Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 66-sexies D.Lgs. 209/2005 – ( Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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1. 1. Il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato conformemente alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei seguenti principi: a) in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione; b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all'impresa di riassicurazione fosse consentito di continuare la propria attività; c) la funzione lineare di cui al comma 2, utilizzata per calcolare il Requisito Patrimoniale Minimo, è calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa con un livello di confidenza dell'ottantacinque per cento (85%) su un periodo di un anno; d) il livello minimo assoluto è pari a 3.600.000 euro per le imprese di riassicurazione, ad eccezione delle imprese di riassicurazione captive, per le quali il Requisito Patrimoniale Minimo non può essere inferiore a 1.200.000 euro.

2. Fatto salvo il comma 3, il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato come funzione lineare di un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell'impresa. Le variabili utilizzate sono calcolate al netto della riassicurazione.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), il Requisito Patrimoniale Minimo non può scendere al di sotto del venticinque per cento (25%) né superare il quarantacinque per cento (45%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa, calcolato conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II e Sezione III.

4. Fino al 31 dicembre 2017, l'IVASS ha la facoltà di esigere che l'impresa applichi le percentuali di cui al comma 3 solo al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II.

5. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale Minimo almeno ogni tre mesi e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS.

6. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 3 le imprese non sono tenute a calcolare il proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità su base trimestrale.

7. Se il Requisito Patrimoniale Minimo dell'impresa coincide con uno dei limiti di cui al comma 3, tale impresa fornisce all'IVASS le informazioni necessarie a comprendere adeguatamente le ragioni per cui si è verificata tale coincidenza.

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In sintesi

  • Il MCR e' calcolato secondo le disposizioni di attuazione della Commissione europea: trasparenza, semplicita', VaR 85% a un anno.
  • La funzione lineare combina riserve tecniche, premi contabilizzati, capital at risk, imposte differite, spese amministrative (al netto della riassicurazione).
  • Floor 25% dello SCR; cap 45% dello SCR; minimo assoluto 3,6 mln per imprese ordinarie, 1,2 mln per captive.
  • Il calcolo e' trimestrale; il monitoraggio e' continuo via QRT S.28.
  • Le imprese vita e non vita applicano formule specifiche per i propri rami, con clausole di run-off per portafogli in liquidazione.
Indice dei contenuti

La funzione del MCR

Il MCR (Minimum Capital Requirement) e' la soglia patrimoniale sotto cui i contraenti cedenti sarebbero esposti a un rischio inaccettabile se all'impresa fosse consentito di continuare l'attività. Solvency II l'ha disegnato come backstop quantitativo: più semplice e immediato dello SCR, calcolato con formula lineare e calibrato su soglia statistica meno stringente (VaR 85% vs 99,5% dello SCR).

I cinque principi di calibrazione

Il comma 1 enuncia cinque principi che vincolano la formula europea: chiarezza e semplicita' per consentire revisione facile (lettera a); importo sotto cui i contraenti sarebbero esposti a rischio inaccettabile (lettera b); funzione lineare calibrata su VaR 85% a un anno (lettera c); minimo assoluto 3,6 mln per ordinarie e 1,2 mln per captive (lettera d). La calibrazione assicura che il MCR sia sempre proporzionato e mai inferiore al floor.

La funzione lineare

Il comma 2 indica le variabili: riserve tecniche (volume del business in essere), premi contabilizzati (volume del business nuovo), capital at risk (esposizione sui rami vita per il capitale assicurato), imposte differite (potenziale assorbimento perdite), spese amministrative (volume operativo). Tutte calcolate al netto della riassicurazione: si misura il rischio effettivamente assunto dall'impresa, non quello eventualmente trasferito a retrocessione.

I coefficienti

I coefficienti specifici per ciascuna variabile sono stabiliti dal regolamento delegato 2015/35/UE artt. 248-253. Per la non vita: percentuale dei premi netti per linea di business più percentuale delle riserve sinistri. Per la vita: percentuale del capital at risk per ramo I, ramo III, ramo VI. La somma dei contributi e' il MCR lineare grezzo.

Floor e cap rispetto a SCR

Il comma 3 introduce due paletti: il MCR non può scendere sotto il 25% dello SCR (floor) né superare il 45% dello SCR (cap). I limiti sono salvi i minimi assoluti del comma 1 lettera d. La logica: il MCR non può diventare inutilmente alto rispetto allo SCR (cap), né troppo basso da perdere significato (floor). Il floor evita che imprese con SCR molto contenuto abbiano MCR irrilevante.

Calcolo trimestrale

Diversamente dallo SCR (calcolato annualmente con aggiornamenti trimestrali eventuali), il MCR e' ricalcolato trimestralmente. La maggiore frequenza riflette la sua natura di soglia critica: scostamenti devono essere intercettati rapidamente. La trasmissione all'IVASS avviene via QRT S.28; il calcolo si basa sui dati di bilancio trimestrali.

Imprese vita, non vita, multiramo

Per le imprese specializzate vita o non vita, la formula utilizza solo le componenti pertinenti. Per le imprese multiramo si applicano formule combinate, con regole di aggregazione che evitano doppi conteggi. Per le imprese in run-off (chiuse al nuovo business), il MCR e' calcolato sul solo portafoglio in liquidazione, con coefficienti adattati.

Misure prudenziali e procedimento sanzionatorio

La violazione degli obblighi previsti da art. 66-sexies attiva una scala graduata di interventi IVASS: in prima istanza la lettera di richiamo con richiesta di piano correttivo entro 60 giorni; in caso di inerzia, ordine motivato di adeguamento con eventuale pubblicazione sul sito IVASS; in caso di gravità o recidiva, sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del Titolo XVIII del Codice (artt. 305 ss.) e, per gli intermediari e i periti, sospensione dal Registro o cancellazione. L'art. 326 prevede il diritto di difesa con audizione, accesso agli atti e impugnazione al TAR Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento finale.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio Re - MCR floor

Caso 2: Caso Caia Re - MCR cap

Domande frequenti

Perche' il MCR ha un floor del 25% dello SCR?

Perche' senza floor il MCR potrebbe diventare nominale (es. 5% dello SCR) e perdere la sua funzione di backstop. Il 25% garantisce che la soglia di intervento sia sempre significativa rispetto al capitale economico richiesto.

Le imprese captive hanno la stessa formula MCR?

Si stessa formula, ma minimo assoluto ridotto a 1,2 mln (vs 3,6 mln ordinarie) per riflettere la minore dimensione e il rischio piu' concentrato/segregato del business captive.

Quanto spesso aggiornare il MCR durante l'anno?

Trimestralmente per la trasmissione QRT S.28. Internamente molte imprese lo monitorano mensilmente, soprattutto quelle con SCR coverage vicino al 100%, per evitare surprise tra trimestri.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-25
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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