- Gli esponenti aziendali devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.
- I requisiti si applicano anche ai titolari di funzioni fondamentali (risk, compliance, internal audit, attuariale).
- L'impresa dimostra a IVASS il possesso dei requisiti e dei criteri di competenza e correttezza.
- Gli esponenti devono dedicare il tempo necessario all'incarico.
- I requisiti sono individuati da regolamento ministeriale in conformità all'ordinamento europeo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 76 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1-bis. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dimostra all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo nonché i soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in possesso dei requisiti e criteri di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. . 65
1-ter. Ai fini del comma 1, gli esponenti aziendali devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
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((1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato sentito l'IVASS, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua:
a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
b) i requisiti di professionalità ed indipendenza graduati secondo principi di proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto;
c) i criteri di competenza coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, e di adeguata composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, ai provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, graduati secondo principi di proporzionalità;
f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.))
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1-quinques. Con il regolamento di cui al comma 1-quater sono altresì determinati i casi in cui tali requisiti e criteri di idoneità si applicano a coloro che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione o di riassicurazione.
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1-sexies. Gli organi di amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione valutano l'idoneità dei propri esponenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 1-quater, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. La valutazione riguarda altresì i titolari delle funzioni fondamentali.
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2. Il difetto di idoneità, iniziale o sopravvenuto o la violazione al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio. Essa è deliberata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati. La sostituzione è comunicata all'IVASS.
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2-bis. L'IVASS, secondo modalità e termini da esso stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati, valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l'idoneità dei titolari delle funzioni fondamentali tenendo conto anche dell'analisi compiuta dalle imprese e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 1-sexies. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.
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3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applicano i commi 2 e 2-bis. . 65
4. Il regolamento di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies. stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2. 65
Commento
Fit and proper nel settore assicurativo
L'art. 76 traspone in Italia il regime fit and proper Solvency II, allineando il settore assicurativo agli standard bancari di vigilanza sugli esponenti. La regola riguarda amministratori, direttori, sindaci o membri dell'organo di controllo, e i titolari delle quattro funzioni fondamentali: gestione del rischio, conformità, revisione interna, funzione attuariale. La novità rispetto al regime previgente è la copertura esplicita dei key function holders, che assumono crescente rilievo nei modelli di governance Solvency II.
Articolazione dei requisiti
La norma distingue requisiti di professionalità (competenze tecniche, esperienza professionale qualificata), di onorabilità (assenza di condanne penali, di procedure fallimentari, di sanzioni interdittive), di indipendenza (assenza di legami che compromettano l'imparzialità). Si aggiungono i criteri di competenza e correttezza, valutati in modo individuale e collegiale: il consiglio di amministrazione, nel suo insieme, deve possedere un mix di competenze adeguato (collective suitability). Il tempo da dedicare all'incarico è un elemento ulteriore: gli amministratori non possono cumulare incarichi tali da rendere impossibile un coinvolgimento effettivo.
Procedura di verifica
L'impresa è il soggetto onerato della dimostrazione. Prima della nomina, l'organo competente raccoglie la documentazione (curriculum, casellario, dichiarazioni sostitutive) e svolge un'autovalutazione fit and proper. La nomina è comunicata a IVASS che, entro un termine regolamentare, può aprire un procedimento di verifica e, se del caso, dichiarare la decadenza dell'esponente. La verifica si rinnova periodicamente e in occasione di eventi sopravvenuti (nuove condanne, nuovi incarichi rilevanti, situazioni di conflitto).
Regolamento ministeriale e standard EIOPA
I requisiti sono dettagliati dal regolamento del Ministero delle imprese e del made in Italy (ex MISE), sentito IVASS, in conformità agli orientamenti EIOPA. Il regolamento individua: i requisiti di onorabilità omogenei (lista delle condanne ostative), i requisiti di professionalità (anni di esperienza, settori rilevanti), i requisiti di indipendenza (parametri quantitativi e qualitativi), le incompatibilità (limite massimo di incarichi cumulabili, interlocking directorate). Le linee guida EIOPA fit and proper fungono da parametro interpretativo vincolante.
Esiti della valutazione
Tre sono gli esiti possibili. Conferma: l'esponente è ritenuto idoneo. Conferma condizionata: l'esponente è idoneo subordinatamente a misure di mitigazione (ad esempio rinuncia ad altri incarichi). Decadenza: l'esponente non possiede o ha perso i requisiti e deve cessare dall'incarico, con sostituzione entro il termine fissato. La decisione IVASS è impugnabile davanti al TAR del Lazio. Il regime prevede anche valutazioni in itinere, perché l'idoneità non è un attributo statico ma da mantenere per tutta la durata della carica.
Casi pratici
Caso 1: Amministratore con troppi incarichi
Caso 2: Risk manager senza requisiti professionali
Domande frequenti
Quali sono le funzioni fondamentali coperte dall'art. 76?
Le quattro funzioni Solvency II: gestione del rischio, conformità, revisione interna e funzione attuariale; i loro titolari devono possedere i requisiti fit and proper come gli amministratori.
Chi deve dimostrare il possesso dei requisiti?
L'impresa di assicurazione o riassicurazione, che svolge l'autovalutazione preventiva e comunica gli esiti a IVASS, conservando la documentazione.
La perdita dei requisiti comporta automaticamente la decadenza?
Sì, gli esponenti decadono al venir meno dei requisiti, ma la decadenza viene formalizzata con provvedimento dell'organo competente o, in caso di inerzia, con dichiarazione dell'IVASS.
Vedi anche