Testo dell'articoloVigente
Art. 72 D.Lgs. 209/2005 – Nozione di controllo
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall' articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile ed in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.
2. 2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile ; b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza; c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo, riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: 1) la trasmissione degli utili o delle perdite; 2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; 3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; 4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese; d) l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente, legami importanti e durevoli di riassicurazione.
In sintesi
Indice dei contenuti
Una nozione di controllo allargata
L'art. 72 fornisce la definizione di controllo che governa l'intero Titolo VI del codice (vigilanza sui partecipanti). Il legislatore non si accontenta del controllo di diritto e di fatto previsti dall'art. 2359 c.c., ma costruisce una nozione funzionale orientata alla protezione della stabilità dell'impresa assicurativa. Rilevano dunque non solo il possesso della maggioranza dei voti in assemblea o l'influenza dominante per voti, ma anche situazioni atipiche: contratti, clausole statutarie, rapporti riassicurativi o assicurativi che producono direzione e coordinamento di fatto.
Le presunzioni del comma 2
Il comma 2 elenca quattro situazioni che fanno presumere il controllo nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria. La lettera a) cattura i sindacati di voto che assicurano la nomina o la revoca della maggioranza dell'organo amministrativo o di sorveglianza. La lettera b) considera le partecipazioni che, per soglia o configurazione del capitale flottante, consentono di fatto di determinare gli organi sociali anche senza maggioranza assoluta. La lettera c) introduce un elemento originale: rapporti contrattuali di natura assicurativa o riassicurativa così penetranti da realizzare una soggezione gestionale; tipico il caso del riassicuratore esclusivo o quasi che condiziona la politica di sottoscrizione del cedente.
Estensione ai soggetti non societari
Il comma 1 estende la nozione a soggetti diversi dalle società: enti associativi, fondazioni, trust e altre entità. La scelta è coerente con la vigilanza europea, che si concentra sulla sostanza dei rapporti di influenza più che sulla forma giuridica del controllante. L'IVASS può quindi qualificare come controllante una fondazione bancaria o un fondo pensione che, pur priva di forma societaria, eserciti direzione effettiva sulla compagnia.
Riflessi sui calcoli prudenziali
Definire il perimetro del controllo non è un esercizio teorico. Da questa definizione discendono gli obblighi di consolidamento per la vigilanza supplementare sui gruppi assicurativi, l'applicazione dei limiti alle operazioni intragruppo, l'imputazione delle partecipazioni qualificate ai fini delle soglie di cui all'art. 68 e la responsabilità da direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. nella variante settoriale. Una nozione troppo restrittiva esporrebbe gli assicurati a rischi di gruppo non monitorati; una troppo ampia paralizzerebbe le ordinarie scelte organizzative dei gruppi.
Prova contraria
Le presunzioni del comma 2 ammettono prova contraria: la società può dimostrare che, nonostante il diritto astratto di nomina o la quota qualificata, non vi è esercizio effettivo di direzione e coordinamento. La prova deve essere puntuale e documentale (statuti, accordi di astensione, prassi assembleare). IVASS valuta caso per caso e può richiedere la modifica degli assetti se la prova non convince. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la prova contraria deve essere rigorosa e supportata da elementi oggettivi, non da meri intenti.
Casi pratici
Caso 1: Riassicurazione esclusiva come controllo
Caso 2: Fondazione controllante senza maggioranza
Domande frequenti
La nozione di controllo dell'art. 72 coincide con quella civilistica dell'art. 2359 c.c.?
No, la estende includendo rapporti contrattuali, clausole statutarie e situazioni assicurative o riassicurative che producano direzione e coordinamento, anche su soggetti non societari.
Quando si presume l'influenza dominante?
Quando esiste il potere di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza, o si possiedono partecipazioni idonee a determinare la composizione degli organi.
È ammessa prova contraria alle presunzioni di controllo?
Sì, l'art. 72 comma 2 fa salva la prova contraria, che deve essere puntuale e documentale; IVASS valuta caso per caso.