Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 78 L. 184/1983 – Autorizzazione matrimonio: sostituzione art. 87 c.c.

Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo".

In sintesi

  • L'art. 78 sostituisce il quarto comma dell'art. 87 c.c. sugli impedimenti matrimoniali.
  • Il tribunale, su ricorso e in camera di consiglio, sentito il PM, può autorizzare il matrimonio in alcuni casi vietati.
  • Possibile nei casi dei numeri 3 e 5, anche con affiliazione o filiazione naturale; e nel numero 4 se l'affinita' deriva da matrimonio nullo.
  • Coordina la disciplina dell'adozione con gli impedimenti matrimoniali del codice civile.
Indice dei contenuti

L'art. 78 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' una disposizione di coordinamento normativo: esso interviene direttamente sul codice civile, sostituendo il quarto comma dell'art. 87 c.c., dedicato agli impedimenti matrimoniali. La tecnica utilizzata - la novellazione di una norma del codice da parte di una legge speciale sull'adozione - testimonia l'esigenza di armonizzare la disciplina degli impedimenti al matrimonio con i rapporti che derivano dall'adozione, dall'affiliazione e dalla filiazione naturale.

Gli impedimenti matrimoniali dell'art. 87 c.c.

L'art. 87 del codice civile elenca i rapporti che impediscono la celebrazione del matrimonio: si tratta di vincoli di parentela, affinita', adozione e affiliazione, articolati in diversi numeri che individuano le specifiche relazioni ostative. La ratio di tali impedimenti risiede in ragioni di ordine etico, sociale e, in alcuni casi, biologico, che il legislatore ha ritenuto meritevoli di tutela impedendo l'unione coniugale tra soggetti legati da determinati rapporti. Alcuni di questi impedimenti sono assoluti, altri sono superabili mediante autorizzazione del tribunale.

Il potere di autorizzazione del tribunale

Il comma novellato dall'art. 78 attribuisce al tribunale il potere di autorizzare il matrimonio in alcune delle ipotesi vietate. L'autorizzazione e' rilasciata su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio e previa audizione del pubblico ministero. Questo meccanismo introduce un elemento di flessibilita' nel sistema degli impedimenti: alcuni divieti non sono insuperabili, ma possono essere rimossi a seguito di una valutazione giudiziale che tenga conto delle circostanze concrete e dell'assenza di ragioni ostative effettive.

Le ipotesi dei numeri 3 e 5

La norma consente l'autorizzazione al matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5 dell'art. 87, precisando che ciò vale anche quando si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'estensione e' significativa, poiché equipara, ai fini della possibilita' di autorizzazione, i rapporti derivanti da affiliazione e da filiazione naturale a quelli ordinari. In tal modo il legislatore evita disparita' di trattamento e assicura che la possibilita' di superare l'impedimento sia riconosciuta indipendentemente dalla natura del rapporto sottostante.

L'ipotesi del numero 4 e il matrimonio dichiarato nullo

Un'attenzione particolare e' riservata al caso indicato dal numero 4, relativo all'affinita'. La norma stabilisce che l'autorizzazione può essere accordata anche in questa ipotesi quando l'affinita' derivi da un matrimonio dichiarato nullo. La precisazione e' logica: se il matrimonio da cui sarebbe sorta l'affinita' e' stato dichiarato nullo, il vincolo affine perde gran parte del suo fondamento, e l'impedimento può essere superato con autorizzazione del tribunale. La disposizione coniuga così il rigore degli impedimenti con la considerazione delle vicende che incidono sul rapporto presupposto.

Il procedimento: camera di consiglio e parere del PM

L'autorizzazione segue un procedimento in camera di consiglio, caratterizzato da forme semplificate ma garantistiche. Il ricorso degli interessati attiva il giudizio; il tribunale decide con decreto, sentito il pubblico ministero. L'audizione del PM assicura la considerazione dell'interesse pubblico sotteso alla disciplina degli impedimenti, mentre la forma del decreto camerale risponde all'esigenza di una decisione rapida e riservata, adeguata alla natura personale e familiare degli interessi coinvolti.

La funzione di coordinamento sistematico

L'art. 78 esemplifica il modo in cui la legge sull'adozione si raccorda con il codice civile. Introducendo nuovi rapporti familiari - quelli adottivi - il legislatore ha dovuto coordinarne gli effetti con la disciplina preesistente degli impedimenti matrimoniali, evitando incongruenze. La novellazione dell'art. 87 c.c. assicura che il sistema degli impedimenti tenga conto anche delle relazioni nascenti da adozione, affiliazione e filiazione naturale, e che la possibilita' di autorizzazione operi in modo coerente per tutte le ipotesi rilevanti.

La tecnica della novellazione e i suoi effetti

Sotto il profilo della tecnica legislativa, l'art. 78 adotta lo strumento della novellazione: una norma di legge speciale interviene direttamente sul testo del codice civile, sostituendone un comma. L'effetto e' che la disciplina così introdotta non resta confinata nella legge sull'adozione, ma diventa parte integrante del codice, leggendosi all'interno dell'art. 87 c.c. come se vi fosse sempre appartenuta. Questa tecnica presenta il vantaggio della coerenza sistematica, poiché colloca la regola nel suo luogo naturale, ma richiede all'interprete attenzione nel ricostruire la stratificazione delle modifiche succedutesi nel tempo sull'art. 87. La conoscenza dell'origine della disposizione - la legge sull'adozione - aiuta a coglierne la ratio, legata all'esigenza di disciplinare gli impedimenti matrimoniali derivanti dai rapporti adottivi e di affiliazione.

Il bilanciamento tra divieto e flessibilita'

La disposizione realizza un equilibrio tra il rigore degli impedimenti matrimoniali e l'esigenza di non irrigidire eccessivamente il sistema. Gli impedimenti rispondono a ragioni di tutela meritevoli di considerazione, ma non tutti hanno la stessa intensita': alcuni sono assoluti e insuperabili, altri sono relativi e suscettibili di rimozione mediante autorizzazione giudiziale. L'art. 78 si colloca tra questi ultimi, riconoscendo al tribunale il potere di valutare in concreto se le ragioni dell'impedimento sussistano effettivamente o se, alla luce delle circostanze - come la nullita' del matrimonio da cui deriva l'affinita' - esse vengano meno. Si tratta di un meccanismo che coniuga la generalita' della regola con la considerazione del caso singolo, affidando al giudice il compito di adeguare l'applicazione del divieto alle peculiarita' della situazione concreta.

La natura del procedimento di volontaria giurisdizione

Il procedimento attraverso cui si ottiene l'autorizzazione presenta i tratti tipici della volontaria giurisdizione. Non vi e' una controversia tra parti contrapposte, ma una richiesta degli interessati volta a ottenere un provvedimento che rimuova un ostacolo alla celebrazione del matrimonio. Il tribunale, in camera di consiglio e sentito il pubblico ministero, svolge una valutazione di opportunita' e di legittimita', verificando la sussistenza dei presupposti di legge e l'assenza di ragioni ostative effettive. La forma del decreto, propria di questo tipo di procedimenti, e la riservatezza del rito rispondono alla natura personale e familiare degli interessi coinvolti. La decisione, pur non avendo natura contenziosa, incide su una situazione giuridica rilevante, poiché dal suo esito dipende la possibilita' stessa per gli interessati di contrarre validamente matrimonio.

Casi pratici

Caso 1: autorizzazione concessa

Tizio e Caia, legati da un rapporto rientrante in una delle ipotesi superabili dell'art. 87 c.c., presentano ricorso al tribunale per essere autorizzati al matrimonio. Il tribunale, in camera di consiglio e sentito il pubblico ministero, verifica l'assenza di ragioni ostative effettive e accorda l'autorizzazione con decreto.

Caso 2: affinita' da matrimonio nullo

L'affinita' tra Caio e Sempronia derivava da un matrimonio successivamente dichiarato nullo. I due chiedono l'autorizzazione a contrarre matrimonio. poiché l'affinita' discende da un matrimonio dichiarato nullo, ricorrendo l'ipotesi del numero 4, il tribunale può accordare l'autorizzazione, valutate le circostanze del caso.

Domande frequenti

Cosa fa l'art. 78 della legge sull'adozione?

Sostituisce il quarto comma dell'art. 87 del codice civile, in materia di impedimenti matrimoniali, coordinando la disciplina con i rapporti derivanti da adozione, affiliazione e filiazione naturale.

In quali casi il tribunale puo' autorizzare il matrimonio?

Nei casi indicati dai numeri 3 e 5 dell'art. 87 c.c., anche in presenza di affiliazione o filiazione naturale, e nel caso del numero 4 quando l'affinita' deriva da un matrimonio dichiarato nullo.

Come si ottiene l'autorizzazione al matrimonio?

Su ricorso degli interessati, con decreto del tribunale emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Perche' rileva il matrimonio dichiarato nullo nel caso del numero 4?

Perche', se il matrimonio da cui sarebbe sorta l'affinita' e' stato dichiarato nullo, il vincolo affine perde gran parte del suo fondamento e l'impedimento puo' essere superato con autorizzazione.

Perche' e' richiesto il parere del pubblico ministero?

Per assicurare la considerazione dell'interesse pubblico sotteso alla disciplina degli impedimenti matrimoniali, nel procedimento in camera di consiglio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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