Testo dell'articoloVigente
Art. 69 D.Lgs. 209/2005 – Obblighi di comunicazione
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Chiunque intende divenire titolare di partecipazioni indicate dall'articolo 68 in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all' IVASS . Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato dall' IVASS .
2. Le società fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all' IVASS le generalità dei fiducianti.
3. L' IVASS , al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel presente articolo, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti comunque interessati.
4. L' IVASS , con regolamento, determina presupposti, modalità, termini e contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni .
In sintesi
Indice dei contenuti
L'obbligo di comunicazione preventiva
L'art. 69 e' il complemento informativo dell'art. 68: dove l'art. 68 fissa l'autorizzazione necessaria, l'art. 69 disciplina gli obblighi di trasparenza preventiva e continua sulle partecipazioni. Il principio: l'IVASS deve sapere in anticipo chi acquisira', e successivamente monitorare le movimentazioni proprietarie per intercettare cambi di controllo o concentrazioni rilevanti.
L'ambito soggettivo
Il comma 1 e' chiaro: chiunque intenda diventare titolare di partecipazioni qualificate ex art. 68 comunica all'IVASS. La formulazione e' ampia: include persone fisiche, persone giuridiche, trust, fondi, veicoli di investimento. Le comunicazioni precedono il perfezionamento dell'acquisto e sono il presupposto per la valutazione IVASS ex art. 68. Senza comunicazione, l'autorizzazione non si avvia.
Variazioni intermedie
Il comma 1 secondo periodo regola le variazioni che non superano le soglie 20-30-50 ma sono comunque rilevanti: in aumento o in diminuzione, da comunicarsi quando il titolare ha superato la misura stabilita con regolamento IVASS. Tipicamente: variazioni di 1% sopra il 10%, di 5% sopra il 50%. Il regolamento IVASS 25/2014 dettaglia. La logica: anche piccole movimentazioni possono riflettere strategie di accumulo o disinvestimento da intercettare.
Societa' fiduciarie e fiducianti
Il comma 2 affronta la situazione delle societa' fiduciarie che assumono a proprio nome partecipazioni di terzi (fiducianti). L'art. 69 impone alla fiduciaria di comunicare le generalita' dei fiducianti. Il regime di trasparenza supera lo schermo formale: per la vigilanza assicurativa conta il beneficial owner, non l'intestatario fiduciario. La disciplina e' coerente con l'antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e con le regole EBA-ESMA-EIOPA su Ultimate Beneficial Owner.
I poteri istruttori IVASS
Il comma 3 dota l'IVASS di poteri sostanziali: chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti, compiere accertamenti. I destinatari sono i soggetti interessati: titolari di partecipazioni, fiducianti, controllanti indirette, banche depositarie. I poteri sono analoghi a quelli di vigilanza generale (artt. 188 e seguenti CAP) e possono essere esercitati anche tramite ispezioni in loco.
La delega regolamentare
Il comma 4 attribuisce all'IVASS il potere di determinare con regolamento i presupposti, le modalita', i termini e i contenuti delle comunicazioni, anche con riferimento ai casi in cui i diritti di voto spettano o sono attribuiti a soggetto diverso dal titolare. Il regolamento IVASS 25/2014 (e successivi aggiornamenti) dettaglia: schemi di comunicazione, documentazione di supporto, identita' del beneficial owner, calcolo della partecipazione cumulata, regole per voto attribuito (es. usufrutto, pegno, mandato).
Sanzioni
L'omessa comunicazione preventiva e' sanzionata ex art. 308 CAP con importi da 10.000 a 250.000 euro. La fattispecie e' considerata grave perché impedisce all'IVASS di esercitare il proprio ruolo di vigilanza preventiva. Le sanzioni sono cumulabili con quelle dell'art. 68 in caso di acquisto senza autorizzazione. Il piano sanzionatorio e' graduato in funzione della rilevanza della partecipazione e della reiterazione.
Coordinamento con la disciplina Consob
Per imprese quotate, l'art. 69 si coordina con le comunicazioni Consob sulle partecipazioni rilevanti (art. 120 TUF, soglie 3%, 5%, 10%, etc.). I due regimi sono cumulativi: la comunicazione IVASS non sostituisce quella Consob e viceversa. Le imprese quotate predispongono procedure interne per assicurare l'adempimento contemporaneo.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio Holding - comunicazione preventiva
Caso 2: Caso Caia Fiduciaria - identificazione fiducianti
Domande frequenti
Quando devo comunicare un acquisto inferiore al 10%?
Sotto il 10% non vige obbligo generale di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 68-69 CAP. Per imprese quotate restano gli obblighi Consob ex art. 120 TUF dalle soglie del 3% (o 5% per soglie ridotte).
La fiduciaria deve identificare anche i sub-fiducianti?
Si, fino al beneficial owner finale. Il regolamento antiriciclaggio richiede l'identificazione del titolare effettivo. Per IVASS la trasparenza si estende fino all'identita' del soggetto che effettivamente esercita o beneficia del diritto.
Quali sono i tempi di comunicazione?
Per la comunicazione preventiva: prima dell'acquisto. Per le variazioni: 10 giorni dal superamento della soglia (regolamento IVASS 25/2014). Per le fiduciarie: contestualmente all'assunzione della partecipazione.