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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'IVASS autorizza preventivamente acquisizioni di partecipazioni qualificate o di controllo in imprese di assicurazione o riassicurazione.
  • Le soglie rilevanti sono 10% (qualificata), 20%, 30%, 50% e in ogni caso il controllo.
  • L'autorizzazione si applica anche all'acquisizione concertata (patti parasociali, accordi in qualsiasi forma).
  • Il controllo derivante da contratto o clausola statutaria richiede pari autorizzazione.
  • Il termine di istruttoria e' di 60 giorni lavorativi, prorogabili per integrazioni; e' fissato per legge UE.

Testo dell'articoloVigente

Art. 68 D.Lgs. 209/2005 — Autorizzazioni

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. L'IVASS autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni che comportano il controllo o l'acquisizione di una partecipazione qualificata, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

2. L'IVASS autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per cento, 30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

2-bis Ai fini dell'applicazione dei Capi I e II del presente Titolo, si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, configurino una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2.

3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una clausola del suo statuto.

4. L'IVASS individua, con regolamento, i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate nei commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.

5. L'IVASS rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione avuto riguardo anche ai possibili effetti dell'operazione sulla protezione degli assicurati dell'impresa interessata, sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente da valutarsi in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti, disposizioni e raccomandazioni, , ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 77; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 76 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'impresa; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'impresa di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

5-bis. L'IVASS opera in piena consultazione con le altre Autorità competenti, nei casi in cui il potenziale acquirente sia una banca, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell' articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE autorizzato in Italia, ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 204, comma 1, lettere b) o c), ad essi relativi. Si applicano, in tali casi, le disposizioni di cui all'articolo 204, commi 1-bis e 1-ter.

6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi che non assicurano condizioni di reciprocità, l'IVASS comunica la richiesta di autorizzazione al Ministro dello sviluppo economico, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare, entro un mese dalla comunicazione, il rilascio dell'autorizzazione.

7. L'IVASS può sospendere o revocare l'autorizzazione, tenuto conto delle partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo 70 o di altri eventi successivi all'autorizzazione.

8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione sono adeguatamente motivati e sono prontamente comunicati al richiedente e all'impresa interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino.

9. L'IVASS determina con regolamento le disposizioni di attuazione sulla base delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario, e in particolare disciplina i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi ed i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.

Commento

Il controllo IVASS sui passaggi proprietari

L'art. 68 disciplina la materia centrale della trasparenza proprietaria e dell'onorabilita' dei controllori delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Il legislatore, in linea con la direttiva 2009/138/CE e con la disciplina bancaria del TUB, ha sottoposto ad autorizzazione preventiva IVASS le acquisizioni di partecipazioni qualificate o di controllo. La logica: chi controlla un'impresa che gestisce risparmio e impegni di lungo periodo verso assicurati e cedenti deve essere persona idonea per onorabilita', professionalita' e capacita' finanziaria.

Le quattro soglie

Il comma 2 fissa quattro soglie quantitative al cui raggiungimento o superamento serve autorizzazione: 20%, 30% e 50% del capitale o dei diritti di voto. La soglia del 10% (partecipazione qualificata) e' implicita nell'autorizzazione iniziale ex comma 1. Inoltre, in ogni caso, e' richiesta autorizzazione quando la variazione comporta acquisizione del controllo (anche sotto le soglie quantitative, se per altri canali si ottiene controllo). La progressione delle soglie consente vigilanza graduata: più alta la quota, più intensa la verifica.

Definizione di controllo

Il controllo e' definito dall'art. 1, comma 1, lettera w) del CAP, che richiama sostanzialmente l'art. 2359 c.c.: controllo di diritto (maggioranza voti assemblea ordinaria), controllo di fatto (influenza dominante per voti o accordi), controllo contrattuale (vincoli statutari o contratti). Per le imprese assicurative il controllo include anche il sindacato di voto e i patti parasociali ex art. 122 TUF.

L'acquisizione concertata

Il comma 2-bis e' un presidio anti-elusivo: quando più soggetti, anche senza singolarmente raggiungere le soglie, si accordano per esercitare i diritti in modo concertato, le partecipazioni cumulate sono valutate aggregate. L'accordo può essere in qualsiasi forma: patto parasociale scritto, accordo non scritto ma documentabile, condotta concludente. La giurisprudenza Consob e l'orientamento IVASS sono restrittivi: anche convergenze ricorrenti senza patto formale possono integrare azione concertata.

Acquisizione indiretta del controllo

Il comma 3 estende il controllo all'acquisizione, diretta o indiretta, del controllo derivante da contratto con l'impresa assicurativa o da clausola statutaria. La fattispecie tipica e' l'acquisizione del controllo di una holding che detiene la partecipazione qualificata: l'evento richiede autorizzazione anche se nella formal ownership dell'impresa target non muta nulla. Analogamente per veicoli di investimento con structuring complessi.

Soggetti tenuti all'autorizzazione

Il comma 4 attribuisce all'IVASS il potere di individuare con regolamento i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione nei casi in cui i diritti spettano o sono attribuiti a soggetto diverso dal titolare. La fattispecie include trust, fiduciarie, beneficial owner non coincidenti con intestatari formali. Il regolamento IVASS 25/2014 sulla partecipazioni assicurative dettaglia.

L'iter di autorizzazione

L'IVASS dispone di 60 giorni lavorativi dalla domanda completa per autorizzare o negare. Il termine e' fissato dalla direttiva UE e non e' negoziabile. La valutazione copre cinque criteri tassativi (qualita' del proponente, integrita' e onorabilita', solidita' finanziaria, conformita' della struttura proposta a sana e prudente gestione, rispetto della normativa antiriciclaggio). Esiti tipici: autorizzazione senza condizioni, autorizzazione con prescrizioni, diniego motivato. Il diniego e' impugnabile al TAR Lazio entro 60 giorni.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio Holding — acquisizione 35% in Caia Re

Caso 2: Caso Caia Pension Fund — acquisizione concertata

Domande frequenti

L'acquisto del 9% richiede autorizzazione?

No, l'autorizzazione scatta dal 10% (partecipazione qualificata) e poi alle soglie successive del 20%, 30%, 50%. Sotto il 10% vige obbligo di comunicazione preventiva o successiva con regolamento, ma non autorizzazione.

Cosa accade se acquisto senza autorizzazione?

L'acquisto non e' nullo civilmente, ma l'IVASS sospende i diritti di voto sulla partecipazione e applica sanzioni amministrative pesanti (fino a 250.000 euro). Nei casi gravi puo' imporre la dismissione coattiva.

L'autorizzazione e' richiesta anche per fondi di investimento?

Si, salvo eccezioni specifiche per fondi UCITS regolati e con governance neutra. I fondi alternativi (AIF) sono pienamente soggetti. La valutazione tiene conto della struttura del fondo e dei soggetti che effettivamente controllano la societa' di gestione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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