- I partecipanti qualificati devono soddisfare requisiti e criteri di onorabilità e correttezza.
- Se non soddisfatti, sono sospesi voto e diritti di influenza sulle quote eccedenti le soglie.
- Le delibere assunte con il voto determinante delle quote prive dei requisiti sono impugnabili anche da IVASS entro sei mesi.
- Le partecipazioni senza requisiti devono essere alienate nel termine fissato.
- Le quote sospese contano nel quorum costitutivo ma non in quello deliberativo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 77 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti dei partecipanti
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21 .
3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie di cui al comma 1. In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile . L'impugnazione può essere proposta anche dall'IVASS entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. 65
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 1, dei soggetti che non soddisfano i requisiti e i criteri sono alienate entro i termini stabiliti dall'IVASS. 65
Commento
Filtro reputazionale sui soci rilevanti
L'art. 77 introduce un filtro reputazionale sui soci che superano le soglie di partecipazione qualificata. La logica è quella della protezione degli assicurati: chi controlla o influenza una compagnia incide sulla sua solidità e affidabilità, dunque deve possedere requisiti di onorabilità e correttezza analoghi a quelli degli esponenti aziendali, ancorché modulati sulla natura non gestionale del ruolo. La disciplina è stata armonizzata con la Direttiva Solvency II e con gli orientamenti EIOPA sulla qualified holdings assessment.
Contenuto dei requisiti
I requisiti riguardano: assenza di condanne penali per reati che compromettono l'onorabilità (peculato, riciclaggio, frode fiscale, reati societari, reati associativi); assenza di sanzioni interdittive significative (interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi); buona reputazione finanziaria (assenza di protesti, procedure fallimentari personali o di società amministrate); correttezza professionale e commerciale (assenza di prassi commerciali scorrette gravi). Per le persone giuridiche, i requisiti vanno verificati sui rispettivi esponenti e sui soci di controllo a cascata, fino a individuare le persone fisiche dietro le strutture.
Sospensione e impugnazione
Il comma 3 dispone la sospensione automatica del voto e degli altri diritti di influenza sulle quote eccedenti le soglie quando i requisiti non sono soddisfatti. La sospensione non riguarda i diritti patrimoniali, che restano in capo al socio. Le delibere assunte con il voto determinante delle quote sospese sono impugnabili secondo gli artt. 2377-2379 c.c., con legittimazione attribuita anche all'IVASS entro sei mesi dalla deliberazione, dall'iscrizione o dal deposito presso il registro delle imprese.
Obbligo di alienazione
Le partecipazioni che eccedono le soglie e per cui non sussistono i requisiti devono essere alienate. Il termine è fissato da IVASS tenendo conto delle condizioni di mercato e dell'entità della partecipazione, evitando svendite ma anche temporeggiamenti elusivi. La giurisprudenza amministrativa ha confermato che l'obbligo di alienazione è una misura ripristinatoria, non sanzionatoria, e quindi non richiede l'accertamento di un dolo specifico ma solo l'oggettivo difetto dei requisiti.
Computo nel quorum
Come per l'art. 74, le partecipazioni sospese rilevano per la regolare costituzione dell'assemblea (quorum costitutivo) ma non per il voto (quorum deliberativo). La soluzione preserva la continuità della governance: l'azionista in posizione irregolare non può votare ma la sua presenza concorre a integrare l'assemblea, evitando paralisi dovute a maggioranze sospese. Negli esercizi concreti, le compagnie predispongono procedure per la verifica preventiva dei diritti di voto in fase di registrazione assembleare.
Coordinamento con la disciplina autorizzativa
L'art. 77 si coordina con l'art. 68 (autorizzazione preventiva all'acquisizione di partecipazioni qualificate). IVASS verifica i requisiti già in sede di autorizzazione; tuttavia, il venir meno successivo (per sopravvenute condanne, per crisi del socio) attiva i meccanismi dell'art. 77. È quindi un monitoraggio continuo, non un controllo una tantum, e impone alle compagnie di tenere aggiornata la mappa reputazionale dei propri azionisti qualificati.
Casi pratici
Caso 1: Condanna sopravvenuta del controllante
Caso 2: Holding controllata da soggetto interdetto
Domande frequenti
I requisiti dei partecipanti sono gli stessi degli amministratori?
No, i requisiti dei partecipanti sono prevalentemente di onorabilità e correttezza; non includono la professionalità specifica richiesta agli esponenti gestionali.
Cosa succede se un socio rilevante riporta una condanna penale dopo l'autorizzazione?
Se la condanna comporta perdita dell'onorabilità, scatta la sospensione del voto sulla parte eccedente le soglie e IVASS può ordinare l'alienazione.
Per le società i requisiti si verificano sulla persona giuridica o sulle persone fisiche?
Si verificano sia sugli esponenti della società partecipante sia sui soci di controllo a cascata, fino alle persone fisiche effettivamente influenti.
Vedi anche