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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le norme del codice riferite al consiglio di amministrazione si applicano anche al consiglio di gestione.
  • Le norme riferite agli amministratori si applicano ai componenti del consiglio di gestione.
  • Le norme sul collegio sindacale si applicano al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.
  • L'equiparazione vale salvo diversa disposizione espressa.
  • La regola consente l'adozione di sistemi dualistico e monistico nelle compagnie senza vuoti normativi.

Testo dell'articoloVigente

Art. 78 D.Lgs. 209/2005 — Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.

2. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.

Commento

Funzione di raccordo

L'art. 78 è una norma tecnica di raccordo che consente alle compagnie di adottare i sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile (dualistico ex artt. 2409-octies ss. c.c. e monistico ex artt. 2409-sexiesdecies ss. c.c.) senza che la disciplina speciale di settore presenti lacune. Senza questa equiparazione, le norme del cod. ass. che fanno riferimento al consiglio di amministrazione o al collegio sindacale non si applicherebbero formalmente alle imprese che hanno scelto la governance dualistica o monistica.

Equiparazione dual side

Il comma 1 equipara, sul lato gestionale, il consiglio di gestione al consiglio di amministrazione e i componenti del primo agli amministratori del secondo. Tutte le norme del codice (requisiti, comunicazioni, responsabilità, poteri di vigilanza IVASS) che riguardano gli amministratori si applicano dunque ai componenti del consiglio di gestione di una compagnia che ha optato per il sistema dualistico. La stessa logica vale per il sistema monistico: gli amministratori del consiglio di amministrazione restano amministratori a tutti gli effetti del codice.

Equiparazione control side

Il comma 2 estende le norme sul collegio sindacale e sull'organo di controllo al consiglio di sorveglianza (sistema dualistico) e al comitato per il controllo sulla gestione (sistema monistico). Quindi i requisiti di onorabilità e indipendenza ex art. 76, gli obblighi di comunicazione, i poteri di accesso e ispezione, le responsabilità verso IVASS si applicano integralmente. Va però considerato che il consiglio di sorveglianza esercita anche funzioni gestionali (approvazione del bilancio, indirizzi strategici) che ne attenuano l'autonomia rispetto al gestionale, ma la sua componente di controllo resta soggetta alle norme settoriali.

Limiti dell'equiparazione

La clausola di salvezza salvo diversa disposizione consente al codice di derogare puntualmente all'equiparazione quando la specificità funzionale di un organo lo richieda. Esempio tipico: alcune comunicazioni o autorizzazioni potrebbero essere riservate al solo consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale, perché funzionalmente diverse rispetto a quanto compete al consiglio di gestione nel dualistico. La verifica caso per caso è essenziale per evitare applicazioni meccaniche che producano paradossi organizzativi.

Coordinamento con la governance Solvency II

La disciplina europea Solvency II prevede una governance multilivello con funzioni fondamentali e organi di controllo indipendenti. L'art. 78 cod. ass. consente al modello italiano di accogliere tale sistema indipendentemente dalla scelta tra tradizionale, dualistico o monistico. Il risultato è la neutralità formale del cod. ass. rispetto alla forma di governance, purché siano garantiti i requisiti sostanziali di sana e prudente gestione, di separazione tra gestione e controllo, di idoneità degli esponenti. Va segnalato che, nella prassi italiana, il sistema tradizionale resta nettamente prevalente nel settore assicurativo per ragioni di familiarità del mercato.

Casi pratici

Caso 1: Compagnia con sistema dualistico

Caso 2: Comitato per il controllo sulla gestione monistico

Domande frequenti

Le norme sul consiglio di amministrazione si applicano al consiglio di gestione delle compagnie?

Sì, l'art. 78 le estende salvo diversa disposizione espressa, garantendo continuità normativa per le compagnie che adottano il sistema dualistico.

Il consiglio di sorveglianza è soggetto agli stessi obblighi del collegio sindacale?

Sì, per quanto attiene alle funzioni di controllo, con la salvezza delle competenze proprie del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico.

Una compagnia può scegliere liberamente la forma di governance?

Sì, ma deve garantire la sana e prudente gestione e il rispetto dei requisiti Solvency II indipendentemente dal modello scelto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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