosa avviene se l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo?

L'autorizzazione può essere concessa anche nel caso del numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.

Chi ha legittimazione a proporre il ricorso per l'autorizzazione?

Gli «interessati», secondo la formula dell'art. 78, che richiama il ricorso al tribunale in camera di consiglio.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.